Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21197 del 23/07/2021

Cassazione civile sez. I, 23/07/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 23/07/2021), n.21197

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4833/2017 proposto da:

FALLIMENTO della (OMISSIS) S.r.l. (subentrato alla (OMISSIS) S.r.l.

in Amministrazione Straordinaria), in persona del curatore Dott.ssa

N.P., elettivamente domiciliato in Roma, via di Ripetta n.

142, presso lo studio dell’avvocato Stanislao Chimenti (Studio

Legale Delfino e Associati Willkie Farr & Gallagher LLP), che lo

rappresenta e difende, giusta procura in calce all’atto di

costituzione di nuovo difensore;

– ricorrente –

contro

A.G., in proprio e quale legale rappresentante

dell’associazione professionale A. – Studio Legale e

Tributario, elettivamente domiciliato in Roma, via Monte Giordano n.

36, presso lo studio dell’avvocato Giovanni Izzo, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato Luigi Guerrieri, giusta procura in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di SPOLETO, depositato il

03/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/01/2021 dal cons. Dott. SOLAINI LUCA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1) Il Tribunale di Spoleto, con decreto del 3.1.2017, ha accolto l’opposizione proposta dall’avv. A.G. (in proprio e quale legale rapp.te dell’associazione professionale denominata studio legale e tributario A.) avverso lo stato passivo di (OMISSIS) srl in A.S. ed ha riconosciuto collocazione in prededuzione al credito vantato dall’opponente (già ammesso nella categoria dei crediti privilegiati ex art. 2751 bis c.c., n. 2) in corrispettivo dell’attività professionale di assistenza e consulenza prestata in favore della società ancora in bonis per la presentazione di una domanda di concordato preventivo.

Il tribunale, respinte le eccezioni di inadempimento al mandato sollevate dall’A.S. nella comparsa di costituzione, ha rilevato che la mancata omologazione del concordato non costituisce ragione per escludere, nella successiva procedura di insolvenza, la natura prededucibile del credito del professionista incaricato, la quale va riconosciuta indipendentemente dal risultato delle prestazioni svolte e della sua concreta utilità per la massa.

2) Contro il decreto, pubblicato il 3.1.2017, (OMISSIS) s.r.l in A.S. ha proposto ricorso in cassazione sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria; l’avv. A., in proprio e nella qualità, ha resistito con controricorso, anch’esso illustrato da memoria.

Con atto depositato il 15.1.2021 si è costituito in giudizio il Fallimento della (OMISSIS), succeduto alla procedura di Amministrazione Straordinaria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1) Nell’unico motivo di ricorso, che denuncia violazione dell’art. 2697 c.c. e L.Fall., art. 111, u.c., si sostiene che l’onere della prova della ricorrenza dei presupposti per l’ammissione del credito in prededuzione (ovvero l’onere di dimostrare che il credito deriva da una prestazione eseguita “in occasione” o “in funzione” della procedura di concordato) grava sul creditore e si lamenta che l’avv. A. non abbia né fornito né offerto tale prova, che nella specie avrebbe invece dovuto essere particolarmente specifica e gravosa, posto che la mancata omologazione del concordato costituiva elemento dal quale desumere che la pendenza della procedura minore non aveva avvantaggiato la massa dei creditori, ma l’aveva pregiudicata, ritardando ed aggravando l’emersione dello stato di insolvenza.

2) Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c.

2.1) Non è contestato, in fatto, che il credito dell’avv. A. derivi da prestazioni professionali di consulenza e assistenza svolte per l’ammissione di (OMISSIS) ad una procedura di concordato che è stata dichiarata aperta e che ha avuto esito negativo per mancata omologazione.

2.2) Il tribunale ha pertanto deciso la questione in conformità della giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui “Il credito del professionista che abbia svolto attività di assistenza e consulenza per la redazione e la presentazione della domanda di concordato preventivo, rientra “de plano” tra i crediti sorti “in funzione” di quest’ultima procedura e, come tale, a norma della L.Fall., art. 111, comma 2, va soddisfatto in prededuzione nel successivo fallimento, senza che, ai fini di tale collocazione, debba essere accertato, con valutazione “ex post”, che la prestazione resa sia stata, concretamente utile per la massa in ragione dei risultati raggiunti” (fra molte, Cass. nn. 22450/15, 220/2020).

2.3) La censura (che, per il vero, neppure coglie che è questa la ratio su cui si fonda il decreto impugnato, e che dunque non la contrasta, dando invece per scontato che l’espressione “credito sorto in funzione” vada interpretata come ((credito derivante da una prestazione che ha recato un concreto vantaggio per la massà5 non offre elementi per mutare tale orientamento.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il Fallimento a pagare all’avv. A.G., in proprio e quale legale rappresentante della Associazione professionale A. Studio Legale e Tributario, le spese di lite, che liquida in Euro 6.500,00 per compensi e in Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2021

 

 

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