Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 212 del 09/01/2017

Cassazione civile, sez. lav., 09/01/2017, (ud. 19/10/2016, dep.09/01/2017),  n. 212

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27629-2011 proposto da:

C.R. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA XX SETTEMBRE N 1, presso lo studio dell’avvocato CARMEN ORIANI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIANFRANCO OLIVIERO, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI NAPOLI C.F. (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. DENZA 50/A, presso lo

studio dell’avvocato LUCIO LAURENTI, rappresentato e difeso

dall’avvocato FABIO MARIA FERRARI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2746/2011 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 16/06/2011 R.G.N. 6629/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/10/2016 dal Consigliere Dott. TORRICE AMELIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI RENATO che ha concluso per l’accoglimento, per

quanto di ragione, del primo motivo del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. C.R. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli il Comune di Napoli per ottenere: 1) il riconoscimento dell’anzianità di servizio nella posizione di istruttore di vigilanza ex 6^ qualifica funzionale dal 28.2.1979; 2) il riconoscimento del grado di sottufficiale 6^ qualifica funzionale ex D.P.R. n. 347 del 1983 con decorrenza dal 1.7.1988; 3) la condanna del Comune al pagamento delle relative differenze retributive; 4) l’attribuzione del comando della 10^ unità operativa) P.M.); 5) l’inquadramento nella categoria D1 con decorrenza dal 1.6.1999 o in subordine dal 14.11.2000; 6) la condanna del Comune al pagamento delle differenze retributive correlate a detto inquadramento; 7) la ricostruzione della carriera di esso ricorrente in considerazione del possesso della 6 qualifica funzionale a far data dal 28.2.1979; 8) la condanna del Comune al risarcimento del danno morale, biologico ed alla vita di relazione;

2. Il Tribunale dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle domande di cui ai n. 1, 3, 7, l’inammissibilità della domanda di cui al n. 2, la nullità del ricorso in ordine ai rimanenti capi di domanda (numeri 4, 5, 6).

3. La Corte di Appello di Napoli, adita dal C., precisato che le statuizioni del giudice di primo grado relative al riconoscimento del grado di sottufficiale 6 qualifica funzionale ex D.P.R. n. 347 del 1983 con decorrenza dal 1.7.1988, al riconoscimento del diritto ad ottenere il comando della 10^ unità operativa ( P.M.) non erano state investite dal gravame, e che la domanda risarcitoria non era stata riproposta nell’atto di appello, ha escluso la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda avente ad oggetto il riconoscimento dell’anzianità di servizio nella posizione di istruttore di vigilanza ex 6^ qualifica funzionale dal 28.2.1979, alla domanda di condanna del Comune pagamento delle differenze retributive correlate a detto inquadramento ed alla domanda volta alla ricostruzione della carriera. Ha, poi, ritenuto infondate le domande (capi 5 e 6 del ricorso) volte al riconoscimento del diritto all’inquadramento nella categoria D1 a far data dal 1.6.1999 (in subordine dal 14.11.2000) ed alla condanna del Comune al pagamento delle correlate differenze retributive.

4. Quanto alla giurisdizione la Corte territoriale ha ritenuto che il “dato storico di partenza”, ossia la realizzazione delle condizioni poste a fondamento delle pretese azionate in giudizio si collocava in epoca precedente il 30.6.1998. Ha escluso la configurabilità di un illecito permanente nella condotta del Comune, sul rilievo che non era rilevante il fatto che la medesima condotta, iniziata prima del 30.6.1998, si fosse protratta successivamente. Ha ritenuto che i principi affermati da questa Corte nelle decisioni a sezioni unite nn. 14835/2002 e 4635/2007 non trovavano applicazione alla vicenda dedotta in giudizio, essendo questa correlata a questioni di inquadramento, ed essendo la pretesa del C. generata non da un unico fatto ma da comportamenti che, per essersi realizzati in tempi diversi, dovevano essere considerati partitamente.

5. La Corte territoriale ha ritenuto infondate le domande volte all’inquadramento nella categoria D1 con decorrenza dal 1.6.1999 ed alla condanna al pagamento delle differenze retributive correlate a detto inquadramento, sulla scorta delle disposizioni contenute nella contrattazione collettiva nazionale comparto Regioni ed Autonomie Locali del 31.3.1999 e del 14.9.2000. In particolare, ha affermato che la contrattazione collettiva aveva riservato al solo personale inquadrato nella ex 6^ qualifica funzionale, addetto a mansioni apicali di coordinamento e di controllo, la possibilità di ottenere l’inquadramento nella categoria D; che analoga possibilità era stata esclusa in relazione al personale inquadrato nella ex 5 qualifica funzionale, per il quale era stato previsto che il passaggio nella categoria D avvenisse all’esito di procedure selettive e previa verifica da parte del Comune della necessità della istituzione di posti di categoria D; che, pertanto, era legittima la determinazione del Comune di attribuire al C. l’inquadramento solo in data il 17.9.2003.

6. La Corte territoriale ha rilevato, infine, che il C. non aveva allegato e nemmeno provato, ai fini della applicazione della disposizione contenuta nel comma 1, lett. b) dell’art. 29 del CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 14.9.2000, che i compiti di coordinamento e controllo erano stati svolti su posti istituiti in epoca precedente l’entrata in vigore del D.P.R. n. 268 del 1987.

7. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il C. sulla base di due motivi, illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c., al quale il Comune di Napoli ha resistito con tempestivo controricorso.

8. Con provvedimento in data 9.6.2016 il Primo Presidente, ai sensi dell’art. 374 c.p.c., ha delegato a questa sezione la decisione del presente ricorso coinvolgente questione di giurisdizione, sulla quale si sono già pronunciate le Sezioni Unite di questa Corte (da ultimo con la sentenza n. 4251 del 2016).

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sintesi dei motivi.

9. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1, violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, per avere la Corte territoriale negato la giurisdizione del giudice ordinario, invece ravvisabile nella specie, vertendosi in controversia attinente ad atti e comportamenti le cui conseguenze ricadono in epoca successiva al 30.06.98. Sostiene che il provvedimento del Comune di Napoli in data 1.7.1988, con il quale era stato illegittimamente negato, all’atto del trasferimento di esso ricorrente dal Comune di Torino a quello di Napoli, il riconoscimento dell’anzianità di servizio e nella Vi qualifica funzionale, maturate presso il primo, aveva avuto conseguenze pregiudizievoli sulla carriera di esso ricorrente che si erano protratte successivamente al 30.6.1998.

10. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, n. 4 e n. 5, violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4, 7 del CCNL comparto Regioni ed Autonomie Locali del 31.3.1999, dell’art. 29 del CCNL medesimo comparto del 14.9.2000, degli artt. 1362 e 1363 c.c., e art. 416 e 115 c.p.c.; insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

11. Assume che nei suoi confronti trovava applicazione il CCNL 14 settembre 2000, art. 29, comma 1, lett. b), che prevedeva, ai fini dell’inquadramento nella categoria D, la sola verifica selettiva dei requisiti e non la disposizione contenuta nella lett. c), che prevedeva che il passaggio nella categoria D fosse attuato attraverso procedura selettiva. Tanto sulla premessa di avere acquisito la 6^ qualifica funzionale, in esito al superamento di procedura selettiva, durante lo svolgimento del rapporto di lavoro alle dipendenze del Comune di Torino, e che le funzioni di coordinamento e controllo erano state svolte, ai sensi del D.P.R. n. 268 del 1987, art. 5, comma 6, anche successivamente al trasferimento presso il Comune di Napoli.

12. Esame dei motivi.

13. Il primo motivo è fondato.

14. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, al quale va data continuità, in tema di pubblico impiego contrattualizzato, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, interpretato secondo i principi di concentrazione ed effettività della tutela giurisdizionale, quando il lavoratore deduce un inadempimento unitario dell’amministrazione in ordine all’attribuzione di una determinata qualifica o posizione professionale, la protrazione della fattispecie oltre il discrimine temporale del 30 giugno 1998, radica la giurisdizione presso il giudice ordinario anche per il periodo anteriore a tale data, non essendo ammissibile che sul medesimo rapporto abbiano a pronunciarsi due giudici diversi, con possibilità di differenti risposte ad una stessa istanza di giustizia. (Cass. SSUU n. 6102/2012, 26877/2011, 24078/2011, 23731/2005; Cass. 20965/2016; 4251/2062096).

15. Nella fattispecie dedotta in giudizio, diversamente da quanto affermato dalla Corte territoriale, la situazione di fatto cui sono correlate le pretese del ricorrente è da collegare alla condotta del Comune che non riconobbe al C., all’atto del trasferimento di quest’ultimo, l’anzianità di servizio e nella qualifica e che questi denuncia come illegittima ed inadempiente.

16. Si tratta di condotta che, pur compendiatasi nell’atto di inquadramento adottato nel luglio 1988, riverbera i suoi effetti sulla posizione dell’odierno ricorrente e, in particolare, sulla continuità della carriera professionale del ricorrente, anche nel tempo successivo al 30.6.1998.

17. Diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, la condotta del Comune, non può, pertanto, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, esaminarsi partitamente dal punto di vista cronologico, perchè è rimasta immutata ed unitaria nel tempo, quanto agli effetti prodotti nella posizione professionale del C..

18. Il primo motivo di ricorso va, pertanto, accolto con assorbimento del secondo, e va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario anche per il periodo anteriore al 30 giugno 1998.

19. La sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione – anche per le spese del presente giudizio – in ragione del fatto che i giudici di merito hanno conosciuto del merito della domanda, per la “frazione” successiva al 30 giugno 1998, sì che viene meno il presupposto per l’applicazione dell’art. 353 c.p.c., comma 1 (Cass. SSUU 6102/2012, Ord. 8520 del 2012; Cass. 22269/2015, 20965/2016).

PQM

La Corte Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.

Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario del giudice ordinario anche per il periodo anteriore al 30 giugno 1998.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2017

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