Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2120 del 28/01/2011

Cassazione civile sez. III, 28/01/2011, (ud. 02/12/2010, dep. 28/01/2011), n.2120

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

SERVER PLUS LIMITED (OMISSIS) in persona dei legali – rappresentanti

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MICHELE MERCATI

51, presso lo studio dell’avvocato BRIGUGLIO ANTONIO, che la

rappresenta e difende, giusta procura speciale alle liti con

autentica notarile in data 8.4.2009 e munita di postilla in data

22.4.2009, che viene allegata in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

contro

REPUBBLICA DELL’IRAQ e della AMBASCIATA DELL’IRAQ PRESSO LA REPUBBICA

ITALIANA entrambe nella persona del Ministro Plenipotenziario, Capo

Missione e Incaricato d’Affari ad interim dell’Ambasciata della

Repubblica dell’Iraq presso la Repubblica Italiana, elettivamente

domiciliate in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 99, presso lo studio

dell’avv. PUNZI CARMINE che le rappresenta e difende unitamente

all’avv. RUBINO – SAMMARTANO MAURO, giusta procura speciale per atto

notaio Giuseppe Ramondelli di Roma, in data 15.3.2010, n. rep. 7033

9, che viene allegata in atti;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

SERVER PLUS LIMITED (OMISSIS) in persona dei legali rappresentanti

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MICHELE MERCATI

51, presso lo studio dell’avvocato BRIGUGLIO ANTONIO, che la

rappresenta e difende, giusta procura speciale alle liti allegata in

atti al ricorso principale;

– controricorrente al ricorrente incidentale –

e contro

SEZIONE PER LA TUTELA DEGLI INTERESSI DELL’IRAQ presso l’Ambasciata

del Sudan Italia, EUROCREDITI SRL;

– intimate –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 25501/2008 del TRIBUNALE di ROMA

dell’11.12.08, depositata il 22/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. AURELIO

GOLIA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

1. La Server Plus Limited ha proposto ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, avverso la sentenza del 22 dicembre 2008, con la quale la il Tribunale di Roma in funzione di giudice dell’esecuzione, provvedendo sull’opposizione proposta dalla Sezione per la Tutela degli Interessi dell’Iraq presso l’Ambasciata del Sudan in Italia avverso l’esecuzione immobiliare introdotta da essa ricorrente, ha dichiarato inammissibili i primi due motivi dell’opposizione, previa qualificazione della stessa alla stregua dell’art. 617 c.p.c., ed ha accolto il terzo, previa qualificazione come opposizione in ordine alla pignorabilita’ degli immobili interessati.

La sentenza e’ stata resa nel contraddittorio, oltre che di altro creditore procedente, la s.r.l. Eurocrediti, anche dell’Ambasciata dell’Iraq in Italia e della Repubblica dell’Iraq, nonche’ del Ministero degli esteri, intervenuti nel giudizio.

Hanno resistito al ricorso con congiunto controricorso, nel quale hanno anche svolto ricorso incidentale condizionato, la Repubblica dell’Iraq e l’Ambasciata dell’Iraq presso la Repubblica Italiana.

La ricorrente ha resistito al ricorso incidentale con controricorso.

Ha resistito, inoltre, con controricorso il Ministero degli Affari Esteri.

2. Essendo i ricorsi soggetti alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattati con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, e’ stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che e’ stata notificata alle parti costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Le resistenti Repubblica dell’Iraq e Ambasciata dell’Iraq presso la Repubblica Italiana hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. sono state svolte le seguenti considerazioni:

“… 3. – Il ricorso principale appare inammissibile perche’ tardivamente proposto, siccome hanno anche eccepito le resistenti e ricorrenti incidentali.

Infatti, avendo il giudizio ad oggetto un’opposizione in materia esecutiva, non trovava applicazione la sospensione dei termini per il periodo feriale, come ritiene la consolidata giurisprudenza della Corte (da ultimo, si veda, da ultimo, Cass. (ord.) n. 9998 del 2010;

adde, in motivazione, Cass. sez. un. n. 10617 del 2010, che si e’ occupata dei giudizi ai sensi dell’art. 512 c.p.c.).

Nella specie il ricorso risulta presentato per la notificazione il 4 febbraio 2010, quando ormai l’anno solare dalla pubblicazione della sentenza (ai sensi dell’art. 327 c.p.c., nel testo anteriore alle modifiche di cui alla L. n. 69 del 2009) era ormai decorso.

Il ricorso incidentale condizionato resta assorbito.”.

2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali non e’ necessario aggiungere alcunche’, tenuto conto che parte ricorrente non ha svolto alcun rilievo.

Il ricorso principale e’, dunque, dichiarato inammissibile e quello incidentale condizionato resta assorbito.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso principale. Assorbito l’incidentale condizionato. Condanna parte ricorrente alla rifusione alla Repubblica dell’Iraq e all’Ambasciata dell’Iraq da una lato e del Ministero degli Affari Esteri dall’altro, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate rispettivamente in Euro duemilaquattrocento/00, di cui duecento/00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge, ed in Euro duemila/00, oltre spese prenotate a debito.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 2 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2011

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