Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21201 del 13/09/2017


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Cassazione civile, sez. I, 13/09/2017, (ud. 22/03/2017, dep.13/09/2017),  n. 21201

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20033/2011 R.G. proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, un persona

del Presidente p.t., in proprio e nella qualità di procuratore

speciale della S.C.C.I. – SOCIETA; DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI

INPS, in virtù di procura per notaio T.G. del 24 luglio

2001, n. rep. n. (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli Avv. Carla

d’Aloisio, Antonino Sgroi e Lelio Maritato, con domicilio eletto in

Roma, via della Frezza, n. 17, presso l’Avvocatura centrale

dell’Istituto;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del

curatore p.t. Dott. B.M., rappresentato e difeso

dall’Avv. Alessandro La Monaca, con domicilio eletto in Roma, piazza

G. Mazzini, n. 27;

– controricorrente –

e

EQUITALIA SESTRI S.P.A.;

– intimata –

avverso il decreto del Tribunale di Verbania depositato il 22 giugno

2011.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 22 marzo 2017

dal Consigliere Dott. Guido Mercolino;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. SOLDI Annamaria, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto del 22 giugno 2011, il Tribunale di Verbania ha rigettato l’istanza d’insinuazione tardiva proposta dall’Equitalia Sestri S.p.a. nei confronti del fallimento dell'(OMISSIS) S.r.l. in liquidazione, negando l’ammissione al passivo di un credito di Euro 1.278.153,09 derivante da verbali di accertamento dell’I.N.P.S..

A fondamento della decisione, il Tribunale ha ritenuto inammissibile la produzione dei documenti comprovanti l’interruzione della prescrizione dei crediti azionati, in quanto non depositati dall’Equitalia nel procedimento di verificazione, ma dall’INPS a seguito dell’intervento volontario nel giudizio di insinuazione tardiva.

Per completezza, ha poi ritenuto fondata l’eccezione di prescrizione del credito azionato, rilevando che tra la notifica dei verbali di accertamento e quella delle cartelle esattoriali non era intervenuto alcun atto interruttivo, ed escludendo la possibilità di considerare tali i documenti richiamati dall’INPS in udienza, in quanto anteriori alla notifica dei verbali, o le comparse e le memorie depositate nei giudizi di opposizione agli stessi, in quanto i giudizi risultavano estinti per mancata riassunzione a seguito della dichiarazione di fallimento della debitrice.

2. Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione l’INPS, in proprio e nella qualità di procuratore speciale della S.C.C.I. – Società per la Cartolarizzazione dei Crediti dell’I.N.P.S., per due motivi. Il curatore del fallimento ha resistito con controricorso. L’Equitalia non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, occorre confermare la legittimazione del ricorrente all’impugnazione, in qualità di parte soccombente nel giudizio di primo grado, per effetto dell’intervento da esso spiegato a sostegno della pretesa fatta valere dall’Equitalia Sestri, che in qualità di concessionaria del servizio di riscossione dei contributi previdenziali aveva proposto istanza d’insinuazione tardiva al passivo fallimentare.

In tema di riscossione dei contributi previdenziali mediante iscrizione a ruolo, questa Corte ha affermato che, qualora il giudizio sia promosso dal concessionario del servizio di riscossione o nei confronti dello stesso, non è configurabile un litisconsorzio necessario con l’ente creditore, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che la domanda (proposta, nella specie, nella forma dell’insinuazione tardiva al passivo fallimentare) abbia ad oggetto non già la regolarità o la ritualità degli atti esecutivi, ma l’esistenza stessa del credito, posto che l’eventuale difetto del potere di agire o di resistere in ordine a tale accertamento comporta l’insorgenza di una mera questione di legittimazione, la cui soluzione non impone la partecipazione al giudizio dell’ente creditore (cfr. Cass., Sez. 1, 5/05/2016, n. 9016). Tale principio, se da un lato consente di escludere la necessità che il giudizio si svolga anche nei confronti dell’ente creditore, ove la domanda sia stata proposta soltanto contro il concessionario, non impedisce dall’altro di ravvisarne la legittimazione a spiegarvi intervento (previsto peraltro, sia pure ad istanza di parte, dal D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 39), nonchè, in caso di effettiva partecipazione, ad impugnare la relativa sentenza, non essendo la sua posizione assimilabile a quella di un mero interventore ad adiuvandum, avuto riguardo alla titolarità sostanziale della situazione soggettiva che costituisce oggetto della controversia ed alla natura concorrente della legittimazione processuale spettante al concessionario (cfr. Cass., Sez. Un., 15/03/2012, n. 4126; Cass., Sez. 6, 26/11/2015, n. 24202).

2. Con il primo motivo d’impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 93,98 e 99, nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, sostenendo che, anche alla luce dell’intervenuta abrogazione dell’art. 93 cit., comma 7, la mancata produzione dei documenti nella fase di verificazione dei crediti non ne impedisce il deposito nel giudizio di opposizione; quest’ultimo, infatti, pur avendo carattere impugnatorio, resta un giudizio di primo grado, configurabile come prosecuzione a cognizione piena dell’accertamento sommario compiuto dal giudice delegato, e non è quindi soggetto a preclusioni verificatesi nella precedente fase, determinandosi altrimenti una lesione del diritto di difesa.

3. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 2935 e 2943 c.c., nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, affermando che, nel ritenere prescritto il credito azionato, il decreto impugnato non ha considerato che l’interruzione della prescrizione non è stata determinata dalle comparse e dalle memorie depositate dinanzi al Giudice delegato, ma dalla notificazione dei ricorsi introduttivi dei relativi giudizi.

4. Il ricorso è infondato.

E’ pur vero che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di opposizione allo stato passivo, la produzione di documenti a sostegno dell’istanza di ammissione al passivo, anche nel sistema introdotto dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (come nel regime intermedio, successivo al D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5), non può considerarsi assoggettata alla disciplina dettata dall’art. 345 c.p.c., trattandosi di un giudizio diverso da quello ordinario di cognizione, autonomamente disciplinato della L. Fall., artt. 98 e 99 e non essendo l’opposizione configurabile come un appello; è stato infatti chiarito che tale rimedio, pur avendo natura impugnatoria, mira a rimuovere un provvedimento emesso sulla base di una cognizione sommaria ed idoneo, se non opposto, ad acquistare efficacia di giudicato meramente endofallimentare, ai sensi della L. Fall., art. 96, con la conseguenza che il termine preclusivo per l’articolazione dei mezzi istruttori è segnato soltanto dagli atti introduttivi del giudizio, in riferimento ai quali la L. Fall., art. 99, prevede l’onere di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti (cfr. Cass., Sez. 1, 25/02/2011, n. 4708; 26/11/2010, n. 24028; 11/09/2009, n. 19697). In virtù di tale principio, applicabile anche all’insinuazione tardiva per effetto del rinvio contenuto nella L. Fall., art. 101, comma 2, non può condividersi la sentenza impugnata, nella parte in cui ha escluso la possibilità di tener conto, ai fini della decisione, dei documenti prodotti dall’INPS per contrastare l’eccezione di prescrizione sollevata dal curatore del fallimento, il cui mancato deposito nella fase dinanzi al Giudice delegato non poteva considerarsi idoneo a precluderne definitivamente l’acquisizione al giudizio, avuto riguardo alla puntuale indicazione ed allegazione degli stessi all’atto introduttivo della fase processuale successiva.

4.1. Non merita tuttavia consenso neppure la tesi sostenuta dalla difesa del ricorrente, secondo cui i documenti prodotti, consistenti nei ricorsi proposti dall'(OMISSIS) al Giudice del lavoro per l’accertamento dell’insussistenza dei crediti azionati, dovevano considerarsi idonei a dimostrare l’avvenuta interruzione della prescrizione, avuto riguardo all’avvenuta costituzione dell’Istituto nei relativi giudizi, dichiarati interrotti soltanto a seguito della dichiarazione di fallimento.

La sentenza impugnata ha infatti accertato che la notifica delle cartelle esattoriali ebbe luogo per tutti i crediti previdenziali tardivamente insinuati al passivo dall’Equitalia il 30 agosto 2010, e quindi ad oltre cinque anni di distanza dalla notifica dei relativi verbali di accertamento, avvenuta il 28 maggio 2003 ed il 18 marzo 2005. La stessa difesa del ricorrente ammette invece che i giudizi promossi dalla società poi fallita, instaurati tra il 22 ottobre 2003 ed il 18 marzo 2005, e quindi oltre cinque anni prima della notificazione delle cartelle, furono dichiarati interrotti l’11 novembre 2009, a seguito della dichiarazione di fallimento, pronunciata il 20 maggio 2009. Orbene, anche a voler ritenere che la mera resistenza del creditore alla domanda di accertamento negativo del credito proposta dal debitore consenta di attribuire all’atto introduttivo del giudizio efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell’art. 2943 c.c., comma 1, nonostante la provenienza di tale atto dal medesimo soggetto che dovrebbe risultarne destinatario ai sensi dell’art. 1219 c.c., comma 1, la successiva estinzione dei giudizi impedirebbe in ogni caso di riconoscere l’idoneità dei predetti ricorsi a produrre l’effetto interruttivo permanente previsto dall’art. 2945 c.c., comma 2, trovando applicazione il terzo comma di quest’ultima disposizione, secondo cui in caso di estinzione rimane fermo l’effetto interruttivo, ma il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data dell’atto interruttivo (cfr. Cass., Sez. 3, 13/04/2010, n. 8720; 18/12/1996, n. 11318). Nessun rilievo può assumere, a tal fine, la circostanza che l’estinzione non sia mai stata formalmente dichiarata, a causa della mancata riassunzione dei predetti giudizi, la cui prosecuzione sarebbe risultata inutile, tenuto conto dell’improcedibilità delle domande, ai sensi della L. Fall., art. 52, comma 2: in quanto fondata sulla portata meramente istantanea dell’effetto interruttivo, prevista dall’art. 2945 c.c., comma 3, l’eccezione di prescrizione sollevata dal curatore del fallimento conteneva anche un’implicita richiesta di accertamento dell’intervenuta estinzione dei giudizi, tale da giustificarne la declaratoria incidentale nell’ambito del giudizio d’insinuazione tardiva (cfr. Cass., Sez. 3, 18/01/2006, n. 825; Cass., Sez. 1, 27/08/2004, n. 17121), alla quale ha correttamente fatto seguito la dichiarazione di prescrizione dei crediti azionati, in considerazione del quinquennio trascorso tra l’instaurazione dei giudizi estinti e la notificazione delle cartelle esattoriali.

5. Il ricorso va pertanto rigettato.

La peculiarità delle questioni trattate, una delle quali risolta in conformità della tesi sostenuta dal ricorrente, giustifica peraltro la dichiarazione dell’integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.

PQM

 

rigetta il ricorso. Compensa integralmente le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2017

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