Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21197 del 02/10/2020

Cassazione civile sez. lav., 02/10/2020, (ud. 30/06/2020, dep. 02/10/2020), n.21197

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21413-2015 proposto da:

ASSESSORATO BENI CULTURALI ED IDENTITA’ DELLA REGIONE SICILIANA, in

persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e

difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici

domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– ricorrente –

contro

C.A.M.G., domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato ANNA MARIA CROSTA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 758/2015 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 22/06/2015 R.G.N. 2550/2013.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. Con sentenza in data 4-22 giugno 2015 n. 758 la Corte d’Appello di Palermo, giudice del rinvio da Cass. 23 settembre 2013 n. 21708, accoglieva la originaria domanda subordinata proposta da C.A.M.G., dipendente dell’ASSESSORATO BENI CULTURALI ED IDENTITA’ DELLA REGIONE SICILIANA (in prosieguo: l’ASSESSORATO) inquadrata nella categoria D1, per l’inquadramento nella categoria D3 ed il pagamento delle conseguenti differenze di retribuzione.

2. La Corte territoriale evidenziava che la sentenza rescindente aveva reso definitivo il rigetto della domanda principale proposta dalla C., diretta all’inquadramento nella terza fascia del ruolo dirigenziale, cassando invece la sentenza d’appello per il vizio di omessa pronuncia sulla domanda subordinata.

3. Esponeva che la questione di causa concerneva l’inquadramento spettante ai vincitori del concorso per “dirigente tecnico” bandito dall’ASSESSORATO, profilo che all’atto del bando di concorso, vigente il sistema di classificazione delle qualifiche funzionali, era inquadrato nella ottava qualifica del ruolo della Amministrazione dei beni culturali, istituito dalla L.R. n. 116 del 1980. Intervenuto nelle more del concorso un mutamento del sistema di classificazione del personale, l’inquadramento avrebbe dovuto essere effettuato nelle nuove posizioni il più possibile corrispondenti alle abrogate qualifiche messe a concorso.

4. Come già ritenuto in precedenti decisioni, i compiti dei “dirigenti tecnici” della ex-ottava qualifica funzionale erano analoghi a quelli del personale impiegatizio con funzioni direttive, cui era riservata l’apicale categoria D (CCNL enti locali 1998/2001). Anche la contrattazione collettiva di comparto deponeva nel medesimo senso.

5. Il CCNL 1998/2001 REGIONI E AUTONOMIE LOCALI stabiliva la correlazione tra la VII ed VIII qualifica funzionale e la categoria D, precisando che per i profili che secondo la disciplina del D.P.R. n. 347 del 1983 (come integrato dal D.P.R. n. 333 del 1990) potevano essere ascritti alla qualifica funzionale il trattamento tabellare iniziale era fissato nella posizione economica D3 (allegato A alla declaratoria della categoria D, u.c.).

6. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza l’ASSESSORATO, articolato in un unico motivo, cui ha resistito C.A.M.G. con controricorso.

7. La controricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. Con l’unico motivo l’ASSESSORATO ha denunciato- ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 violazione:

– dell’art. 14 dell’Ordinamento professionale del personale della Regione Siciliana, recepito con D.P.Reg. n. 10 del 2001;

– della tabella A allegata all’accordo quadro del 28 febbraio 2001, recepito con D.P.Reg. n. 9 del 2001

– dell’art. 19, comma 3, Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del Comparto non dirigenziale della REGIONE SICILIANA 2002/2005 – del CCNL 1998/2001 del comparto REGIONI ed AUTONOMIE LOCALI.

2. Si censura la sentenza impugnata per avere ritenuto applicabile il CCNL 1998/2001 del Comparto REGIONI ed AUTONOMIE LOCALI, nella parte in cui stabilisce che per i profili professionali già ascritti alla 8 qualifica funzionale ex D.P.R. n. 347 del 1983, il trattamento tabellare iniziale è fissato nella posizione economica D3.

3. Si deduce:

– che l’art. 14 dell’Ordinamento professionale del personale della Regione siciliana (recepito con D.P.Reg. n. 10 del 2001) rimandava alla elencazione di cui al c.c.n.l. del comparto Regioni-autonomie locali 1998/2001 soltanto per la integrazione della declaratoria dei “profili professionali” di cui alla tabella A allegata all’accordo del 28 febbraio 2001 (recepito con D.P.Reg. n. 9 del 2001) e non anche per gli aspetti retributivi.

– che inoltre il suddetto rinvio era compiuto nei limiti della compatibilità (“in quanto compatibili”). Nella fattispecie di causa la compatibilità del CCNL 1998/2001 REGIONI e AUTONOMIE LOCALI era esclusa dal Contratto collettivo del comparto non dirigenziale della Regione Sicilia 2002/2005 che – all’art. 19, comma 3 – affermava che per tutte le categorie “è previsto un unico accesso dall’esterno nella posizione iniziale” (nella specie D1).

4. Il ricorso è inammissibile.

5. Come già evidenziato da questa Corte (Cass. sez. lav. 31 gennaio 2018 n. 2457)- in relazione una vicenda sovrapponibile a quella qui in discussione, nella quale è stata parimenti dichiarata la inammissibilità della censura di violazione del CCRL 2002/2005 e della tabella A allegata al D.P.Reg. n. 9 del 2001 proposta dal lavoratore – il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 5, che consente di denunciare direttamente in sede di legittimità la violazione o falsa applicazione dei contratti ed accordi collettivi nazionali di cui all’art. 40 predetto D.Lgs., è norma di stretta interpretazione, sicchè non può trovare applicazione ai contratti collettivi regionali, ivi non contemplati (Cass. n. 7671 del 2016). 6. L’interpretazione di tali contratti spetta al giudice di merito ed il sindacato di legittimità può essere esercitato soltanto con riguardo ai vizi di motivazione del provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ovvero per violazione delle norme di cui agli artt. 1362 e segg. c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3. Nessuna delle ipotesi che consentono il sindacato di legittimità sulla disciplina della contrattazione collettiva non-nazionale è ravvisabile nell’odierno ricorso. Del resto, il ricorrente neppure provvede alla trascrizione del testo degli accordi sindacali sulla classificazione del personale recepiti con decreto del Presidente della Regione e del contratto collettivo integrativo regionale, in violazione del disposto di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6.

7. Analoghe considerazioni valgono quanto alla deduzione del vizio di violazione del D.P.Reg. 22 giugno 2001, n. 9 e del D.P.Reg. 22 giugno 2001, n. 10.

8. Le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

9. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, (che ha aggiunto il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater) – della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315).

PQM

La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 200 per spese ed Euro 5.000 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 30 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2020

 

 

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