Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21199 del 13/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 13/10/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 13/10/2011), n.21199

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 11320/2010 proposto da:

B.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 94 INT. 8, presso lo studio dell’avvocato

FIORE GIOVANNA, rappresentato e difeso dall’avvocato LITTA MODIGNANI

Giovanni Maurizio giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI MILANO

(OMISSIS), in persona del suo Presidente legale rappresentante,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. FERRARI, 12, presso lo

studio dell’avvocato SMEDILE Sergio, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato PENNASILICO ENRICO giusta mandato a margine

del controricorso;

– controricorrente –

e contro

MINISTRO della SALUTE;

– intimato –

avverso la decisione n. 61/2009 della COMMISSIONE CENTRALE PER GLI

ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE dell’11/05/09, depositata il

10/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;

udito l’Avvocato Smedile Sergio, difensore della controricorrente che

si riporta agli scritti; è presente il P.G. in persona del Dott.

ROSARIO GIOVANNI RUSSO che nulla osserva.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori: “Il relatore, Cons. Dott. Antonio Segreto, letti gli atti depositati, osserva:

1. B.G., medico iscritto all’albo dei Medici Chirurghi di Milano, proponeva ricorso revocatorio alla Commissione Centrale per gli esercenti professioni sanitarie avverso la decisione n. 15/2006 della stessa Commissione, ritenendo che la Commissione centrale avrebbe errato nel ritenere perfezionata la notifica, effettuata nel luglio del 2004, delle delibere in data 14 giugno 2004, con cui l’Ordine gli aveva inflitto le sanzioni sospensive per la durata di mesi uno e tre. Riteneva il ricorrente che detta notifica, eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c., era stata effettuata senza osservare le formalità previste da detta norma e senza che l’avviso di ricevimento della comunicazione fosse stato prodotto in giudizio dall’Ordine resistente.

La Commissione centrale, con decisione depositata il 10.2.2010, dichiarava inammissibile il ricorso, ritenendo che nella fattispecie non si trattava di un preteso errore di fatto rilevante ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4.

Avverso questa decisione ha proposto ricorso per cassazione B. G., Non hanno svolto attività difensiva gli intimati.

2. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 395 c.p.c., n. 4, per aver affermato l’inesistenza del vizio revocatorio.

Assume invece il ricorrente che il mancato positivo accertamento da parte della Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, in ordine all’allegazione delle raccomandate e degli avvisi di ricevimento della procedura notificatoria di cui all’art. 140 c.p.c., delle decsioni deliberate nelle sedute del 14.6.2004, deve considerarsi errore di fatto rilevante a norma dell’art. 395 c.p.c..

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

Correttamente, infatti, la decisione impugnata ha ritenuto inammissibile il ricorso revocatorio proposto non ricorrendo la fattispecie di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4.

Va premesso che l’errore di fatto previsto dall’art. 395 c.c., n. 4, e idoneo a determinare la revocabilità delle sentenze consiste in un errore di percezione o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto decisivo la cui insussistenza o sussistenza risulti invece in modo incontestabile alla stregua degli atti e dei documenti di causa, semprechè il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato.

Va, quindi, ribadito il principio secondo cui è inammissibile – in quanto non deduce un errore di fatto in cui sarebbe incorso il giudice, ma un errore valutativo, prettamente giuridico, non deducibile con ricorso ex art. 395 c.p.c., n. 4 – l’istanza di revocazione di sentenza sul rilievo che quest’ultima avrebbe – sia pure implicitamente – ritenuta valida la notificazione (nella specie dell’avviso di udienza; Cass. civ., Sez. 2^, 30/05/2005, n. 11392).

Infatti l’errore revocatorio presuppone il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto emergenti, una dalla sentenza e l’altra dai documenti ed atti processuali, con assoluta immediatezza e senza necessità di particolari indagini ermeneutiche o di argomentazioni induttive. Un siffatto contrasto non è, pertanto, ravvisabile nell’errore che costituisca frutto dell’apprezzamento, implicito o esplicito, delle risultanze processuali (nella specie, circa la legittimità della notifica; Cass. civ., Sez. 5^, 25/03/2005, n. 6511).

4. Nella fattispecie la decisione impugnata per revocazione non assume espressamente che dagli atti risultano ritirate personalmente dal ricorrente (o da persone legittimate) le raccomandate e gli avvisi relativi alle comunicazioni delle decisioni assunte all’esito dei procedimenti disciplinari.

Ne consegue che l’eventuale errore in cui la Commissione sarebbe incorsa, secondo l’assunto del ricorrente, attiene all’apprezzamento giuridico della validità della notifica ex art. 140 c.p.c., mentre tale valutazione sarebbe giuridicamente errata.

In tal senso, va osservato che lo stesso ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione avverso la decisione n. 15/2006, e che solo a seguito dell’inammissibilità di tale ricorso per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., pronunziata da questa Corte con ord. n. 19432/2008, impugnava la decisione con il mezzo revocatorio”.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione;

che il ricorso deve, perciò, essere dichiarato inammissibile;

che nessuna statuizione va emessa per le spese non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

che visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese di questo giudizio.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2011

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