Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2120 del 27/01/2017


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Cassazione civile, sez. II, 27/01/2017, (ud. 08/11/2016, dep.27/01/2017),  n. 2120

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1481-2013 proposto da:

A.P. (OMISSIS), P.G. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA TERENZIO, 21 SC.C, presso lo studio

dell’avvocato GAETANO CARLETTI, rappresentati e difesi dall’avvocato

MARCELLO MARCUCCIO;

– ricorrenti –

contro

D.L.R.M. e per essa le eredi M.A.,

MA.AD., M.A.M.R., elettivamente domiciliate in

ROMA, VIA ALESSANDRO FARNESE 19, presso lo studio dell’avvocato

VIRGINIA CUCURACHI, rappresentate e difese dall’avvocato LELIO

LOLLI;

– controricorrenti –

nonchè contro

D.L.P., A.A.I., DE.LO.PA.,

D.L.V., D.L.S.E., D.L.A.M.,

D.L.C.R.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 616/2012 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 18/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/11/2016 dal Consigliere Dott. SCALISI ANTONINO;

udito l’Avvocato MARCUCCIO Marcello, difensore dei ricorrenti che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato LOLLI Lelio, che ha depositato un avviso ricevimento

ed ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO LUCIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.L.P. e D.L.R.M., fratelli ed eredi legittimi del defunto De.Lo.An., marito di Pe.Sa. premettevano che quest’ultima deceduta senza figli aveva disposto dei suoi beni con testamento olografo, nominando quali eredi la sorella Pe.Bi. e il fratello P.G., pretermettendo il coniuge della quota di legittima spettante ex lege. Agivano, quindi, gli eredi del legittimario pretermesso nelle more deceduto, nei confronti di P.G. e gli eredi di Pe.Bi. ( A.P. e A.A.I.) per sentire accertare la lesione della legittima spettante al loro dante causa De.Lo.An. e, conseguentemente, sentire determinare l’esatto ammontare di detta quota ereditaria nei confronti degli eredi testamentari.

Si costituivano i convenuti, i quali eccepivano che gli attori, quali eredi del legittimario pretermesso, non erano legittimati a proporre l’azione de quo che ritenevano inquadrabile nell’ottica di una petizione di eredità ex art. 533 c.c. e, non già come azione di riduzione, nonchè la nullità della domanda ex artt. 163 e 164 c.p.c., per avere gli attori omesso di indicare con esattezza il valore dell’intera massa ereditaria della testatrice e l’entità della lesione della propria quota.

Veniva integrato il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri eredi del legittimario pretermesso D.L.A.M., D.L.V., D.L.S.C., D.L.C.R.M. e De.Lo.Pa..

Il Tribunale di Brindisi, con sentenza non definitiva n. 612 del 2010, rigettava le eccezioni preliminari sollevate dai convenuti relative alla carenza di legittimazione attiva degli attori e alla nullità dell’atto di citazione introduttivo del giudizio, nonchè all’estinzione del giudizio stesso per intervenuto deposito tardivo dell’atto di integrazione del contradditorio da parte degli onerati, disponeva il prosieguo del giudizio per la valutazione del compendio ereditario e alla formazione della quota di riserva.

Avverso tale sentenza interponevano appello A.P. e P.G., chiedendo la riforma integrale della sentenza.

Si costituivano D.L.P. e D.L.R.M., chiedendo il rigetto del gravame. Si costituiva anche A.A.I..

Restavano contumaci D.L.A.M., D.L.V., D.L.S.C., D.L.C.R.M. e De.Lo.Pa., anche se ritualmente convocati in giudizio.

La Corte di Appello di Lecce, con sentenza n. 616 del 2012, rigettava l’appello e confermava la sentenza impugnata. Secondo la Corte distrettuale, con la domanda giudiziale gli attori avevano inteso esperire un’azione di riduzione diretta alla dichiarazione di inefficacia della disposizione testamentaria lesiva della quota di riserva e non invece una petitio hereditatis. A norma dell’art. 557 c.c., comma 1, l’azione di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima, avendo natura patrimoniale può essere esperita non solo dai legittimari ma anche dai loro eredi e aventi causa dal momento che al natura personale dell’azione non incide sulla trasmissibilità del diritto, ma esclusivamente sull’accertamento della lesione che deve essere limitata alla quota di colui che agisce. La citazione non era nulla, come sostenuto dagli appellanti, perchè gli attori non avrebbero indicato il valore della massa ereditaria nonchè il valore della quota di legittima violata dal testatore, perchè, comunque, gli attori avevano provveduta ad integrare la domanda con le note ritualmente depositate ex art. 183 c.p.c., comma 6.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da A.P. e da P.G. con ricorso affidato a tre motivi. Gli eredi di D.L.R.M. ( M.A., Ad., A.M.R.), D.L.P., A.A.I., D.L.A.M., D.L.R.M., D.L.C.R.M., De.Lo.Pa., D.L.S.C., D.L.V., in questa fase non hanno svolto attività giudiziale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.= Con il primo motivo del ricorso A.P. e P.G. lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 533 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 557 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 183 c.p.c., comma 6, in relazione all’art. 360c.p.c., n. 3 e 4.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. Secondo i ricorrenti, la Corte distrettuale avrebbe erroneamente ritenuto che l’azione proposta dagli originari attori fosse quella di riduzione delle disposizioni testamentarie e, non quella di petizione dell’eredità, non tenendo conto che con l’atto introduttivo del giudizio gli attori avrebbero chiesto il riconoscimento della loro qualità di eredi e a nulla rileverebbe quanto dedotto nella memoria dagli stessi depositata ai sensi dell’art. 183 c.p.c., comma 2.

1.1. = Il motivo è infondato.

E’ insegnamento costante e consolidato di questa Corte, quello secondo cui il giudice del merito, nell’indagine diretta all’individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali le domande medesime risultino contenute, dovendo, per converso, aver riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, si come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame, ove limiti la sua pronuncia in relazione alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell’effettivo suo contenuto sostanziale (fra molte, Cass. nn. 3012 del 2010 e 19331 del 2007). Così come è insegnamento costante e consolidato di questa Corte quello secondo l’interpretazione della domanda compiuta dal giudice d’appello costituisce accertamento di merito, che può essere sindacato unicamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Pertanto, contrariamente, all’assunto di parte ricorrente (che, per altro, denuncia una violazione di legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e 4 e non un vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5), la Corte distrettuale, nel confermare la decisione del Tribunale, in ordine alla qualificazione della domanda, ha avuto modo di chiarire che, tenuto conto dei segni distintivi delle azioni di cui si dice (azione di riduzione delle disposizioni testamentarie e azione di petizione dell’eredità), nella fattispecie in esame, era evidente che gli attori avessero voluto introdurre, soltanto, un’azione di riduzione perchè tanto emergeva dalla semplice lettura dell’atto di citazione introduttivo e delle domande formulate, così come poi, legittimamente, precisate nelle memorie, ex art. 183 c.p.c..

2.= Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 557 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4. I ricorrenti ritengono che la Corte distrettuale avrebbe, erroneamente, riconosciuto, agli originari attori, la legittimazione ad agire, non tenendo conto che l’art. 557 c.c.,. legittima ad esperire l’azione di riduzione all’erede legittimario e, nel caso in esame, il legittimario pretermesso, non aveva mai acquistato la qualità di erede e, di conseguenza, neppure gli aventi causa (gli originari attori) sarebbero stati legittimati ad agire. Infatti, la Corte distrettuale non avrebbe tenuto conto che il legittimario acquista la qualità di erede, solo dopo il positivo esperimento della relativa azione. E di più, avrebbe errato la Corte distrettuale nell’affermare che l’erede legittimo (del legittimario pretermesso) può esperire, comunque, la riduzione di disposizione testamentaria, nonostante, l’assoluta carenza dello status giuridico di erede di De.Lo.An. della moglie Pe.Sa..

2.1. = Il motivo è infondato.

Va qui osservato che il principio secondo cui il legittimario che sia stato totalmente pretermesso dalla eredità non è tenuto alla previa accettazione con beneficio di inventario per proporre, ai sensi dell’art. 564 c.c., l’azione di riduzione, è giustificato dalla considerazione che soltanto dal positivo esercizio di detta azione egli acquista la qualità di erede. Orbene, nella fattispecie in sede di merito, è stato accertato che De.Lo.An. era stato totalmente pretermesso in base al testamento olografo di Pe.Sa. (del proprio coniuge), nel senso che il testatore dispose del suo intero patrimonio destinandolo ad altri soggetti, e che, quindi, nulla era residuato dell’asse ereditario che potesse essere devoluto “ex lege” al suddetto legittimario. Nè pertanto, rileva ai fini che qui interessano la circostanza che il legittimario abbia ricevuto alcuni beni dal “de cuius” a titolo di donazione quando quest’ultimo era ancora in vita o si sia impossessato dopo la sua morte di altri suoi beni, dovendosi in proposito accertare, soltanto se il legittimario sia stato o meno totalmente pretermesso dalle disposizioni testamentarie poste in essere dal “de cuius”.

Deve poi ritenersi, quanto al secondo aspetto del motivo in esame, che la Corte territoriale ha già correttamente affermato che l’art. 557 c.c., comma 1, prevede espressamente tra i soggetti che possono chiedere la riduzione anche gli eredi o aventi causa dei legittimari dal momento che il carattere personale dell’azione non incide sulla trasmissibilità del diritto, ma, esclusivamente, sull’accertamento della lesione che deve essere limitata alla quota di colui che agisce. (Cass. N. 26254 del 2008). Pertanto, nella specie gli attori ( D.L.R.M. e D.L.P.), intendendo subentrare al fratello defunto nell’azione di riduzione nei confronti della moglie del proprio fratello, hanno fatto valere la propria qualità incontestata di eredi legittimi del defunto a sua volta legittimario pretermesso.

3.= Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 163 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. I ricorrenti ritengono che, il Tribunale prima e la Corte distrettuale dopo, avrebbero disatteso l’eccezione di nullità della citazione per violazione dell’art. 163 c.p.c., n. 3, posto che gli originari attori avrebbero omesso l’indicazione dell’interezza dell’asse ereditario del quale si discute, il valore della quota violata e l’entità di detta violazione.

3.1.= Il motivo non può essere accolto. A bene vedere, i ricorrenti ripropongono esattamente una stessa questione già esaminata e risolta correttamente dalla Corte distrettuale. Infatti, come ha già avuto modo di evidenziare la Corte distrettuale, che qui si condivide e si conferma, l’onere del legittimario di indicare entro quali limiti è stata lesa la legittima, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria nonchè il valore della quota di legittima violata dal testatore non è, tuttavia, prescritto, giusta la normativa di cui all’art. 164 c.p.c., nè a pena di nullità nè a pena di inammissibilità della domanda di riduzione. Piuttosto, una sua omissione potrebbe comportare semmai il rigetto della domanda, non potendo il giudice, in difetto degli elementi necessari, determinare la lesione della quota di riserva e di procedere alla sua reintegrazione. E, comunque, la Corte distrettuale da atto che i sigg. D.L. con l’atto introduttivo e con le note ritualmente depositate ex art. 183 c.p.c., avevano integrato l’originaria domanda indicando in maniera analitica e puntuale tutti i beni che a loro dire costituivano l’asse ereditario del de cuius, versando in atti copiosa documentazione.

In definitiva, il ricorso va rigettato e i ricorrenti condannati in solido a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione, che vengono liquidate con il dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 4.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese Generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione, il 8 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2017

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