Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2120 del 05/02/2015
Civile Ord. Sez. 2 Num. 2120 Anno 2015
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: SCALISI ANTONINO
ORDINANZA
sul ricorso 10663-2009 proposto da:
CLONI
LUIGI
elettivamente
CLNLGU37L03H282C,
domiciliato in ROMA, VIA ROMEO ROMEI 35, presso lo
studio dell’avvocato GIAN LUIGI MALOSSI, G4-e
rappresenta
e
dife4
unitamrrte dall’avvocato
MARCELLO CORRADI;
– ricorrente contro
PALADINI
ENRICO
PLDNRC66E17H501I,
elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA E.Q.VISCONTI 20, presso lo
studio dell’avvocato ANDREA DE VIVO, rappresentato e
difeso dall’avvocato MARCO ROSSI;
controricorrente
Data pubblicazione: 05/02/2015
avverso
la
sentenza n.
1248/2008
della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 20/03/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/11/2014 dal Consigliere Dott. ANTONINO
SCALISI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per
l’estinzione per intervenuta rinuncia al ricorso.
A
..
Premesso che Luigi Cloni ha proposto ricorso per cassazione avverso la
sentenza n. 1248 del 2008 della Corte di appello di Roma, che ha accolto
parzialmente l’appello proposto dallo stesso Cloni contro la sentenza n. 7603
del 2003 con la quale il Tribunale di Roma risolveva per inadempimento del
Cloni il preliminare di compravendita stipulato tra lo stesso e Paladini Enrico
con scrittura privato del 9 febbraio 1990 e condanna il convenuto alla
restituzione dell’immobile nonché al pagamento a favore del Paladini della
somma di e. 97.610,35 a titolo di indennizzo per l’occupazione senza titolo.
La Corte di Roma riduceva la somma dell’indennizzo indicata dal Tribunale
di Roma in e. 97.610,35 riportandola alla somma di E. 46.623,35.
Considerato che l’avv. Enrico Paladin in data 21 ottobre 2014 ha depositato in
. .
cancelleria atto di rinuncia al proposto ricorso per cassazione a firma di
entrambi le parti e sottoscritto anche da entrambi i difensori, con il quale, le
parti hanno conciliato la causa con compensazione delle spese.
Ritenuto che la rinunzia al ricorso comporta l’estinzione del processo di
cassazione, a norma dell’art.375, primo comma, n.3 c.p.c. (nel testo sostituito
dall’art. 1 della legge 24 marzo 2001 n.89) e dell’art.390 stesso codice;
Considerato che la rinunzia è a firma congiunta di entrambe le parti non
occorre pronunziare sulle spese del giudizio di cassazione (art.391, ultimo
comma, c.p.c.);
P.Q.M.
Su conforme richiesta del P.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione,per ~tuteliì
del contenid
osì deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della
.
DEPOSITATO II•I CANattERIA
Corte di cassazione il 13 novembre 2014