Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21199 del 08/08/2019

Cassazione civile sez. lav., 08/08/2019, (ud. 12/06/2019, dep. 08/08/2019), n.21199

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. RAIMONDI Guido – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17309-2017 proposto da:

N.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FASANA 21,

presso lo studio dell’avvocato MICHAEL LOUIS STIEFEL, rappresentato

e difeso dall’avvocato GIUSEPPE FERRARO;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.P.A. (OMISSIS) IN LIQUIDAZIONE, in persona del

Collegio dei Curatori pro tempore, elettivamente domiciliato in

(OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato DANIELA CIARDO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARCELLA FERRANTE;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 30/05/2017,

R.G. N. 23725/2016.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con decreto 30 maggio 2017, il Tribunale di Napoli ammetteva allo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) s.p.a. in via privilegiata ai sensi dell’art. 2751bis c.c., n. 1 i crediti insinuati da N.L., dipendente con qualifica di dirigente, di Euro 40.752,84 per T.f.r., di Euro 3.313,40 per quote contributi e T.f.r. non versati al fondo pensione complementare Capidi e di Euro 3.422,72 per contributi Fiasid non versati: in parziale accoglimento della sua opposizione allo stato passivo, da cui era stato escluso dal giudice delegato;

2. avverso tale decreto il lavoratore ricorreva per cassazione con sei motivi, cui il fallimento resisteva con controricorso;

3. il ricorrente comunicava memoria ai sensi dell’art. 380bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. il lavoratore deduce violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 93, 95, artt. 112,115 e 116 c.p.c., artt. 2697,2727,2729,2094,2099,2103,2104,2105,2106,2107,2108,2109,2110,2118 e 2119 c.c., L. n. 604 del 1966, artt. 1 e 3 e succ. integraz. e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per erronea e ingiustificata esclusione del credito per indennità di preavviso, dovuto per il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, di cui il Tribunale aveva preso atto, ribaditi i “rilievi già più volte formulati innanzi al Tribunale di Napoli tanto in sede di verifica dei crediti quanto nel giudizio di opposizione” (primo motivo); violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 93, 95, artt. 112,115 e 116 c.p.c., artt. 2697,2727,2729,2094,2099,2103,2104,2105,2106,2107,2108,2109 e 2110 c.c., art. 36 Cost., D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 10 e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per erronea esclusione del credito per ferie e festività non godute in difetto di prova opponibile alla procedura pure avendo prodotto documentazione vidimata da enti previdenziali e dall’Inail e dedotto prova orale (secondo motivo); violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 93 e 95, artt. 112,115 e 116 c.p.c., artt. 2697,2727,2729,2094,2099,2103,2104,2105,2106,2107,2108,2109 e 2110 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per il mancato riconoscimento dei premi di produzione e dei “benefit auto”, dettagliatamente indicati nelle varie voci e regolati da accordi contrattuali (terzo motivo); violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 93 e 95, artt. 112,115 e 116 c.p.c., artt. 2697,2727 e 2729 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per il difetto di allegazione e prova dalla curatela fallimentare delle ragioni dell’esclusione dei crediti insinuati allo stato passivo, sulla base di documentazione autonomamente probante, in contrasto con il principio regolante l’onere della prova, con motivazione assolutamente insufficiente (quarto motivo); violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 93e 95, artt. 112,115,116 c.p.c., artt. 2697,2727 e 2729 c.c., art. 24 Cost. e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per erronea applicazione del principio di terzietà del curatore in sede di accertamento dello stato passivo, ben potendo egli trarre elementi presuntivi dai documenti provenienti dall’imprenditore fallito, ai sensi dell’art. 2709 c.c. e l’inopponibilità riguardando la data della scrittura e non il negozio giuridico sottostante (quinto motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 113,114,115 e 116 c.p.c., artt. 2697,2727 e 2729 c.c., art. 24 Cost., art. 3 Cost. e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per l’erronea e ingiustificata esclusione delle prove testimoniali dedotte sulla mancata fruizione di ferie e sui premi di produzione maturati (sesto motivo);

2. tutti i motivi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono in parte inammissibili e in parte infondati;

2.1. in linea di premessa generale, deve essere esclusa la configurabilità della violazione di norme di legge denunciata, in difetto dei requisiti prescritti (Cass. 31 maggio 2006, n. 12984; Cass. 28 febbraio 2012, n. 3010; Cass. 26 giugno 2013, n. 16038);

in particolare: a) non dell’art. 112 c.p.c., in assenza di omissione di decisione su un capo di domanda, per tale intendendosi ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all’attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in una conclusione specifica, sulla quale debba essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (Cass. 16 maggio 2012, n. 7653; Cass. 27 novembre 2017, n. 28308);

b) non degli artt. 115 e 116 c.p.c., non ricorrente quando si censuri, come appunto nel caso di specie, un’erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. 27 dicembre 2016, n. 27000); operando per la valutazione delle prove il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, non essendo sussumibile, quale violazione o falsa applicazione di norme processuali, nella fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, ma eventualmente come errore di fatto, da censurare attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012 (Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940);

c) non degli artt. 2727 e 2729 c.c., in difetto di una specifica censura di violazione dei criteri giuridici in tema di formazione della prova critica, qualora il giudice si sia limitato a negare valore indiziario a singoli elementi acquisiti in giudizio, senza accertarne l’effettiva rilevanza in una valutazione di sintesi (Cass. 5 maggio 2017, n. 10973; Cass. 12 aprile 2018, n. 9059);

d) non dell’art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. 17 giugno 2013, n. 15107; Cass. 29 maggio 2018, n. 13395);

2.2. neppure si configura poi il vizio ripetutamente denunciato di omesso esame di un fatto storico, anche in assenza di una specifica indicazione, tanto meno secondo il paradigma deduttivo (con indicazione del “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, del “come” e del “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”) del novellato testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 26 giugno 2015, n. 13189; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439; Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940);

2.3. i primi tre mezzi difettano poi di specificità, in violazione del principio prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6, per omessa trascrizione nè specifica indicazione della sede di produzione dei documenti in essi indicati (Cass. 30 luglio 2010, n. 17915; Cass. 31 luglio 2012, n. 13677; Cass. 3 gennaio 2014, n. 48), anche in riferimento al CCNL richiamato a fondamento delle indennità di preavviso e delle voci retributive rivendicate, neppure integralmente prodotto, anche a fini di procedibilità ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (Cass. 4 marzo 2015, n. 4350; Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 23 novembre 2017, n. 27493): ciò ostando al pieno adempimento della funzione nomofilattica di questa Corte;

2.4. in riferimento alla contestata applicazione del principio di inopponibilità documentale alla curatela fallimentare e alla distinzione della sua rilevanza ai soli fini di certezza della data della scrittura e non anche della prova del negozio sottostante, oggetto degli ultimi tre motivi, giova poi:

à) richiamare il principio generale di terzietà del curatore in sede di accertamento del passivo (Cass. 12 agosto 2016, n. 17080; Cass. 20 ottobre 2015, n. 21273; Cass. s.u. 20 febbraio 2013, n. 4213; Cass. s.u. 28 agosto 1990, n. 8879), essendo tuttavia noto che l’inopponibilità riguarda la data della scrittura prodotta, ma non il negozio: sicchè, esso e la sua stipulazione in data anteriore al fallimento possono essere oggetto di prova, prescindendo dal documento, con tutti gli altri mezzi consentiti dall’ordinamento, salve le limitazioni derivanti dalla natura e dall’oggetto del negozio stesso (Cass. 7 ottobre 1963, n. 2664; Cass. 25 febbraio 2011, n. 4705; Cass. 5 febbraio 2016, n. 2319; Cass. 22 marzo 2018, n. 7207);

b’) ribadire l’insegnamento, secondo cui il giudice di merito, ove sia dedotto un fatto diverso da quelli tipizzati nell’art. 2704 c.c. (registrazione, morte o sopravvenuta impossibilità fisica di uno dei sottoscrittori, riproduzione in atto pubblico), ha il compito di valutarne, caso per caso, la sussistenza e l’idoneità a stabilire la certezza della data del documento, con il limite del carattere obiettivo del fatto, il quale non deve essere riconducibile al soggetto che lo invoca ed altresì sottratto alla sua disponibilità (Cass. 27 settembre 2016, n. 18938; Cass. 26 febbraio 2018, n. 4509);

2.5. in merito alla lamentata non ammissione dei mezzi di prova orale dedotti (in riferimento alle voci retributive per mancata fruizione di ferie e premi di produzione), la succinta ma chiara esclusione del Tribunale per assenza di prova de”gli specifici presupposti di fatto” (ovvero di chiarezza de”i presupposti fattuali”), non ha trovato puntuale confutazione: nella deduzione, quanto al primo credito (oggetto del secondo motivo), di una più articolata e specifica allegazione delle ragioni di mancata fruizione delle ferie annuali, in ragione della qualifica di dirigente del lavoratore, per esigenze datoriali a sè non imputabili (sia pure nella deduzione dei limiti individuati dalla giurisprudenza di questa Corte, anche a seconda del settore e dell’ambito di svolgimento della funzione dirigenziale: Cass. 7 marzo 1996, n. 1793; Cass. s.u. 17 aprile 2009, n. 9146; Cass. 26 gennaio 2017, n. 2000; Cass. 10 ottobre 2017, n. 23697), nè tanto meno in un capo di prova obiettivamente disancorato dalle risultanze dei prospetti paga inopponibili; quanto al secondo credito (oggetto del terzo motivo), nella deduzione, oltre che di una più precisa allegazione per il già rilevato difetto di specificità per omessa trascrizione della documentazione richiamata, di una capitolazione meno generica e valutativa;

3. pertanto il ricorso deve essere rigettato, con la regolazione delle spese di giudizio secondo il regime di soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il lavoratore alla rifusione, in favore del fallimento controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15 % e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 12 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2019

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