Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21200 del 13/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 13/10/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 13/10/2011), n.21200

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 16431/2010 proposto da:

N.A. (OMISSIS), N.D.,

eredi del sig. N.M., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DORIA 1, presso lo STUDIO LEGALE IRELLI CERULLI &

COLACINO

CINNANTE, rappresentati e difesi dall’avvocato PLACANICA Federico

giusta procura speciale ad litem a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

EREDI L., A., R., P., C., B.

A.;

– intimati –

avverso il provvedimento n. 9492/09 del TRIBUNALE di SALERNO,

depositata l’01/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori: “Il relatore, Cons. Dott. Antonio Segreto, letti gli atti depositati, osserva:

1. N.D. ed A. hanno proposto ricorso per regolamento di competenza affinchè questa Corte pronunzi sulla competenza del Giudice togato e sull’incompetenza del Got Dr. C. nella trattazione del procedimento esecutivo instaurato nei confronti di loro ricorrenti dai creditori L.P., R.C. e B.A. presso il tribunale di Salerno al n. 9492/09 RGE. Assumono i ricorrenti che erroneamente il detto processo esecutivo è stato diretto ed istruito dal GOT, in luogo del giudice togato.

Non hanno volto attività difensiva gli intimati.

2. Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Il giudice dell’esecuzione (mobiliare o immobiliare) è per definizione carente del potere di emettere sentenze o comunque decisioni con carattere di definitività e, segnatamente, sentenze affermative o declinatorie della competenza dell’ufficio al quale appartiene. Deve, conseguentemente, escludersi che il provvedimento con il quale lo stesso disponga la prosecuzione del giudizio dinanzi a sè o dinanzi ad altro giudice (ritenuto competente per materia, per valore o per territorio) possa essere impugnato con il regolamento di competenza, trattandosi di provvedimento emesso nell’esercizio dei poteri ordinatori del processo esecutivo, impugnabile solo con l’opposizione agli atti esecutivi in forza del generale principio secondo cui i vizi dei provvedimenti giudiziari che, avuto riguardo al potere con essi concretamente esercitato ed al loro contenuto, corrispondono ad uno schema configurato dalla legge processuale, possono essere fatti valere solo attraverso i rimedi per essi specificamente predisposti dalla legge stessa (cfr. 30.8.204, n. 17444)”.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione;

che il ricorso deve, perciò, essere dichiarato inammissibile;

che nessuna statuizione va emessa per le spese, non avendo l’intimata svolto attività difensiva;

che visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese di questo giudizio.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2011

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