Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21201 del 08/08/2019

Cassazione civile sez. lav., 08/08/2019, (ud. 02/07/2019, dep. 08/08/2019), n.21201

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. RAIMONDI Guido – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12783/2015 proposto da:

D.L.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA STESICORO,

126, presso lo studio dell’avvocato ISABELLA TRICANICO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LAURA COLUSSI;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI S.P.A., (già FONDIARIA SAI SPA), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PIEMONTE 39, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA GIOVANNETTI,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA

BERNARDINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 240/2014 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 29/05/2014 R.G.N. 230/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/07/2019 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per inammissibilità, in subordine

rigetto;

udito l’Avvocato ANDREA BERNARDINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. D.L.F., premesso che in data 31/12/1995 aveva cessato il proprio rapporto agenziale con la Fondiaria S.p.A. – SAI S.p.A. (poi Unipol Sai S.p.A.) per raggiungimento del limite di età (65 anni), agiva nei confronti della società innanzi al Tribunale di Pordenone al fine di ottenere l’accertamento dell’entità temporale del periodo di anzianità di servizio prestato, con condanna della società alla corresponsione per intero dell’indennità di fine rapporto nonchè al pagamento delle provvigioni ancora dovute e di altre voci, oltre risarcimento del danno per violazione del diritto di esclusiva e per concorrenza sleale.

2. Il Tribunale con sentenza non definitiva n. 100/2010 riteneva che effettivamente l’anzianità di servizio dovesse essere calcolata con decorrenza dal 1962 (epoca in cui era stata affidata al D.L. l’Agenzia SAI di Pordenone); quindi con sentenza definitiva n. 80/2012, ricalcolava l’indennità di fine rapporto dovuta sulla base dell’Accordo Nazionale Agenti del 1981, quantificava le somme spettanti in Euro 150.467,47 a fronte della somma di Euro 168.149,68 effettivamente percepita dal D.L., e, con riguardo alla domanda di ripetizione dell’agente, a titolo di rivalsa, per il periodo 1981-1991, della somma di Euro 29.749,59, nulla disponeva.

3. Entrambe le decisioni erano confermate dalla Corte d’appello di Trieste.

Riteneva la Corte territoriale che non vi fosse alcuna contraddizione tra la sentenza non definitiva (che a dire dell’agente appellante avrebbe implicitamente rigettato l’eccezione di prescrizione, disponendo la c.t.u. anche al fine di quantificare la rivalsa) e quella definitiva (che aveva dichiarato la prescrizione relativamente al diritto alla ripetizione della somma di Euro 29.749,59 corrisposta al D.L. dalla società); rilevava la tardività della questione concernente la mancata comunicazione di cui all’art. 42 dell’Accordo Nazionale Agenti del 1994 e la non contestata applicabilità al rapporto in questione del precedente Accordo del 1981 che considerava prevalente sulla disposizione di cui all’art. 1752 c.c.; rilevava, inoltre, che non spettasse l’indennità di cui all’art. 8 dell’ANA del 1981 che non riguardava il caso specifico, vale a dire il caso di suddivisione della zona agenziale a seguito di cessazione del rapporto di coagenzia (regolato dall’art. 35, comma 3, dell’ANA del 1981), ma il diverso caso della cessione o riduzione del portafoglio aziendale.

4. Per la cassazione di tale decisione propone ricorso D.L.F. affidato a due motivi. Unipol Sai S.p.A. resiste con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria. La causa, fissata per l’Adunanza camerale del 13 dicembre 2018, è stata rimessa alla pubblica udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) ed in particolare erronea applicazione/esegesi dell’accordo collettivo ANA del 1981 e mancata applicazione degli artt. 1750,1751 e 1753 c.c., ai fini del calcolo dell’indennità di fine rapporto. Rileva che la Corte territoriale avrebbe malamente applicato la pronuncia di questa Corte n. 9386 del 2001 che si riferiva ad una controversia relativa all’indennità di mancato preavviso e non potendo valere i principi ivi affermati relativamente all’indennità di fine rapporto ex art. 1751 c.c..

6. Con il secondo motivo il ricorrente deduce insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5) avendo, la Corte territoriale, erroneamente interpretato la sentenza non definitiva n. 100/2010 del Tribunale di Pordenone che, disponendo (tramite CTU) il ricalcolo di una diversa anzianità di servizio dell’agente così implicitamente respingendo l’eccezione di prescrizione del diritto alla ripetizione (della rivalsa di portafoglio pagata dall’agente) ed affermando la mancanza dei presupposti ex art. 37 ANA per applicare il meccanismo della rivalsa.

7. Il primo motivo non è fondato.

Questa Corte ha già affermato, seppur con specifico riferimento alla materia del preavviso e dell’indennità sostitutiva di preavviso (sentenza n. 9386 del 2001 richiamata dalla Corte distrettuale), il principio secondo cui in base a quanto dispone l’art. 1753 c.c., la disciplina degli agenti di assicurazione è contenuta negli usi e negli accordi collettivi del settore e solo in mancanza di questi è consentito applicare in via analogica le norme del codice civile in materia di agenti di commercio; pertanto, ove il rapporto dell’agente di assicurazione sia disciplinato da apposito accordo collettivo, è quest’ultimo ad essere applicabile in via esclusiva, prevalendo, in caso di contrasto, sulle correlative disposizioni codicistiche previste per l’agente di commercio.

Il principio ha senz’altro valenza generale ed è applicabile anche all’indennità di fine rapporto.

Invero, ai sensi dell’art. 1753 c.c., le disposizione del Capo X (Contratto di agenzia) si applicano anche agli agenti di assicurazione in quanto non derogate dalle norme corporative o dagli usi ed in quanto compatibili; quindi si applica agli agenti di assicurazione la disposizione di cui all’art. 1751 c.c., purchè non derogata dagli accordi collettivi concernenti gli agenti e purchè compatibile.

Ebbene, questa Corte (cfr. Cass. n. 4988 del 2015, Cass. n. 421 del 2019) ha già riconosciuto l’attuale vigenza del contratto collettivo corporativo del 25 maggio 1939 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 1939 ed avente efficacia normativa erga omnes e pubblicità legale, in quanto adottato ex L. n. 741 del 1959), a norma del D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369, art. 43 (secondo cui: “Per i rapporti collettivi ed individuali, restano in vigore, salvo le successive modifiche, le norme contenute nei contratti collettivi, negli accordi economici, nelle sentenze della magistratura del lavoro e nelle ordinanze corporative di cui alla L. 3 aprile 1926, n. 563, artt. 10 e 13, alla L. 5 febbraio 1934, n. 163, artt. 8 e 11, e al D.L. 9 agosto 1943, n. 721, artt. 4 e 5”), contratto corporativo recepito, per la disciplina d’interesse, dal D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, conv. in L. n. 326 del 2003.

Inoltre, in analogia con quanto avviene con la contrattazione collettiva per il lavoro subordinato, gli accordi collettivi degli agenti (di assicurazione e di commercio) vanno ritenuti quali usi o, comunque, sostitutivi delle norme corporative, essendo, altresì, ragionevole invocare il principio di c.d. ultrattività della contrattazione collettiva a fronte della costante applicazione, senza soluzione di continuità, degli accordi nazionali agenti pur se scaduti e disdettati.

Va, infine, che troverebbe comunque applicazione l’Accordo Nazionale Agenti del 1951, che ha assunto natura ed efficacia di legge erga omnes in virtù del D.P.R. n. 387 del 1961.

L’art. 1751 c.c., non trova, dunque, applicazione agli agenti di assicurazioni, prevalendo gli accordi collettivi nazionali.

7.1. Da un punto di vista della compatibilità della soluzione esegetica con il quadro Europeo, va sottolineato che l’art. 1751 c.c., costituisce recepimento della direttiva 86/653/CEE, il cui ambito di applicazione riguarda solamente gli agenti commerciali (cfr. art. 1, comma 1 nonchè comma 2 “ai sensi della presente direttiva per “agente commerciale” si intende la persona che, in qualità di intermediario indipendente, è incaricata in maniera permanente di trattare per un’altra persona, qui di seguito chiamata “preponente”, la vendita o l’acquisto di merci, ovvero di trattare e di concludere dette operazioni in nome e per conto del preponente”).

D’altra parte, la Corte di Giustizia CE, con l’ordinanza del 6 marzo 2003 sub 2003/C-146/21., ha chiarito il campo di applicazione della citata direttiva anche nella prassi applicativa e giurisprudenziale, affermando che “gli intermediari assicurativi non rientrano nel suo ambito di applicazione”.

7.2. In conclusione, sia per diritto interno (art. 1753 c.c.) sia per diritto comunitario (art. 1 Direttiva 86/653/CEE), l’art. 1751 c.c. trova applicazione solamente per gli agenti di commercio, non già per quelli di assicurazioni.

Tale differente regime giuridico trova giustificazione nella specificità economico-sociale del contratto e degli attori assicurativi: gli agenti assicurativi vendono contratti e servizi, non già merci, e collocare o assumere un rischio, per riallocarlo suddividendolo demograficamente, è certo tutt’altra scienza che vendere dei prodotti o servizi oppure un marchio o un nome. Invero, secondo accorta dottrina, queste sue specificità portano a far ritenere l’agente assicurativo un imprenditore commerciale ai sensi dell’art. 2195 c.c., comma 1, n. 2, ponendosi in un rapporto giuridicamente paritario con la compagnia preponente: sono due imprenditori, reciprocamente autonomi e ciascuno dei quali responsabile della propria organizzazione, il cui contratto di agenzia si sostanzia in un contratto di distribuzione, o meglio ancora (non essendoci acquisto da parte del distributore dei beni distribuiti) in un contratto in materia di distribuzione.

7.3. Nel caso di specie, il rapporto di agenzia era regolato dall’Accordo Nazionale Agenti del 1981; invero, la Corte distrettuale ha rilevato che lo stesso agente di assicurazione nel proprio ricorso introduttivo del giudizio aveva invocato l’applicazione dell’Accordo Nazionale Agenti del 1981, disciplina confermata e richiamata altresì dalla società preponente, profilo sul quale si è formato giudicato non essendo stato proposto alcun motivo di censura in questa sede di legittimità.

8. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.

In via preliminare va precisato che al presente ricorso si applica il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, visto che la sentenza impugnata è stata depositata dopo il giorno 11 settembre 2012. Ne consegue l’inammissibilità del motivo nel quale si fa riferimento a tale norma senza tuttavia adeguarsi, nella sostanza, al suo nuovo contenuto precettivo.

Invero, come precisato dalle Sezioni unite di questa Corte (vedi: sentenze 7 aprile 2014, n. 8053 e n. 8054) e dalla successiva giurisprudenza conforme, nei giudizi per Cassazione assoggettati ratione temporis alla nuova normativa, la formulazione di una censura riferita al n. 5 dell’art. 360 cit. che replica sostanzialmente il previgente testo di tale ultima disposizione – come accade nella specie – si palesa inammissibile alla luce del nuovo testo della richiamata disposizione, che ha certamente escluso la valutabilità della “insufficienza” o della contraddittorietà della motivazione, limitando il controllo di legittimità all'”omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, il che significa che la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione manchi del tutto ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell’essere stata essa articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi od obiettivamente incomprensibili (Cass. n. 12928 e n. 16300 del 2014).

La sentenza impugnata ha ampiamente affrontato la prospettata contraddizione tra sentenza non definitiva e sentenza definitiva del Tribunale di Pordenone rilevando che, in realtà, dalle motivazioni delle due sentenze, emergeva che il giudice di primo grado si era limitato a riconoscere il (diverso) diritto ad un riconteggio delle indennità di fine rapporto sulla base dell’anzianità di servizio calcolata a far data dal 1962, chiedendo al CTU di considerare (anche) la rivalsa al fine dell’esatta ricostruzione del rapporto, dichiarando, poi, l’intervenuta prescrizione relativamente al diritto alla ripetizione della rivalsa corrisposta dall’agente.

9. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c..

10. – Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 2 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2019

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