Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21196 del 20/10/2015


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 21196 Anno 2015
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: CARLUCCIO GIUSEPPA

SENTENZA
sul ricorso 25342-2013 proposto da:
RICCIARDI ANDREA PIETRO RCCRNP61H29E549T,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA E. TAZZOLI 2, presso Io
studio dell’avvocato ANTONELLA DI GIOIA, rappresentato e
difeso dall’avvocato GIOVANNI FLORIO giusta procura speciale in
calce al ricorso;
– ricorrente contro
ALLIANZ SPA;
intimata

53.9_1

Data pubblicazione: 20/10/2015

avverso la sentenza n. 1019/2012 della CORTE D’APPELLO di
BARI, depositata il 27/09/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
09/09/2015 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPA
CARLUCCIO;

riporta agli scritti e chiede la rirnessione di termini per la rinotifica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Ai fini che ancora rilevano nel presente giudizio, Andrea Pietro
Ricciardi propone ricorso per cassazione, affidato a un motivo,
avverso la sentenza della Corte di appello di Bari (del 27 settembre
2012).
Censura la decisione nella parte in cui ha negato, accogliendo
l’impugnazione della Assicurazione quale impresa designata per conto
della Consap, il risarcimento del danno patrimoniale da incapacità
lavorativa specifica, permanente e temporanea (rispettivamente per
quasi euro 142 mila e quasi curo 6.200).
L’Assicurazione non ha svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.11 ricorso è inammissibile.
La notifica del ricorso non si è perfezionata nei confronti della
Assicurazione intimata, per l’inesistenza del numero civico indicato
nell’indirizzo dell’Avvocato nel domicilio eletto, come risultante
dall’attestazione dell’ufficiale giudiziario in data 7 novembre 2013.
La difesa del ricorrente, alla pubblica udienza, ha chiesto la rimessione
in termine per procedere a nuova notifica del ricorso, essendo risultato
inesistente il numero civico.
La giurisprudenza di legittimità, successivamente alla decisione delle
Sez. Un. n. 17352 del 2009, ha costantemente ribadito il principio,
Ric. 2013 n. 25342 sez. M3 – ud. 09-09-2015
-2-

udito l’Avvocato Giovanni Florio difensore del ricorrente che si

secondo cui <> (da ultimo, Cass. n. 18074 del 2012;
n. 20830 del 2013).
Nella specie, il ricorrente non si è attivato, limitandosi a richiedere la
rirnessione in termini all’udienza pubblica. Peraltro, non ha neanche
specificato il momento in cui aveva avuto conoscenza del fatto che la
notifica non era andata a buon fine, né addotto che il numero civico
risultante dal domicilio eletto (come riportato nella sentenza
impugnata) fosse quello risultante dall’albo professionale.
2. Non avendo la controparte svolto attività difensiva, non sussistono
i presupposti per la pronuncia in ordine alle spese processuali del
giudizio di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17 della 1. n. 228 del 2012, dichiara la
Ric. 2013 n. 25342 sez. M3 – ud. 09-09-2015
-3-

provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi

sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso
articolo 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta

Civile – 3, il 9 settembre 2015.

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