Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21199 del 13/09/2017


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Cassazione civile, sez. un., 13/09/2017, (ud. 04/07/2017, dep.13/09/2017),  n. 21199

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Primo Presidente f.f. –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente di sez. –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15758-2016 proposto da:

ASTALDI S.P.A., in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria

del R.T.I. costituito con la DI VINCENZO S.P.A. in amministrazione

giudiziaria, in persona del Direttore Generale, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 35, presso lo studio

dell’avvocato GREGORIO CRITELLI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FEDERICO CAPPELLA;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI SASSARI, (già CONSORZIO PER

L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI SASSARI PORTO TORRES – ALGHERO),

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI 123, presso lo studio

dell’avvocato RAIMONDO DETTORI, rappresentato e difeso dall’avvocato

MICHELE STARA;

– controricorrente –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

32/2011 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SARDEGNA;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/07/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott.

SALVATO Luigi, il quale chiede che le Sezioni Unite dichiarino

inammissibile il ricorso.

Fatto

RILEVATO

CHE:

– con ricorso notificato al Consorzio Industriale Provinciale di Sassari il 7 gennaio 2011 la società Astaldi S.p.A. ha adito il TAR per la Sardegna chiedendo in via principale la risoluzione, per fatto e colpa del Consorzio, del rapporto negoziale intrattenuto con la A.T.I. guidata dalla Astaldi S.p.A., succeduta alla Dipenta S.p.A., e la condanna del Consorzio al pagamento dell’importo di Euro 22.983.669,70 a titolo di risarcimento danni; in via subordinata, l’accertamento della responsabilità precontrattuale del Consorzio e la sua condanna al risarcimento quantificato nella stessa somma;

– il Consorzio Industriale Provinciale di Sassari non si è costituito;

– la Astaldi S.p.A. ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione, con ricorso notificato il 17/21 giugno 2016, chiedendo che si definisca in via preventiva se il giudice amministrativo è munito della giurisdizione rispetto alla domanda avanzata dalla società;

– il Consorzio Industriale Provinciale di Sassari ha notificato controricorso;

– il procuratore generale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del regolamento preventivo;

– tutte e due le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– la stessa ricorrente dà atto che, tra le stesse parti ed in relazione al medesimo rapporto negoziale, esiste un pregresso giudizio dinanzi al giudice ordinario, avente ad oggetto le medesime domande di merito, instaurato con atto di citazione notificato il 24 maggio 2006;

– nel giudizio civile, con sentenza del 19 novembre 2009, n. 1545, il Tribunale di Sassari ha dichiarato il difetto di giurisdizione per essere la controversia riservata al giudice amministrativo, mentre – a seguito di impugnazione della stessa Astaldi S.p.A. – la Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con sentenza del 26 ottobre 2012, n. 319, ha affermato la giurisdizione dell’a.g.o. ed il giudizio è stato riassunto dinanzi al Tribunale di Sassari, dove è attualmente pendente;

– con sentenza del 14 luglio 2014, n. 16066, resa tra le stesse parti, questa Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Consorzio avverso la sentenza d’appello, in forza dell’orientamento delle Sezioni Unite allora consolidato (e mutato solo a seguito della sentenza 22 dicembre 2015, n. 25774);

– date le vicende processuali di cui sopra, il regolamento preventivo di giurisdizione – col quale peraltro la ricorrente vorrebbe fosse negata la giurisdizione del giudice amministrativo – è inammissibile per come eccepito dal controricorrente, e ritenuto dal procuratore generale;

– va fatta applicazione del principio di diritto per il quale “Nell’attuale quadro normativo processuale, anche a seguito dell’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, art. 59 (contenente la disciplina sulla decisione delle questioni di giurisdizione), si è venuta a realizzare la sostanziale riduzione ad unità del processo dalla fase della domanda a quella della decisione, con la connessa esclusione di ogni rilevanza impeditiva dell’eventuale errore iniziale della parte nella individuazione del giudice provvisto di giurisdizione. Ne consegue che la preclusione del regolamento preventivo di giurisdizione dopo che il giudice di merito abbia emesso una pronuncia declinatoria della propria giurisdizione non può più essere limitata all’ipotesi di proposizione dell’indicato rimedio nell’ambito del giudizio instaurato dinanzi a detto giudice, applicandosi tale preclusione anche nel caso in cui il regolamento venga formulato a seguito della riassunzione del giudizio dinanzi al giudice indicato dal primo come quello fornito di “potestas iudicandi” (Cass. S.U. ord. 18 giugno 2010, n. 14828, ord. 7 luglio 2010, n. 16033, ord. 22 novembre 2010, n. 23596, ord. 7 luglio 2011, n. 14960);

– il principio non trova deroga nel caso di specie solo perchè la parte soccombente sulla questione di giurisdizione dopo il primo grado dinanzi al giudice ordinario non si è limitata a darvi ottemperanza mediante traslatio iudicii con riproposizione delle medesime domande al giudice amministrativo, ma ha anche appellato la sentenza del tribunale;

– ed invero, ciò che rileva ai fini della preclusione della proponibilità del regolamento preventivo di giurisdizione non è la formazione di un giudicato sulla giurisdizione (come affermato da Cass. S.U. n. 14828/10 cit., sul punto superata da Cass. S.U. n. 23596/10 cit.), ma è la vicenda traslativa dinanzi al giudice reputato avere giurisdizione, ai sensi della L. n. 69 del 2009, art. 59;

– questa, infatti, non comporta l’instaurazione di un nuovo ed autonomo giudizio, ma determina la prosecuzione del medesimo, unitario giudizio, già introdotto con la domanda avanzata al giudice che ha poi declinato la giurisdizione (cfr., oltre ai precedenti di queste S.U. su citati, anche, sia pure a diversi fini, Cass. 21 febbraio 2013, n. 4484 e 10 aprile 2014, n. 8417);

– con la conseguenza che, in applicazione dell’art. 41 c.p.c., la decisione emanata dal primo giudice in tema di giurisdizione, preclude nel prosieguo il regolamento preventivo di giurisdizione costituente rimedio preventivo e facoltativo, che presuppone la mancanza di qualsiasi decisione, anche sulla giurisdizione (cfr., da ultimo, Cass. S.U. 26 luglio 2016, n. 15429);

– ancora, non vale ad escludere la conclusione di cui sopra, la circostanza che la domanda introduttiva del giudizio dinanzi al Tribunale di Sassari sia stata proposta dalla Astaldi S.p.A. prima dell’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, art. 59 in quanto, come rileva pure il procuratore generale, questa Corte già in epoca precedente aveva riconosciuto la valenza di norma generale sulla riassunzione all’art. 50 c.p.c. (operante sia nel caso di ricorso ordinario ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1, previsto per il solo giudizio ordinario e poi esteso ai sensi dell’art. 111 Cost. a tutte le decisioni, assumendo la veste di ricorso per contestare innanzi alle Sezioni unite la giurisdizione del giudice che ha emesso la sentenza impugnata – sia nel caso di regolamento preventivo di giurisdizione proponibile dinanzi al giudice ordinario, ma anche innanzi al giudice amministrativo, contabile o tributario: cfr. Cass. S.U. 22 febbraio 2007, n. 4109, tra le altre);

– pertanto, effettuata la riassunzione dopo l’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, art. 59 questa norma si applica al giudizio riassunto, sfuggendo alla regola di diritto intertemporale dell’art. 58 stessa Legge (cfr. Cass. S.U. 15 marzo 2011, n. 6016);

– nel caso di specie, pronunciata dal Tribunale di Sassari la sentenza in data 19 novembre 2009, il ricorso dinanzi al TAR è stato notificato il 7/10 gennaio 2011, prima della sentenza della Corte d’appello di Cagliari del 26 ottobre 2012, avendo così la ricorrente riassunto il giudizio, ai sensi della L. n. 69 del 2009, art. 59anche nel rispetto del termine ivi previsto;

– sul punto, si intende qui ribadire l’interpretazione della norma per la quale il “passaggio in giudicato” della pronuncia da cui, ai sensi dell’art. 59 cit., decorre il termine di tre mesi per la riassunzione, serve a delimitarne il termine finale, essendo comunque ammissibile in qualunque momento prima del detto passaggio in giudicato la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice indicato come avente giurisdizione (cfr. Cass. S.U. ord. 22 novembre 2010, n. 23596, in motivazione);

– resta da dire degli argomenti svolti dalla ricorrente nella memoria depositata per replicare alla richiesta di dichiarazione di inammissibilità formulata dal pubblico ministero;

– la Astaldi S.p.A. sostiene che l’instaurazione del giudizio dinanzi al TAR non avrebbe comportato una traslatio iudicii ai sensi della L. n. 69 del 2009, art. 59bensì l’avvio di un distinto ed autonomo processo;

– a fondamento di questo assunto pone il dato temporale della notificazione del ricorso al TAR il 7 gennaio 2011, seguito da iscrizione in data 13 gennaio, mentre l’atto di citazione col quale è stato introdotto l’appello avverso la sentenza del Tribunale di Sassari è stato notificato il 16 dicembre 2010 e depositato il 22 dicembre 2010;

– secondo la ricorrente, la contemporanea pendenza dell’impugnazione dinanzi al giudice ordinario dovrebbe indurre ad escludere la possibilità di qualificare l’iniziativa della Astaldi in termini di traslatio iudicii dinanzi al giudice amministrativo;

– quest’ultima sarebbe connotata da autonomia anche perchè svincolata dal termine fissato dall’art. 59 cit.;

– richiamato quanto detto sopra a proposito della decorrenza di questo termine e ribadite le considerazioni già svolte in tema di contemporanea pendenza di appello e riassunzione del giudizio dinanzi al giudice amministrativo, occorre precisare che la situazione processuale venutasi a determinare a seguito delle iniziative processuali tutte assunte dalla Astaldi S.p.A. non consente, allo stato, nemmeno di applicare il principio per il quale la parte che decida di proseguire il processo innanzi al giudice ritenuto (da quello originariamente adito) munito di giurisdizione, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda già proposta, mostra, inequivocamente, di preferire una pronuncia nel merito, con conseguente implicita rinuncia all’impugnazione della declinatoria ancora astrattamente ammissibile o implicito abbandono di quella eventualmente già intrapresa (così Cass. S.U. 18 novembre 2015, n. 23539, che fa salva la facoltà del secondo giudice di sollevare conflitto);

– ed invero, nel caso di specie, di questo eventuale abbandono si sarebbe dovuto fare carico il giudice d’appello, che però ha pronunciato la sentenza del 26 ottobre 2012, a seguito della quale il processo è stato nuovamente riassunto dinanzi al Tribunale di Sassari, senza peraltro che sulla questione di giurisdizione si sia formato il giudicato, per la dichiarazione di inammissibilità da parte di queste Sezioni Unite con la già menzionata sentenza n. 16066 del 2014;

– una volta accertato il rispetto del termine perentorio previsto dalla L. n. 69 del 2009, art. 59 (la cui violazione impedisce infatti l’operatività del meccanismo traslativo ivi previsto: cfr. Cass. S.U. 28 ottobre 2015, n. 21951), l’unico altro presupposto perchè operi la traslatio iudici è che dinanzi al giudice indicato come avente giurisdizione vengano proposte le medesime domande già avanzate dinanzi al giudice che l’ha declinata;

– il ricorso proposto al Tribunale Amministrativo per la Sardegna dalla Astaldi S.p.A. contiene già nell’esposizione in fatto il riepilogo della vicenda processuale svoltasi dinanzi al giudice ordinario a seguito della notificazione dell’atto di citazione in data 24 maggio 2006, del quale riporta testualmente le conclusioni (pagg. 5-6 del ricorso al TAR);

– malgrado la riserva di impugnazione della sentenza del Tribunale di Sassari e la dichiarazione esplicita di non volervi prestare acquiescenza col ricorso al TAR, con questo risultano formulate domande (in via principale e in via subordinata) sovrapponibili a quelle formulate dinanzi al giudice ordinario (pagg. 23-24 del ricorso al TAR);

– la scelta operata mediante questa riassunzione rende inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione, pur restando salva la facoltà del giudice amministrativo di sollevare d’ufficio il conflitto ai sensi dell’art. 11 c.p.a., comma 3;

– le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

 

La Corte, a Sezioni Unite, dichiara inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione proposto dalla Astaldi S.p.A. nei confronti del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari.

Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente procedimento, che liquida, in favore del Consorzio controricorrente, nell’importo di Euro 3.500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, esborsi per Euro 200,00 ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2017

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