Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21198 del 13/10/2011
Cassazione civile sez. VI, 13/10/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 13/10/2011), n.21198
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 10276/2010 proposto da:
A.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA SANTAMAURA 49, presso lo studio dell’avvocato NUTI Enrico, che lo
rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
AUTOSTRADE PER L’ITALIA SPA, società soggetta all’attività di
direzione e coordinamento di Atlantia spa in persona del responsabile
della Direzione Legale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BANCO
S. SPIRITO 48, presso lo studio dell’avvocato AUGUSTO D’OTTAVI,
rappresentata e difesa dall’avvocato BARBIERI Maurizio giusta procura
in calce all’atto di costituzione;
– resistente –
avverso la sentenza n. 1134/2009 del TRIBUNALE di ANCONA, depositata
il 15/09/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
22/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;
udito l’Avvocato Nuti Enrico, difensore del ricorrente che si riporta
alla memoria;
è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che
nulla osserva.
Fatto
CONSIDERATO IN FATTO
che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori: “Il relatore, Cons. Dott. Antonio Segreto, letti gli atti depositati, osserva:
1. A.M. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del tribunale di Ancona n. 1134/2009, depositata il 15.9.2009, con cui veniva rigettato l’appello dello stesso A. nei confronti della sentenza del giudice di pace di Ancona, che aveva respinto la domanda di risarcimento del danno proposta dall’ A. nei confronti di Autostrade per l’Italia s.p.a., per il danno alla propria autovettura conseguente all’abbassamento della sbarra ad un casello autostradale.
2. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e mancata applicazione degli artt. 2043 e 2051 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Assume il ricorrente che erroneamente il giudice di appello ha affermato la sua responsabilità nella produzione dell’evento dannoso sulla base delle dichiarazioni rese alla Polizia stradale, che avrebbero carattere confessorio, nonchè delle deposizioni dei testi T. e S. non presenti ai fatti,1 senza valorizzare la deposizione del teste F., che seguiva l’auto dell’attore.
Inoltre il ricorrente lamenta che non sia stata valutata la fattispecie alla luce dell’art. 2051 c.c., relativo alla responsabilità del custode.
2. Il motivo è in parte manifestamente infondato ed in parte è inammissibile.
Anzitutto esso è manifestamente infondato, allorchè assume che il giudice abbia escluso la responsabilità della convenuta solo ai fini della fattispecie di cui all’art. 2043 e non anche di quella di cui all’art. 2051 c.c..
Infatti il tribunale ha espressamente osservato che non sussiste la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., stante in caso fortuito costituito dal comportamento del danneggiato che, in luogo di fermarsi al momento del suono della sirena, procedeva ad incauta ed imprudente marcia indietro.
Quanto alle altre censure relative alla ricostruzione dei fatti (a parte il rilievo che esse non costituiscono neppure in astratto il lamentato vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3), va osservato che il motivo è inammissibile.
Come costantemente affermato da questa Corte, in tema di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l’apprezzamento del giudice del merito in ordine alla ricostruzione delle modalità di un incidente e al comportamento delle persone alla guida dei veicoli in esso coinvolti si concreta in un giudizio di mero fatto che resta insindacabile in sede di legittimità, quando sia adeguatamente motivato e immune da vizi logici e da errori giuridici, come nella fattispecie (Cass. 2/03/2004, n. 4186; Cass. 25/02/2004, n. 3803; Cass. 30/01/2004, n. 1758; Cass. 05/04/2003, n. 5375).
Non può essere richiesta in questa sede di sindacato di legittimità una rivalutazione degli elementi probatori, rispetto a quella espressa dal giudice di merito, cui – appunto – compete”.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione, che non risultano superati dalle considerazioni del ricorrente nella sua memoria;
che il ricorso deve, perciò, essere rigettato;
che nessuna statuizione va emessa per le spese, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.
che visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese di questo giudizio.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2011