Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21197 del 08/08/2019

Cassazione civile sez. lav., 08/08/2019, (ud. 05/06/2019, dep. 08/08/2019), n.21197

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5012-2014 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), quale successore ex lege dell’I.N.P.D.A.P., in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLA MASSAFRA,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.V., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

MAZZINI 8 SC G INT 6, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

PRECENZANO, rappresentato e difeso dall’avvocato CLAUDIA PIZZURRO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 135/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 14/02/2013 R.G.N. 1120/2010.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza del 14 febbraio 2013, la Corte d’Appello di Catanzaro, chiamata a pronunziarsi sul gravame avverso la decisione resa dal Tribunale di Cosenza di accoglimento della domanda proposta da C.V. nei confronti dell’INPDAP cui ex lege è poi succeduto l’INPS, in parziale riforma della predetta decisione ed in accoglimento dell’appello incidentale del C. condannava l’INPS al pagamento in favore del medesimo della somma da questi maturata a titolo di maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) dal 2002 al 2007;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto infondata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’Istituto ricorrente per essere la domanda attinente a differenze retributive maturate in epoca successiva al 30.6.1998 e, di contro, dovute le somme rivendicate, per non essere stata riconosciuta al C., all’atto del trasferimento per mobilità dal Ministero dell’Economia all’INPDAP, tra le voci retributive di cui l’INPDAP, quale amministrazione di destinazione, avrebbe dovuto tener conto ai fini della determinazione del trattamento economico spettante, la maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità all’epoca già maturata per il decorso dell’anzianità di servizio utile a quei fini, conclusione questa cui non poteva non pervenirsi, non essendo risultato provato che il mancato computo di quelle somme conseguisse all’operare di un meccanismo di riassorbimento per effetto di successivi adeguamenti stipendiali degli importi inclusi nell’assegno ad personam dovuto al dipendente trasferito per mobilità il cui trattamento maturato presso l’amministrazione di provenienza eccedesse quello spettante presso l’amministrazione di destinazione in ragione dell’inquadramento ivi attribuitogli;

che per la cassazione di tale decisione ricorre l’INPS, affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, il C..

Diritto

CONSIDERATO

che, con il primo motivo, l’Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, in relazione ai principi di cui all’art. 111 Cost. ed al Regolamento comunitario n. 44/2001, ripropone l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che la rivendicazione avanzata, riguardando il disconoscimento del diritto alla R.I.A. da parte del Ministero dell’Economia, amministrazione alle cui dipendenze operava allorchè veniva trasferito all’INPDAP per mobilità, attiene ad epoca anteriore al 30.6.1998 ed è dunque attribuita, ai sensi della norma invocata, alla giurisdizione del giudice amministrativo;

che, con il secondo motivo, denunciando la nullità della sentenza e del procedimento in relazione alla violazione dei principi di cui all’art. 111 Cost., comma 2 in lettura integrata con l’art. 6 CEDU, l’Istituto ricorrente lamenta essersi la Corte territoriale pronunziata ultrapetita e, comunque, non nei confronti del legittimo contraddittore ed in difetto dei necessari elementi di prova laddove ha ritenuto essere maturati in favore del C. i requisiti legittimanti il diritto alla maggiorazione della R.I.A.;

che nel terzo motivo la violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 102 c.p.c., artt. 2935 e 2948 c.c. nonchè del D.P.C.M. n. 325 del 1988, della L. n. 554 del 1988 e del D.P.R. n. 44 del 1990, art. 9 in relazione ai principi di cui all’art. 111 Cost., comma 7, in lettura integrata con l’art. 6 CEDU è prospettata con riguardo alla violazione del principio del contraddittorio per essersi la Corte territoriale pronunziata su una questione cui l’Istituto doveva essere ritenuto estraneo in quanto antecedente alla costituzione del rapporto tra le parti e, comunque, avendo erroneamente ritenuto il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia ed il mancato decorso della prescrizione e, per altro verso, omesso di considerare il successivo riassorbimento dell’importo corrispondente per effetto di adeguamenti retributivi maturati successivamente al trasferimento presso l’amministrazione di destinazione;

che, nel quarto motivo, rubricato con riferimento al vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione alla violazione dei principi di cui all’art. 111 Cost., comma 6, in una lettura integrata con l’art. 6 CEDU, si imputa alla Corte territoriale il travisamento della domanda proposta in giudizio, che, prospettata in prime cure come domanda di riconoscimento della spettanza della maggiorazione della R.I.A. mai attribuita al dipendente dal Ministero dell’Economia, amministrazione di provenienza, è stata invece intesa dalla Corte territoriale come domanda volta ad ottenere dall’Istituto ricorrente la corresponsione delle somme dovute a titolo di maggiorazione della R.I.A., diritto già maturato dal dipendente ed a questi riconosciuto dall’amministrazione di provenienza;

che va preliminarmente osservato come il ricorso in esame non reca confutazione alcuna in ordine ai dati acquisiti nell’impugnata sentenza per cui il C., rimasto alla dipendenze del Ministero dell’Economia fino al 31.12.1998, per transitare, poi a decorrere dall’1.1.1999, alle dipendenze dell’INPDAP, avesse maturato durante il servizio presso l’amministrazione di provenienza, in conformità alla previsione del D.P.R. n. 44 del 1990, art. 9 il beneficio della maggiorazione della R.I.A. e che del computo dell’importo corrispondente nel trattamento economico al medesimo corrisposto dall’INPDAP, amministrazione di destinazione, non vi fosse traccia nella documentazione prodotta agli atti dal C. ed, in particolare, nella busta paga del maggio 2007, che, mentre non dava conto dell’attribuzione al medesimo di un assegno ad personam recante, senza distinzione alcuna delle voci retributive incluse, l’importo maturato presso l’amministrazione di provenienza eccedente rispetto al trattamento spettante presso l’amministrazione di destinazione in relazione all’inquadramento attribuito, attestava l’inclusione tra gli emolumenti riconosciuti al C. della R.I.A. maturata presso il Ministero dell’Economia quale specifica voce retributiva ma nell’importo non comprensivo della maggiorazione D.P.R. n. 44 del 1990, ex art. 9;

che, ne consegue l’infondatezza del quarto motivo, da cui appare opportuno prendere le mosse, non ravvisandosi da parte della Corte territoriale alcun travisamento della domanda proposta con il ricorso introduttivo che risulta correttamente intesa come domanda volta ad ottenere dall’Istituto ricorrente la corresponsione delle somme dovute a titolo di maggiorazione della R.I.A., diritto già maturato dal dipendente ed a questi riconosciuto dall’amministrazione di provenienza;

che, ciò posto, va innanzitutto ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario, derivandosi l’infondatezza della relativa eccezione riproposta dall’Istituto con il primo motivo dalla circostanza per cui nella specie si verte sulla spettanza di differenze retributive dovute dall’Istituto ricorrente per il mancato computo nel trattamento economico spettante dell’importo corrispondente alla maggiorazione della R.I.A. già maturata presso l’amministrazione di provenienza sin dal momento del trasferimento, spettanza limitata in sentenza al periodo quinquennale antecedente al tentativo di conciliazione del 2007 per effetto del decorso della prescrizione, incidente sulle somme maturate alle scadenze mensili di corresponsione della retribuzione intervenute prima dell’indicato quinquennio;

che, a motivo della corretta qualificazione della domanda, non possono altresì ritenersi fondate le eccezioni concernenti il vizio di ultrapetizione o di erronea valutazione degli elementi di prova in ordine all’intervenuta maturazione del diritto alla maggiorazione della R.I.A. di cui al secondo motivo nonchè la violazione del contraddittorio, il difetto di legittimazione passiva del’Istituto, la prescrizione del diritto alla maggiorazione di cui al terzo motivo, che presuppongono tutte l’essere il thema decidendum del presente giudizio relativo alla spettanza o meno in capo al C. della maggiorazione della R.I.A. per non essergli questa stata riconosciuta già presso il Ministero dell’Economia nonchè dell’eccezione contemplata anch’essa nel terzo motivo, concernente l’omessa considerazione del riassorbimento dell’importo corrispondente per effetto di adeguamenti retributivi maturati successivamente al trasferimento presso l’amministrazione di destinazione, nulla opponendosi ai rilievi della Corte territoriale relativi non solo alla mancata prova dell’intervenuto riassorbimento ma anche alla stessa articolazione del trattamento economico spettante al C. in distinte quote, una delle quali, corrispondente all’importo eccedente la retribuzione dovuta presso l’INPDAP in ragione dell’inquadramento riconosciuto, inclusa in un assegno ad personam;

che, pertanto, dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, il ricorso va rigettato;

che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 5 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2019

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