Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21196 del 13/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 13/10/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 13/10/2011), n.21196

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di

Lecce, con ordinanza n. R.G. 1177/09 del 17/3/10 nel procedimento

pendente tra:

FALLIMENTO ALBERTI DI CATENAYA SRL;

ITALSOL SRL;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori: “Il relatore, Cons. Dott. Antonio Segreto, letti gli atti depositati, osserva:

A seguito di sentenza di incompetenza per materia dichiarata dal tribunale di Lecce del 18.7.2008 in favore della sezione specializzata agraria, il curatore del fallimento Alberti di Catenaya s.r.l. riassumeva nei confronti di Italsol s.r.l. il giudizio davanti alla sezione agraria detta per sentire accogliere le seguenti conclusioni: a) accertare e dichiarare la simulazione assoluta del contratto di affitto di azienda intercorso tra la società fallita e la Italsol s.r.l. e per l’effetto condannare la resistente alla restituzione dell’azienda; b) in subordine accertare e dichiarare l’inefficacia del contratto di affitto di azienda, perchè revocabile L. Fall., ex art. 67, nell’originaria formulazione e per l’effetto condannare Italsol al rilascio dell’azienda ed al risarcimento del danno.

La sezione specializzata agraria del tribunale di Lecce, con ordinanza depositata il 17.3.2010 proponeva regolamento d’ufficio di competenza, sostenendo che nella fattispecie la competenza si appartenesse al Tribunale di Lecce, sez. fallimentare.

2. Va, anzitutto, ribadito il principio secondo cui le questioni relative ai rapporti tra il tribunale in composizione ordinaria e la sezione specializzata agraria sono questioni di competenza e non relative al riparto interno degli affari tra varie sezioni (Cass. 13/03/2007, n. 5829), per cui, allorchè esse sono state risolte con sentenza (attualmente con ordinanza ex L. n. 69 del 2009) la stessa è soggetta a regolamento di competenza, mentre gli eventuali conflitti vanno risolti con il regolamento d’ufficio ex art. 45 c.p.c..

3. Rileva il Collegio che si contrappongono, nella specie, due situazioni di competenza funzionale e inderogabile: da un lato la competenza del tribunale fallimentare, ai sensi della L. Fall., art. 24, per tutte le azioni che derivano dal fallimento; dall’altro la competenza del giudice specializzato agrario, ai sensi della L. 14 febbraio 1990, n. 29, art. 9, per tutte le “controversie in materia di contratti agrari”. Non potendo ipotizzarsi un superamento dell’una o dell’altra di queste due competenze per ragioni di connessione, il conflitto dev’essere risolto o con l’affermazione della prevalenza dell’una sull’altra ovvero con l’individuazione, per la revocatoria, di un campo d’azione cui sia estranea la materia della Sezione specializzata agraria, in caso di affittanza agraria.

Quest’ultima è la via che la natura delle azioni rientranti nelle rispettive e contrapposte competenze consente di percorrere nel caso concreto sottoposto all’esame della Corte.

Invero, esiste una “controversia in materia di contratti agrari” ogni qual volta il contratto venga invocato tra le parti come fonte, rispettivamente, di diritti e di obblighi, o quando se ne debba accertare, sempre tra le parti, l’esistenza, la validità o l’efficacia.

Nella revocatoria fallimentare, invece, la chiesta inefficacia del contratto non costituisce una forma di tutela di una parte del negozio contro l’altra, ma una forma di tutela di terzi estranei al rapporto e che non sono aventi causa di una delle parti negoziali, ma che esercitano, nella persona del curatore, un diritto loro conferito autonomamente dalla legge in virtù della loro posizione di creditori insoddisfatti e del fallimento di una delle parti del contratto revocando.

E pertanto, con la domanda principale intesa alla revoca ai sensi della L. Fall., art. 67, il curatore agisce contro la pretesa affittuaria non già in luogo dell’originario concedente fallito, ossia come parte subentrata al fallito, per far accertare obblighi o diritti nascenti dal contratto o per ottenere altre pronunce da valere tra le sole parti contraenti, ma bensì come terzo, portatore degli interessi del ceto creditorio, con finalità tipicamente recuperatorie del bene al patrimonio del fallito.

Non si configura pertanto, in relazione alla revocatoria, una “controversia agraria”, tale da attrarre la causa nella competenza del giudice specializzato, e resta ferma dunque, sebbene ne sia oggetto un contratto di affitto agrario stipulato dal fallito con riguardo a fondi suoi, la competenza del tribunale fallimentare (cfr., in quest’ordine di idee, Cass. 16 giugno 1990 n. 6082 e 25 marzo 1997 n. 2619; Cass. 2.8.2002, n. 11637).

4.Analogo discorso va fatto in ordine alla domanda principale di simulazione del contratto agrario, proposta “in primis” dal curatore, inserendosi anch’essa nel novero delle azioni di recupero tendenti alla ricostruzione, ai fini dell’esecuzione collettiva, del patrimonio del fallito, e come tale anch’essa appartenente “naturaliter”, in quanto nascente dal fallimento, alla competenza del tribunale fallimentare.

Rientra nella medesima competenza, per la sua accessorietà, infine, altresì, la domanda principale di risarcimento del danno.

Va dichiarata, quindi, la competenza del tribunale fallimentare di Lecce”.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione;

che va dichiarata la competenza del tribunale fallimentare di Lecce che nessuna statuizione va emessa per le spese;

che visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara la competenza del tribunale di Lecce. Nulla per le spese di questo giudizio.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2011

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