Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21200 del 08/08/2019

Cassazione civile sez. lav., 08/08/2019, (ud. 02/07/2019, dep. 08/08/2019), n.21200

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. RAIMONDI Guido – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8978/2015 proposto da:

D.P.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA RE

DI ROMA 8, presso lo studio dell’avvocato VITO CALABRESE, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

UNIPOL SAI S.P.A., (già Fondiaria SAI S.p.a.);

– intimata –

avverso la sentenza n. 2557/2014 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 15/01/2075 R.G.N. 1262/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/07/2019 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine rigetto;

udito l’Avvocato VITO CALABRESE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 2557/2014 depositata il 15.1.2015 la Corte di Appello di Bari, confermando la sentenza di primo grado del giudice della medesima sede, ha respinto la domanda proposta da D.P.F. nei confronti della UNIPOL SAI s.p.a. (già Fondiaria SAI s.p.a.) per la condanna al pagamento della indennità di mancato preavviso, dell’indennità di risoluzione del rapporto di lavoro e del risarcimento del danno per recesso ingiustificato in relazione al rapporto di agenzia in esclusiva svolto per la compagnia di assicurazione.

2. La Corte territoriale ha rilevato, con riguardo alla genuina sussistenza di tre autonomi contratti di agenzia nel periodo gennaio 1976 – marzo 2003, che tra un rapporto di lavoro e l’altro vi era soluzione di continuità, che l’agente aveva, a ciascuna scadenza, percepito ed accettato le relative indennità di fine rapporto, che le agenzie erano, di volta in volta, diverse fra loro e con zone differenti ed ha, poi, sottolineato che il recesso esercitato dalla compagnia assicuratrice trovava giustificazione nell’andamento negativo del rapporto sinistri/premi relativi all’agenzia condotta dal D.P..

3. Contro la sentenza, D.P.F. propone ricorso per Cassazione, fondato su quattro motivi. La società è rimasta intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo il ricorrente deduce omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) avendo, la Corte distrettuale, errato nel trascurare l’unicità del rapporto di lavoro dell’agente e, in particolare, le deposizioni dei testi D.P.L. e A.S. e l’interrogatorio del legale rappresentante la Fondiaria Sai, avv. T.L., dalle cui dichiarazioni emerge chiaramente la continuità dell’attività lavorativa a prescindere dalla stipulazione di tre distinti contratti di agenzia.

2. – Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 12, commi 1 e 2, accordo ANA 1994, art. 116 c.p.c., e art. 2697 c.c., nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) avendo, la Corte distrettuale, omesso di verificare l’oggettiva sussistenza dei motivi di recesso addotti dalla compagnia assicuratrice nella lettera del 25.3.2003 nonchè di valutare se i motivi comunque addotti giustificavano la decisione di recesso.

3. – Con il terzo motivo il ricorrente deduce omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) avendo, la Corte distrettuale, in ordine alla domanda riconvenzionale della compagnia assicuratrice (domanda di rifusione della provvigione di acquisto “per la parte di contratto rimasta ineseguita per anticipata risoluzione o riduzione del premio o della durata”), trascurato di valutare il definitivo estratto conto provvigionale inviato dalla compagnia stessa in data 22.3.2003.

4. – Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione dell’art. 91 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) avendo, la Corte distrettuale, errato nel trascurare le richieste del D.P. che avrebbero senz’altro comportato una più giusta statuizione con condanna conseguente della compagnia assicuratrice al rimborso delle spese di lite.

5. – Il ricorso è inammissibile per plurimi profili.

In via preliminare va precisato che al presente ricorso si applica il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, visto che la sentenza impugnata è stata depositata in data successiva all’11 settembre 2012. Ne consegue che sono inammissibili i primi tre motivi del ricorso nei quali si fa riferimento a tale norma senza tuttavia adeguarsi, nella sostanza, al suo nuovo contenuto precettivo.

Infatti, come precisato dalle Sezioni unite di questa Corte (vedi: sentenze 7 aprile 2014, n. 8053 e n. 8054) e dalla successiva giurisprudenza conforme, nei giudizi per Cassazione assoggettati ratione temporis alla nuova normativa, la formulazione di una censura riferita all’art. 360 cit., n. 5, che replica sostanzialmente il previgente testo di tale ultima disposizione – come accade nella specie – si palesa inammissibile alla luce del nuovo testo della richiamata disposizione, che ha certamente escluso la valutabilità della “insufficienza” o della contraddittorietà della motivazione, limitando il controllo di legittimità all'”omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, il che significa che la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione manchi del tutto ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell’essere stata essa articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi od obiettivamente incomprensibili (Cass. nn. 12928 e 16300 del 2014).

Ebbene nessuno di tali vizi ricorre nel caso in esame e la motivazione non è assente o meramente apparente, nè gli argomenti addotti a giustificazione dell’apprezzamento fattuale risultano manifestamente illogici o contraddittori. La Corte distrettuale ha rilevato che la prova testimoniale era concorde nel dimostrare che l’agente aveva svolto la sua attività “in ragione di autonomi contratti, stipulati dalla società secondo schemi standardizzati, e che, sebbene temporalmente continuativi perchè siglati in date consecutive, non regolavano un unico rapporto lavorativo, poichè tra l’uno e l’altro vi era soluzione di continuità. Tanto risulta dimostrato anche dal fatto che al termine di ciascuno di essi l’agente ha ricevuto il pagamento di quanto gli spettava”, ossi delle relative indennità di fine rapporto.

In ordine al recesso della compagnia assicuratrice, la Corte distrettuale – premesso che il motivo di gravame appariva alquanto generico e poco dettagliato rispetto alle diffuse motivazioni del Tribunale – ha precisato che le ragioni erano contenute nella lettera del 25.3.2003 e consistevano nell’andamento negativo dei rapporti sinistri/premi relativi all’agenzia affidata al D.P., rispetto al quale l’agente non aveva fornito prova contraria rispetto “alle documentate asserzioni della società in ordine all’andamento rilevato”. Ha altresì rilevato che risultava indiscutibilmente riconducibile all’agente il rapporto negativo sinistri/premi in quanto “questo andamento si determina quando questi nell’acquisizione delle polizze, invece di concedere agevolazioni ai contraenti che non abbiano denunciato incidenti stradali per quanto riguarda il ramo della responsabilità civile auto – acquisisca indistintamente contratti pur di espandere il proprio portafoglio. In tal modo, consegue provvigioni per ogni polizza, quindi altre provvigioni di incasso e, infine, con la risoluzione del contratto, maggiori importi proporzionati all’ammontare del portafoglio”.

6. – Inoltre, il ricorrente, lungi dal prospettare a questa Corte un vizio della sentenza rilevante sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, nella parte in cui il giudice del merito ha accertato, alla luce delle risultanze degli elementi probatori acquisiti, l’assenza di unicità del rapporto di agenzia e di motivi a supporto del recesso della compagnia di assicurazione, si induce piuttosto ad invocare una diversa lettura delle risultanze procedimentali così come accertata e ricostruite dalla Corte territoriale, muovendo così all’impugnata sentenza censure del tutto inammissibili, perchè la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle fra esse ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati in via esclusiva al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre (pur astrattamente possibili e logicamente non impredicabili), non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare qualsiasi deduzione difensiva. E’ principio di diritto ormai consolidato quello per cui l’art. 360 c.p.c., n. 5, non conferisce in alcun modo e sotto nessun aspetto alla corte di Cassazione il potere di riesaminare il merito della causa, consentendo ad essa, di converso, il solo controllo – sotto il profilo logicoformale e della correttezza giuridica – delle valutazioni compiute dal giudice d’appello, al quale soltanto, va ripetuto, spetta l’individuazione delle fonti del proprio convincimento valutando le prove, controllandone la logica attendibilità e la giuridica concludenza, scegliendo, fra esse, quelle funzionali alla dimostrazione dei fatti in discussione (eccezion fatta, beninteso, per i casi di prove cd. legali, tassativamente previste dal sottosistema ordinamentale civile). Il ricorrente, nella specie, pur denunciando, apparentemente, una deficiente motivazione della sentenza di secondo grado, inammissibilmente (perchè in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità) sollecita a questa Corte una nuova valutazione di risultanze di fatto (cfr. S. U., Sentenza n. 26242 del 2014).

7. – Con riguardo alla omessa valutazione, da parte della Corte territoriale, dell’estratto conto provvigionale inviato dalla compagnia assicuratrice in data 22.3.2003, si tratta di questione che non risulta affatto affrontata nella sentenza impugnata e il ricorrente non indica in quale atto difensivo e in quale momento processuale la questione sarebbe stata introdotta, le ragioni del suo rigetto ed i motivi con i quali è stata riproposta al giudice del gravame, con ciò violando gli oneri di specificità dei motivi del ricorso per cassazione dettati dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, (Cass. nn. 23073 del 2015, 23675 del 2013). La censura di cui al terzo motivo presenta, pertanto, un ulteriore profilo di inammissibilità.

8. – Infine, il quarto motivo di ricorso appare proporre una nuova rivalutazione del materiale probatorio, preclusa in questa sede, e, di conseguenza, è inammissibile. La Corte territoriale ha correttamente applicato il principio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c., secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa.

9. – In conclusione, per le ragioni innanzi esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

10. – Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 2 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2019

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