Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 212 del 09/01/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 212 Anno 2014
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: VIRGILIO BIAGIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MAGLIOCCHETTI Giuseppe, elettivamente domiciliato in Roma, viale
Giulio Cesare n. 71, presso l’avv. Enrica Bastoni, rappresentato e difeso
dall’avv. Roberto De Guidi, giusta dele ga in atti ;
– ricorrente –

225Y
contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Porto ghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ;
– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione tributaria re gionale del Lazio, sez.
staccata di Latina, n. 575/39/07, depositata il 22 ottobre 2007.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 ottobre

Data pubblicazione: 09/01/2014

2013 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;
udito l’avvocato dello Stato Diego Giordano per la controricorrente e
ricorrente incidentale;
udito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale dott. Umberto Apice, il
quale ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito
l’incidentale.
Ritenuto in fatto

di motocicli, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della
Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina,
indicata in epigrafe, con la quale, rigettando l’appello del contribuente, è
stata affermata la legittimità dell’avviso di accertamento emesso nei suoi
confronti, per IRPEF del 1998, con metodo analitico-induttivo.
Il giudice di merito, rigettata l’eccezione dell’Ufficio di inammissibilità
dell’appello per genericità dei motivi, ha ritenuto, nel merito, che l’acquisto
di merci effettuato nell’anno in contestazione, per un importo di £.
579.000.000, risultava incompatibile con la volontà di liquidare di fatto
l’azienda, come dedotto dal Magliocchetti, in quanto l’attività era proseguita
in piena regola, per cui la pretesa erariale e le percentuali di ricarico
applicate dovevano essere condivise.
2. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso e propone anche
ricorso incidentale.
Considerato in diritto
1. Con il primo motivo è denunciata la violazione dell’art. 39, primo
comma, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973: il ricorrente lamenta che, ai fini
dell’applicabilità di detta norma, che prevede il metodo di accertamento
analitico-induttivo, in presenza di scritture contabili formalmente corrette,
non è sufficiente il solo rilievo dell’applicazione da parte del contribuente di
una percentuale di ricarico diversa da quella mediamente riscontrata nel
settore, ma occorre la concreta ricorrenza di elementi ulteriori costituenti
circostanze gravi, precise e concordanti.
Con il secondo motivo viene sostanzialmente riproposta la medesima
censura sotto il profilo del vizio di motivazione, lamentando che il giudice
d’appello non ha adeguatamente motivato sulla sussistenza dei presupposti
che legittimano l’accertamento effettuato.
2

1. Giuseppe Magliocchetti, già esercente attività di vendita e riparazione

ESENTE DA RE’. G’ISTRAZIONE
11984
AI SENSI DEL E

a._

I motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati.

N. 131
ALL.
M AuERiA

– N.5

Il giudice d’appello, come detto in narrativa, ha ritenuto che
l’argomentazione principale del contribuente, basata sulla presunta
liquidazione di fatto dell’azienda, risultava smentita dalla entità degli
acquisti effettuati nell’anno in contestazione (pari a £. 579.000.000),
incompatibile con la volontà di liquidare l’azienda, la cui attività doveva
pertanto ritenersi “proseguita in piena regola”; ne conseguiva la correttezza

Il giudice di merito, quindi, ha accertato la sussistenza degli elementi
presuntivi richiesti dalla norma sopra citata, con una valutazione di fatto a
lui riservata, priva di vizi logico-giuridici, a fronte della quale il ricorrente
oppone argomentazioni generiche e prive di decisività.
2. Il ricorso incidentale condizionato dell’Agenzia delle entrate, che
ripropone l’eccezione, respinta dal giudice a quo, di inammissibilità
dell’appello del contribuente, resta assorbito.
3. In conclusione, va rigettato il ricorso principale e dichiarato assorbito
l’incidentale.
Il ricorrente principale va condannato alle spese del giudizio di
cassazione, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale, e condanna
il ricorrente alle spese, che liquida in €. 5000,00 per compensi, oltre alle
eventuali spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma il 16 ottobre 2013.

della percentuale di ricarico applicata dall’Ufficio.

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