Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21201 del 02/10/2020

Cassazione civile sez. lav., 02/10/2020, (ud. 17/07/2020, dep. 02/10/2020), n.21201

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4039-2015 proposto da:

M.M., domiciliato ope legis in ROMA presso la

Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli

avvocati VINCENZO GULLO e GIUSEPPE NEGRO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI BOLOGNA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA TIRSO 26, presso lo studio dell’avvocato

PIETRO BORIA, che lo rappresenta difende unitamente all’avvocato

VITTORIANO MASCIULLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1673/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il R.G. 4039/2015.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. la Corte d’Appello di Bologna ha rigettato l’appello di M.M. avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva respinto la domanda, proposta nei confronti del Comune di Bologna, di risarcimento dei danni derivati dall’infortunio verificatosi il (OMISSIS) nei locali della scuola dell’infanzia “(OMISSIS)”;

2. il ricorrente, assunto con contratto a tempo determinato per svolgere le mansioni di collaboratore scolastico, area A – posizione economica A1, era caduto mentre trascinava un carrello contenente pentole vuote ed aveva agito in giudizio sostenendo che l’infortunio fosse addebitabile a responsabilità dell’amministrazione, la quale aveva omesso la necessaria formazione sulle modalità di conduzione del carrello ed aveva installato all’ingresso della scuola una pedana inidonea all’uso, reso difficoltoso dalle dimensioni e dalle caratteristiche della porta di passaggio nonchè dall’instabilità dello scivolo;

3. la Corte territoriale, premesso che il primo giudice aveva escluso qualsiasi condotta colposa di parte datoriale, ha ritenuto assorbente rispetto ad ogni altra considerazione l’assenza di nesso causale fra l’asserita nocività dell’ambiente di lavoro e la caduta, perchè quest’ultima, avvenuta a circa metà della pedana, non era stata determinata dalle caratteristiche della pedana nè dal trascinamento del carrello e sulla dinamica della stessa non aveva in alcun modo inciso la dimensione della porta d’ingresso;

4. l’appellante, infatti, aveva dichiarato di essere “caduto rovinosamente all’indietro malponendo il piede di appoggio destro” ed il carrello non aveva subito alcuna inclinazione, rimanendo fermo a metà della pedana con l’intero carico al suo interno;

5. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso M.M. sulla base di un unico motivo, al quale ha opposto difese il Comune di Bologna;

6. entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. il ricorso denuncia, con un unico motivo, “violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 2087 c.c. e del D.P.R. 27 aprile 1955, nonchè omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione sul punto decisivo della controversia” e addebita alla Corte territoriale di avere erroneamente escluso il nesso causale che, invece, era stato provato attraverso la produzione documentale e l’espletamento di CTU;

1.1. il ricorrente ribadisce che la caduta si era verificata perchè il trasporto del carrello era reso non agevole dalle dimensioni della porta di accesso, non conforme alle prescrizioni imposte dall’art. 8 del D.P.R. richiamato in rubrica;

1.2. aggiunge che il datore di lavoro, oltre a violare gli obblighi di formazione e di informazione, aveva altresì omesso di adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei lavoratori, violando l’art. 2087 c.c.;

2. è fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla difesa della controricorrente;

3. il giudice d’appello, in conformità all’orientamento consolidato di questa Corte secondo cui “la prova della responsabilità datoriale, ai sensi dell’art. 2087 c.c., richiede l’allegazione da parte del lavoratore, che agisce deducendo l’inadempimento, sia degli indici della nocività dell’ambiente lavorativo cui è esposto, da individuarsi nei concreti fattori di rischio, circostanziati in ragione delle modalità della prestazione lavorativa, sia del nesso eziologico tra la violazione degli obblighi di prevenzione ed i danni subiti” (Cass. n. 28516/2019), ha ritenuto assorbente rispetto ad ogni altra considerazione l’accidentalità della caduta, verificatasi per ragioni del tutto indipendenti dalle dimensioni del passaggio e dalle caratteristiche della pedana;

4. il ricorso non coglie pienamente la ratio decidendi della pronuncia e, oltre a confondere la prova del danno con quella del nesso causale fra violazione ed evento, insiste solo sulla nocività dell’ambiente di lavoro, che non è sufficiente a fondare la pretesa risarcitoria nei casi in cui, dall’accertamento di fatto riservato al giudice del merito, emerga la totale assenza della necessaria derivazione eziologica del fatto lesivo dalla pretesa mancanza o inidoneità della misura di prevenzione;

5. nel giudizio di cassazione, a critica vincolata, i motivi devono avere i caratteri della specificità, completezza e riferibilità alla decisione gravata, il che comporta l’esatta individuazione del capo di pronunzia impugnato e l’esposizione di argomenti che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le ragioni per le quali quel capo è affetto dal vizio denunciato, con la conseguenza che la proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza gravata è assimilabile alla mancata enunciazione, richiesta dall’art. 366 c.p.c., n. 4, e determina l’inammissibilità, in tutto o in parte, del ricorso, rilevabile anche d’ufficio (cfr. fra le tante Cass. n. 20910/2017, Cass. n. 20652/2009, Cass. n. 17125/2007, Cass. S.U. n. 14385/2007);

6. il motivo, poi, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge, muove contestazioni che si risolvono in una critica all’accertamento di fatto compiuto dalla Corte territoriale quanto alla dinamica dell’infortunio e sollecita il riesame del materiale probatorio, non consentito nel giudizio di legittimità, ove, a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ad opera del D.L. n. 83 del 2012, applicabile alla fattispecie ratione temporis, rileva solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo ai fini di causa che va denunciato nei modi indicati da Cass. S.U. n. 8053/2014 (negli stessi termini fra le più recenti Cass. S.U. 34476/2019) e che non può essere confuso con l’omessa o l’errata valutazione di risultanze istruttorie;

7. alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo;

8. ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020 occorre dare atto delle condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 17 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2020

 

 

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