Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21198 del 23/07/2021

Cassazione civile sez. I, 23/07/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 23/07/2021), n.21198

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20742/2017 proposto da:

BANCA STABIESE S.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Crescenzio n. 2,

presso lo studio dell’avvocato Adolfo Zini, rappresentata e difesa

dall’avvocato Vincenzo Ruggiero, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.r.l., in persona del curatore pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, via Crescenzio n. 58, presso lo

studio dell’avvocato Alessandro Fusco, rappresentato e difeso

dall’avvocato Antonino Di Somma, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

contro

ALLIANZ S.p.a.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1273/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 20/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/01/2021 dal cons. Dott. LUCA SOLAINI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1) Il Tribunale di Torre Annunziata, in parziale accoglimento della domanda L.Fall., ex artt. 42 e 44 proposta dal Fallimento (OMISSIS) s.r.l. nei confronti di Banca Stabiese s.p.a., dichiarò inefficaci gli accrediti, per complessivi Euro 37.922,08, affluiti dopo la dichiarazione di fallimento sul c/c intrattenuto dalla fallita presso la banca, ma respinse la domanda di inefficacia dei pagamenti da quest’ultima effettuati, con provvista esistente sul conto alla data di emissione della sentenza dichiarativa, su delega della fallita ed in favore di terzi suoi creditori.

La sentenza fu appellata in via principale dall’attore ed in via incidentale dalla convenuta.

La Corte d’appello di Napoli, respinta l’eccezione pregiudiziale sollevata da Banca Stabiese, di nullità dell’atto di gravame del Fallimento ex art. 342 c.p.c., ha accolto l’appello principale e rigettato quello incidentale.

Quanto all’appello principale, la corte del merito ha affermato che, a seguito dello scioglimento, a norma della L.Fall., art. 78, del rapporto di conto corrente in corso alla data del fallimento, il curatore acquista il diritto ad ottenere il versamento non solo delle rimesse che vi sono affluite dopo la sentenza dichiarativa, ma di tutte le somme che, alla data del fallimento, risultino a credito del fallito: la banca è dunque tenuta a restituirle senza poterne detrarre i pagamenti, privi di causa giustificativa, con esse effettuati a favore di terzi, nei cui confronti potrà poi rivalersi agendo in via di ripetizione di indebito; ciò premesso, il giudice d’appello, rilevato che alla data di dichiarazione del fallimento (31.8.2005), il conto corrente presentava un saldo attivo di Euro 96.092,77, di cui solo Euro 6.456,36 restituiti al Fallimento e per il resto utilizzato per effettuare pagamenti, ha condannato Banca Stabiese alla restituzione dell’ulteriore somma di Euro 89.636,41.

Quanto all’appello incidentale, la corte territoriale ha osservato che il testo della L.Fall., art. 16, u.c. riformato dal D.Lgs. n. 169 del 2007, invocato dalla banca a fondamento dell’eccezione di inopponibilità nei suoi confronti della sentenza dichiarativa, non iscritta al R.I., non poteva trovare applicazione ratione temporis.

2) Avverso la sentenza, pubblicata il 20.3.2017, Banca Stabiese s.p.a. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi illustrati da memoria. Resiste il fallimento (OMISSIS) srl con controricorso, anch’esso illustrato da memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1) Va preliminarmente respinta l’eccezione sollevata dal Fallimento, di improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., per l’omessa produzione di copia autentica della sentenza impugnata, che il procuratore della ricorrente ha depositato attestandone la conformità all’originale informatico da cui l’ha estratta.

2) Con il primo motivo – che denuncia nullità della sentenza o del procedimento per violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. – Banca Stabiese ripropone l’eccezione di inammissibilità dell’appello principale per difetto di specificità dei motivi. Sostiene che la corte del merito avrebbe respinto l’eccezione limitandosi ad una pseudo-motivazione, senza tenere in alcun conto che, secondo una corretta interpretazione dell’art. 342 c.p.c., nel testo – riformato dal D.L. n. 83 del 2012 poi convertito dalla L. n. 134, D.Lgs. applicabile ratione temporis l’atto d’appello deve contenere oltre ad una parte rescindente e argomentativa che confuti e contrasti le ragioni esposte dal primo giudice, una parte rescissoria in cui si formuli una proposta ragionata di modifica del provvedimento impugnato, mentre nella specie il Fallimento si sarebbe limitato a richiedere il riesame delle proprie tesi difensive.

3) Col secondo motivo, che deduce violazione della L.Fall., artt. 44, 42 e 16 u.c., e art. 2193 c.c., la ricorrente lamenta il rigetto del proprio appello incidentale, rilevando che le operazioni registrate sul c/c sarebbero dovute sfuggire all’azione di inefficacia L.Fall., ex art. 44 in quanto poste in essere prima dell’iscrizione al R.I. della sentenza di fallimento di (OMISSIS). Secondo la banca, il disposto della L.Fall., art. 16, u.c., come sostituito dal D.Lgs. n. 169 del 2007, art. 2, comma 5, ben potrebbe avere valenza interpretativa e portata retroattiva e sarebbe, in ogni caso, espressione di un principio generale, desumibile dall’art. 2193 c.c., che esclude l’opponibilità ai terzi di buona fede degli atti non iscritti, a meno che la controparte non provi che i terzi ne fossero già venuti a conoscenza; ciò che, del resto, era previsto anche nella disciplina anteriore alla riforma, che, al medesimo fine, rendeva necessario il compimento delle formalità di cui dalla L.Fall., art. 17 (affissione di estratto della sentenza dichiarativa alla porta esterna del tribunale e sua pubblicazione sul foglio degli annunzi legali). Sotto altro profilo, la ricorrente assume che la buona fede del terzo rileva anche in tema di azione L. Fall., ex art. 44 attesa la matrice protezionistica comune di tale norma con quella di cui alla L.Fall., art. 67, non potendosi dichiarare automaticamente inefficaci gli atti che, come nella specie, non hanno arrecato alcun pregiudizio alla massa, essendo stati 9S,ompiuti dal terzo con denaro proprio e senza rivalersi nei confronti del fallimento.

4) Con il terzo motivo la ricorrente prospetta violazione della L.Fall., artt. 44, 42 e 78 e dell’art. 1729 c.c.. Deduce che la corte d’appello, ordinando la restituzione al Fallimento di tutte le somme affluite sul c/c dopo la data di fallimento nonché di quelle fuoriuscitene per versamenti e prelievi, l’avrebbe condannata a pagare due volte il medesimo importo; sostiene, inoltre, che nella specie i pagamenti si ricollegavano alla prosecuzione dell’attività di impresa di (OMISSIS), con la conseguenza che il curatore avrebbe potuto reclamare la restituzione del solo saldo attivo del conto, detratte le passività, e che, in ogni caso, avrebbe dovuto trovare applicazione l’art. 1729 c.c., secondo il quale gli atti compiuti dal mandatario prima di conoscere l’estinzione del mandato sono validi nei confronti del mandante e dei suoi eredi.

5) Il primo motivo è inammissibile, perché non riporta, neppure in minima parte, il contenuto dell’atto d’appello del Fallimento.

5.1) In tema di ricorso per cassazione, costituisce orientamento consolidato che l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un “error in procedendo”, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare nel ricorso (a pena, appunto, di inammissibilità) i fatti processuali alla base dell’errore denunciato (Cass. nn. 29495/2020, 22880/2017, 86/2012).

La ricorrente non poteva pertanto limitarsi ad affermare che l’appello andava dichiarato inammissibile per le ragioni di diritto da essa illustrate, demandando a questa Corte lo svolgimento di un’autonoma indagine sul punto, da compiere attraverso la completa lettura dell’atto di gravame, ma avrebbe dovuto riportare in ricorso il contenuto di tale atto, evidenziando perché non rispondeva alle prescrizioni del testo dell’art. 342 c.p.c. riformato.

6) Il secondo motivo è inammissibile posto che: i) non censura specificamente l’affermazione della corte territoriale secondo cui l’art. 16, u.c. riformato non si applica ai fallimenti dichiarati anteriormente alla sua entrata in vigore, ma si limita a rilevare che esso “ben potrebbe avere un contenuto meramente esplicativo di chiarimento e, quindi, ben potrebbe essere applicato anche ai casi precedenti alla riforma”; ii) non offre, come invece richiesto dall’art. 360 bis c.p.c., comma 1, n. 1, nuovi elementi idonei a mutare la giurisprudenza di questa Corte (fra molte, Cass. nn. 7477/2020, 24602/2019, 14779/2016), alla quale si è conformato il giudice del merito, secondo cui, nel vigore della previgente disciplina, gli effetti del fallimento decorrono dall’ora zero del giorno della pubblicazione della sentenza dichiarativa anche nei confronti dei terzi, senza che abbia rilievo la loro eventuale buona fede (ciò che, del resto, trova conferma anche nelle sentenze del Giudice delle Leggi nn. 228 del 1995 e 234 del 1998, che hanno respinto le q.l.c. della L.Fall., art. 44 che erano state sollevate, ai sensi degli artt. 24 e 3 Cost., proprio perché la norma non riserva un trattamento differenziato ai terzi di buona fede); iii) fonda l’assunto dell’assenza di danno per la massa su una circostanza (l’essere stati i pagamenti effettuati con denaro proprio o di terzi non meglio individuati) che non risulta essere stata dedotta in sede di merito, senza peraltro neppure chiarire perché la correntista poi fallita non dovesse ritenersi titolare delle somme accreditatele sul c/c e utilizzate per quei pagamenti.

7) Il terzo motivo è infondato nella parte in cui sostiene che Banca Stabiese sarebbe stata condannata a restituire per due volte i medesimi importi.

7.1) Secondo la giurisprudenza di questa Corte citata dalla stessa ricorrente (Cass. 26501/013), nel caso della L.Fall., art. 44 – esclusa la facoltà della banca di dedurre dalle somme risultanti a credito del correntista, alla data del suo fallimento, i prelievi da questi effettuati e i pagamenti eseguiti per suo conto in favore di terzi – l’obbligo restitutorio della stessa non può andare “oltre il limite delle somme ricevute”.

Come ben spiegato in detto precedente, una duplicazione potrebbe dunque aversi qualora la banca venisse condannata a restituire, oltre a tutte le somme esistenti o versate sul conto a partire dalla data del fallimento, anche gli importi successivamente annotati “a debito” del correntista fallito (ovvero i prelievi e i pagamenti detratti da quelle stesse somme), anch’essi astrattamente soggetti all’azione di inefficacia.

Nella specie la corte d’appello si è invece limitata a condannare la ricorrente alla restituzione del saldo del conto corrente risultante a credito di (OMISSIS) alla data di pubblicazione della sentenza dichiarativa; saldo che, in aggiunta alle rimesse che (con accertamento non contestato) erano affluite sul conto in data successiva al fallimento, concorreva a determinare il totale delle somme ricevute da Banca Stabiese che non erano più nella disponibilità della fallita e che dunque la banca era tenuta a rimettere al Fallimento ai sensi della L.Fall., artt. 42 e 44.

7.2) Il motivo va invece dichiarato inammissibile nella parte in cui, invocando l’applicazione della L.Fall., art. 42, comma 2 e art. 1729 c.c., introduce in giudizio nuovi temi d’indagine, che non risultano aver formato oggetto della cognizione devoluta al giudice d’appello.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Fallimento di (OMISSIS) s.r.l., che liquida in Euro 7.500 per compensi ed in Euro 200 per esborsi, oltre al rimborso del 15% per spese generali e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2021

 

 

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