Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21199 del 02/10/2020

Cassazione civile sez. lav., 02/10/2020, (ud. 16/07/2020, dep. 02/10/2020), n.21199

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25568-2014 proposto da:

AZIENDA SANITARIA ULSS (OMISSIS) DI LEGNAGO, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CRESCENZIO 58, presso lo studio dell’avvocato BRUNO COSSU, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARIA LUISA MIAZZI,

FRANCESCO ROSSI;

– ricorrente –

contro

C.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA

195, presso lo studio dell’avvocato SERGIO VACIRCA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURIZIO SARTORI;

– controricorrente –

avverso il provvedimento n. 454/2013 della CORTE D’APPELLO di

VENEZIA, depositata il 23/10/2013 R.G.N. 900/2010.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

CHE:

La Corte d’Appello di Venezia, riformando solo parzialmente la pronuncia del Tribunale di Verona, ha riconosciuto che, nonostante la formalizzazione in termini di collaborazioni coordinate e continuative, i rapporti intercorsi tra C.L. e la Azienda ULSS n. (OMISSIS) Veneto dal 1999 al 2003 avevano la sostanza di lavoro subordinato; essa ha quindi condannato l’ente pubblico, ai sensi dell’art. 2126 c.c., al pagamento in favore della lavoratrice delle differenze tra quanto in ipotesi dovuto a titolo di pubblico impiego e quanto percepito; la Corte territoriale riteneva che la turnazione con colleghe dipendenti, l’eterodirezione delle prestazioni, l’organizzazione datoriale in caso di assenze o impedimenti, oltre all’osservanza di un orario e la fissità del compenso, dimostrassero appieno la natura subordinata del rapporto; la Azienda ULSS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, resistiti da controricorso della C.;

entrambe le parti hanno poi depositato memoria difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

con il primo motivo, dedotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la ricorrente sostiene che si sarebbe determinata violazione degli artt. 414,416 e 420 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto che fosse mancata contestazione sulle circostanze poste dalla ricorrente a fondamento dell’azione, sebbene di esse fosse stata non solo eccepita l’irrilevanza, ma fosse stata anche richiesta l’ammissione a prova contraria;

il motivo è inammissibile;

questa Corte ha infatti reiteratamente affermato che “l’accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d’una non contestazione, rientrando nel quadro dell’interpretazione del contenuto e dell’ampiezza dell’atto della parte, è funzione del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione” (Cass. 28 ottobre 2019, n. 27490; Cass. 7 febbraio 2019, n. 3680, cui può aggiungersi Cass. 5 giugno 2020 n. 10788);

d’altra parte, la pronuncia di inammissibilità si imporrebbe anche a voler intendere il motivo in tale corretta prospettiva e dunque come finalizzato a far constare l’omesso esame del fatto consistente nella deduzione di prova contraria;

la censura non sarebbe infatti munita delle caratteristiche di decisività, necessarie ex art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto la norma richiede, nel rito del lavoro, una presa di posizione “in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione” (art. 416 c.p.c., comma 3), generica contestazione in cui inevitabilmente si traduce invece la mera deduzione di prova contraria rispetto alle affermazioni altrui;

con il secondo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, n. 3, la violazione e falsa applicazione art. 2094 c.c., sostenendosi che la Corte d’Appello avrebbe valorizzato solo alcuni indici sussidiari, senza verificare con la dovuta attenzione la sussistenza di quelli essenziali;

il motivo è generico ed apodittico e non si misura con la completa motivazione sviluppata dalla Corte territoriale, la quale ha evidenziato sia indici primari, come l’eterodirezione, sia indici complementari, quali l’eterorganizzazione degli orari, la fissità dei compensi e la omessa esplicitazione, da parte dell’Azienda, della consistenza di una dedotta autonomia qualitativa, destinata in realtà a non sussistere a fronte della sostanziale fungibilità con le prestazioni di chi era anche formalmente dipendente;

oltre a tali profili già di per sè assorbenti, non può infine trascurarsi la formazione composita del ricorso, intercalato con l’inserimento di atti del processo e documenti, anche nel contesto della formulazione dei motivi, con impostazione contraria ai doveri di chiarezza e sinteticità espositiva (Cass. 21 marzo 2019, n. 8009; Cass. 20 ottobre 2016, n. 21297; Cass. 6 agosto 2014, n. 17698;)

le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 16 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2020

 

 

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