Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21200 del 08/10/2014


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Civile Decr. Sez. 6 Num. 21200 Anno 2014
Presidente:
Relatore:

( ART.391 CPC)
Nella causa tra
CEVA LOGISTIC ITALIANA S.R.L., in persona del legale rapp.nte pro tempore Gianpiero De
Santis; elett.te dom.ta in Roma V.le Mazzini,134 presso lo studio dell’avv. Luigi Fiorillo; rapp.ta e
difesa dagli avv.ti Andrea Uberti e Paolo Tosi;
Ricorrente
Contro
PETIX Giuseppe, elettivamente dom.ta in Roma V. B. Ricasoli,7 presso lo studio degli avv.ti
Stefano Muggia e Roberto Muggia, che lo rapp.tano e difendono unitamente all’avv.to Simone
Bisacca.
Controricorrente
Per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Torino decisa 8/11/2012 e depositata
14/11/2012 Sent.N.1219/2012.

-rilevato che è stato depositato atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dalla parte ricorrente e che la
firma è autenticata dal procuratore costituito;
-rilevato che la controparte ha firmato l’atto per accettazione, con firma autenticata dal suo
procuratore costituito;
-rilevato che ai sensi dell’art.391 c.p.c. deve essere dichiarata l’estinzione del processo, senza
adottare provvedimenti di condanna alle spese stante l’accordo per la compensazione sottoscritto
dalle parti.
Applicati gli artt. 390 e 391 c.p.c.
PQM

Data pubblicazione: 08/10/2014

Dichiara estinto il giudizio e dispone che il presente decreto sia comunicato alle parti costituite, che
hanno facoltà di chiedere fissazione dell’udienza nel termine di diec giorni dalla comunicazione.

Roma,

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