Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21195 del 13/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 13/10/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 13/10/2011), n.21195

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 7962/2010 proposto da:

S.M.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA 312, presso lo studio

dell’avvocato NISTICO’ FRANCESCO, rappresentata e difesa

dall’avvocato NISTICò Antonio giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

I.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA GOLANETTO 2 INT. C/12, presso lo studio dell’avvocato GIANFRANCO

SQUILLACE, rappresentato e difeso dall’avvocato SQUILLACE Francesco

giusta mandato in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 902/2009 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO

del 14/11/09, depositata il 14/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott, ANTONIO SEGRETO;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori: “Il relatore, Cons. Dott. Antonio Segreto, letti gli atti depositati, osserva:

1. La corte di appello di Catanzaro, sez. spec. Agraria, con sentenza depositata il 14.1.2 010, rigettava l’appello proposto da S. M.C. avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, che l’aveva condannata al rilascio in favore di I.A. di un terreno da lei detenuto con contratto di affitto, dichiarato risolto per suo inadempimento nel pagamento dei canoni.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la S..

Resiste con controricorso l’intimato.

2. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 102 c.p.c., in quanto, essendo stato il contratto di affitto stipulato da essa e dal coniuge C.S., il contraddittorio avrebbe dovuto essere integrato nei confronti delle figlie A. e C.G., eredi.

3. Il motivo è manifestamente infondato.

Infatti è vero che nella controversia promossa dal concedente per la risoluzione di un contratto di affitto di un (unico) fondo rustico stipulato con due o più affittuari, nel quale siano subentrati gli eredi, tutti gli eredi rivestono la qualità di litisconsorti necessari per ragioni di diritto sostanziale non potendo la risoluzione contrattuale essere utilmente pronunciata se non nei confronti di tutte le parti dell’unico rapporto in contestazione (Cass. 10/01/2003, n. 203).

Sennonchè ciò presuppone che gli eredi siano appunto subentrati nel contratto di affitto. A norma della L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 49, in caso di morte del conduttore è consentita la prosecuzione “ex lege” del rapporto con l’erede, in quanto questi presenti il requisito della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, ovvero si trovi in determinate condizioni volute da tale norma. Non sussiste, pertanto, nel giudizio promosso per il rilascio del fondo, la necessità di integrare il contraddittorio anche nei confronti degli eredi privi dei detti requisiti, non avendo gli stessi titolo per conseguire la detenzione del bene (Cass. civ., 11/01/2002, n. 322). Nella fattispecie non assume la ricorrente che esistesse agli atti la prova di tali requisiti per il subingresso delle eredi nel rapporto di affitto.

4. Inammissibile, a norma dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, è il secondo motivo di ricorso, con cui la ricorrente assume che competeva all’attore fornire la prova dell’inadempimento di essa debitrice nel pagamento del canone. La sentenza impugnata si è infatti conformata alla giurisprudenza costante di questa Corte, secondo cui la prova dell’adempimento grava sul debitore, e non sono indicate dalla ricorrente ragioni per discostarsene (Cass. civ., Sez. Unite, 30/10/2001, n. 13533).

5. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo di ricorso, secondo cui mancherebbe la motivazione in merito al punto se nella fattispecie l’inadempimento era grave.

Infatti con congrua motivazione la corte di merito ha ritenuto idoneo a fondare la risoluzione l’inadempimento dell’obbligazione caratteristica del contratto, cioè il pagamento del canone fin dal 2004.

Trattasi di valutazione, implicante una questione di fatto, rientrante nei poteri del giudice di merito (Cass. civ., Sez. 1^, 05/04/2005, n. 7086) adeguatamente motivata”.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione;

che il ricorso deve, perciò, essere rigettato;

che il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione;

che visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione sostenute dal resistente, e liquidate in complessivi Euro 2.000,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2011

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