Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21195 del 13/09/2017


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Cassazione civile, sez. un., 13/09/2017, (ud. 04/07/2017, dep.13/09/2017),  n. 21195

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Primo Presidente f.f. –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente di Sez. –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16478-2016 proposto da:

COMUNE DI TERRALBA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliatosi in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI 24, presso lo studio

dell’avvocato MARIA STEFANIA MASINI, rappresentato e difeso dagli

avvocati STEFANO PORCU e MAURO BARBERIO;

– ricorrente –

contro

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, in persona del Presidente pro

tempore, elettivamente domiciliatosi in ROMA, VIA LUCULLO 24, presso

l’Ufficio di Rappresentanza della Regione stessa, rappresentato e

difeso dagli avvocati ALESSANDRA CAMBA e SONIA SAU;

– controricorrente –

e contro

AUTORITA’ DI BACINO PER L’INSIEME DEI BACINI REGIONALI DELLA REGIONE

SARDEGNA, COMUNE DI BOSA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 140/2016 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE

PUBBLICHE, depositata il 29/04/2016.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/07/2017 dal Consigliere Dott. ANGELINA-MARIA PERRINO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso;

udito l’Avvocato Stefano Porcu.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Comune di Terralba ha impugnato dinanzi al Tribunale superiore delle acque pubbliche in unico grado:

– una prima Delib. 31 marzo 2011, n. 1, dell’Autorità di bacino per l’insieme dei bacini regionali della Regione Sardegna, con la quale il Comitato istituzionale costituito presso l’Autorità aveva approvato la predisposizione del complesso di studio, indagini, elaborazioni attinenti all’ingegneria integrata, necessari alla redazione dello studio denominato progetto di piano stralcio delle fasce fluviali (P.S.F.F.), per la mancanza della preventiva indizione della conferenza programmatica prevista dalla L.R. 6 dicembre 2006, n. 19 , art. 9;

– a seguito dell’annullamento in autotutela di questa, una seconda Delib. 23 giugno 2011, n. 1, oggetto dei primi motivi aggiunti proposti in seno al giudizio già intrapreso e pur sempre concernente la procedura funzionale all’adozione dello schema preliminare del piano stralcio in questione, giacchè il Comitato istituzionale, ha denunciato il ricorrente, aveva fissato un nuovo iter procedimentale, ma pur sempre senza indire la conferenza programmatica, in quanto si era limitato a porvi a fondamento il medesimo obsoleto studio già valorizzato con la prima deliberazione;

– le risultanze della conferenza di servizi alfine convocata con la successiva Det. 13 settembre 2011, prot. 7316, unitamente alle note ed agli atti connessi, oggetto dei secondi motivi aggiunti proposti in seno al medesimo giudizio, perchè la conferenza di servizi si sarebbe tradotta nella mera conferma dell’obsoleto studio già menzionato;

– un’ulteriore Delib. 5 dicembre 2013, n. 1, oggetto di terzi motivi aggiunti, con la quale, lamenta il Comune, benchè in precedenza, con la Delib. 13 novembre 2013, n. 1, il Comitato istituzionale avesse sospeso l’iter procedimentale quanto alla disciplina dei territori di Terralba e di Uta, al fine di acquisire approfondimenti dal Dipartimento di Ingegneria civile, ambientale e architettura dell’Università di Cagliari sulla portata di piena dei corsi d’acqua (OMISSIS), successivamente, senza attenderne gli esiti, aveva adottato il progetto preliminare di piano stralcio delle fasce fluviali anche per il Comune di Terralba (nonchè per quello di Uta) ed aveva contestualmente applicato le misure di salvaguardia.

Il Comune di Terralba, in particolare, ha escluso che l’adozione del progetto preliminare del piano stralcio per le fasce fluviali consenta l’applicazione di norme di salvaguardia, le quali, invece, secondo la prospettazione del ricorrente, possono essere assunte soltanto allorquando il piano di bacino distrettuale sia definitivamente adottato.

Il Tribunale superiore delle acque pubbliche ha rigettato il ricorso, considerando che:

– l’impugnazione della prima Delib. è improcedibile, in ragione del suo annullamento in sede di autotutela;

– la procedura volta all’adozione dello schema preliminare del piano stralcio delle fasce fluviali è stata promossa antecedentemente all’entrata in vigore della L.R. n. 19 del 2006, di modo che correttamente la Regione soltanto in un secondo momento, ossia dopo l’entrata in vigore di questa legge, ha inserito nell’iter già in corso l’interlocuzione con gli enti locali, alla quale ha preso parte anche il Comune di Terralba;

– ad ogni modo, chiusa la prima fase di confronto, deve comunque aver luogo una seconda conferenza programmatica, di modo che ininfluenti sono le doglianze rivolte alla Delib. 23 giugno 2011, n. 1;

– inoltre, la richiesta di approfondimento rivolta all’Università di Cagliari non ha efficacia preclusiva o sospensiva dello svolgimento della procedura, ma al più di presupposto di una eventuale variante del piano, il che evidenzia l’infondatezza delle censure rivolte alla Delib. 5 dicembre 2013, n. 1; ed infondate sono altresì le critiche relative all’applicazione delle misure di salvaguardia, che vanno predisposte già al cospetto di una mera previsione di pianificazione, nonchè quelle concernenti l’omissione della sottoposizione del progetto a valutazione ambientale strategica, che va esclusa, trattandosi di progetto di piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico;

– infondata è, infine, la censura concernente il metodo utilizzato per il calcolo della portata di piena del (OMISSIS), anche in base alle considerazioni dell’Università di Cagliari, nelle more intervenute.

Contro questa sentenza il Comune di Terralba propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a sette motivi ed illustra con memoria; la sola Regione Sardegna reagisce con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Col primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il Comune di Terralba deduce la violazione della L.R. 6 dicembre 2006, n. 19, artt. 7,8,9e 13, là dove il Tribunale superiore delle acque pubbliche ha affermato la legittimità dell’iter procedimentale seguito, sebbene l’Autorità di bacino abbia violato le imperative disposizioni regionali fissate per l’adozione e l’approvazione del piano di bacino distrettuale o di un suo stralcio, con particolare riferimento alla necessità di indire la conferenza programmatica per la predeterminazione dei criteri, dei metodi, dei tempi e delle modalità del piano.

1.1.- Pacifico è tra le parti che l’iter procedimentale in questione sia stato intrapreso antecedentemente all’entrata in vigore della L.R. n. 19 del 2006.

Riferisce inoltre la Regione, ed il Comune non contesta, che l’iter fosse volto all’aggiornamento del piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico (c.d. PAI) già adottato ed approvato con Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 67 del 2006.

Si espone inoltre in sentenza che comunque, nella fase precedente all’adozione dello schema preliminare, è stato promosso il contraddittorio con gli enti locali, riconoscendo loro la possibilità di presentare osservazioni. E, rimarca il Tribunale superiore, “anche il comune di Terralba ha partecipato a tale confronto, presentando osservazioni e contributi”.

Non solo: il Tribunale prosegue aggiungendo che a questa prima fase di confronto, in base alla Delib. 23 giugno 2011, n. 1, del Comitato istituzionale dell’Autorità di bacino, “…dovrà seguire una seconda conferenza programmatica nel corso della quale il comune potrà presentare ulteriori studi o osservazioni, prima che il Comitato istituzionale proceda all’adozione definitiva del piano”.

Il Comune di Terralba non ha impugnato queste statuizioni. Anzi, quanto a quella concernente la propria partecipazione al confronto, ha riconosciuto in memoria di avere presentato osservazioni (in controricorso la Regione specifica che si è trattato di sei osservazioni, succedutesi nel corso di due anni), sia pure stigmatizzando che le si fosse dovute rivolgere al progetto di piano già predisposto dalla società privata Hydrodata.

2.-AI cospetto di questa ricostruzione in fatto, il motivo si rivela affetto da più profili d’inammissibilità.

2.1.- Anzitutto, la circostanza che il progetto in questione fosse rivolto all’aggiornamento del c.d. P.A.I. già adottato ed approvato e che comunque il Comune abbia preso parte all’interlocuzione prodromica all’adozione di esso esclude la piena congruenza della censura con la materia giustiziabile e con lo stesso contenuto della sentenza impugnata.

2.2.- Inoltre, il fatto che alla prima fase di confronto dovesse seguire una seconda evidenzia la mera natura endoprocedimentale degli atti di cui il ricorrente si duole, i quali, come hanno già avuto occasione di rimarcare queste sezioni unite (Cass., sez. un., 19 aprile 2016, n. 7702), non rientrano nel novero di quelli autonomamente impugnabili, perchè non sono preclusivi del successivo, anche diverso, sviluppo del procedimento.

2.3.- In effetti, proprio l’invocato della L.R. n. 19 del 2006, art. 9, stabilisce che, a seguito della conferenza programmatica prevista dal comma 1, funzionale all'”elaborazione del Piano di bacino” (o di un suo stralcio), il Comitato istituzionale adotta, del piano, il solo schema preliminare; laddove la proposta definitiva di esso è adottata soltanto dopo la presentazione di osservazioni degli interessati, successive alla pubblicazione dello schema nel Bollettino ufficiale della Regione, alle quali fa seguito un’ulteriore istruttoria pubblica, articolata per province. La proposta definitiva di piano è poi approvata dal consiglio regionale, previa acquisizione del parere del consiglio delle autonomie locali.

Lo stesso ricorrente riconosce d’altronde che, con la sentenza in esame, il Tribunale superiore delle acque pubbliche ha definito la controversia riguardante “la prima adozione del medesimo PSFF” e che la Delib. 7 luglio 2015, n. 1, “recante la seconda adozione” del piano stralcio delle fasce fluviali è stata separatamente impugnata, mentre la successiva Delib. 17 dicembre 2015, n. 2, del Comitato istituzionale, unitamente al Decreto della Presidenza della Regione 12 gennaio 2016, che hanno approvato in via definitiva il piano stralcio in questione, non sono stati impugnati affatto.

2.4.- Non produrrebbe quindi alcun risultato satisfattivo l’accoglimento dell’impugnazione degli atti endoprocedimentali volti alla suddetta “prima adozione” del piano, ossia all’adozione dello schema preliminare, nonchè della stessa “prima adozione”, perchè superati dalla “seconda adozione”.

2.5.- Vanamente il Comune di Terralba ha invocato in memoria, in senso contrario, l’effetto caducante che l’annullamento delle deliberazioni indicate in narrativa produrrebbe sull’approvazione definitiva del piano stralcio delle fasce fluviali, non impugnata.

Per consolidata giurisprudenza amministrativa (risalente sino a Cons. Stato, ad. plen., 27 ottobre 1970, n. 4), si prospetta caducazione allorquando si tratti di considerare la sorte di provvedimenti che, legati strettamente agli atti precedenti della medesima serie procedimentale, ritraggono la loro legittimità unicamente da questi, per cui, annullati i primi, i secondi perdono parimenti i connotati di validità ed efficacia in modo tanto diretto ed automatico da non richiedere la loro diretta impugnazione.

Evoca, quindi, la caducazione, uno schema lineare di propagazione di nullità, che richiede un’applicazione rigorosa, in ragione della speculare inapplicabilità del modello ordinario di impugnazione per singoli atti, fondante il diritto amministrativo. Opportunamente, quindi, la giurisprudenza amministrativa ravvisa uno dei presupposti dell’invalidità ad effetto caducante, distinguendola da quella ad effetto viziante, nel rapporto di necessaria derivazione dell’atto presupponente non impugnato da quello presupposto impugnato, come inevitabile ed ineluttabile conseguenza del primo dal secondo, che non richieda nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, con particolare riguardo al coinvolgimento di soggetti terzi (tra molte, cfr. Cons. Stato 13 ottobre 2015, n. 4695; 21 settembre 2015, n. 4404; 26 maggio 2015 n. 2611; evocano la figura della caducazione automatica ed immediata di atti derivati, in riferimento a contratti di appalto stipulati dalla pubblica amministrazione, anche Cass. 26 giugno 2012, n. 10617; 27 marzo 2007, n. 7381 e 26 maggio 2006, n. 12629).

2.6.- Nessun effetto caducante si può allora prospettare nel caso in esame, in cui l’approvazione definitiva ha fatto seguito non già alla “prima adozione” del piano, ossia all’adozione dello schema preliminare, bensì alla seconda, cioè all’adozione della proposta definitiva di piano, che postula un’ulteriore interlocuzione con i soggetti interessati (il Tribunale superiore con la sentenza impugnata, si è visto, si riferisce alla seconda conferenza programmatica prevista dalla legge regionale), nonchè il parere del consiglio delle autonomie locali e, quindi, il coinvolgimento di soggetti terzi e che, per conseguenza, richiede un’ulteriore valutazione. E la necessità di tale ulteriore valutazione, la quale esclude la configurabilità di un rapporto di necessaria derivazione tra la “prima” e la “seconda” approvazione, spoglia di rilevanza nel presente giudizio la circostanza che l’adozione della proposta definitiva di piano sia stata impugnata in altra sede.

Queste sezioni unite, d’altronde, sia pure in riferimento al regime previgente regolato dalla L. n. 183 del 1989, hanno già qualificato la delibera di approvazione del progetto di piano di bacino come atto preparatorio, stabilendo, invece, che è “l’annullamento della delibera che adotta il plano” ad “incidere anche sul provvedimento finale che lo approva” (Cass., sez. un., 23 ottobre 2006, n. 22658).

Lo stesso Comune, va sottolineato, ha agito coerentemente con questa ricostruzione, in quanto, appunto, ha separatamente impugnato la Delib. 7 luglio 2015, n. 1, “recante la seconda adozione del PSFF”, senza confidare nell’effetto caducante, che pure invoca con riguardo all’approvazione definitiva.

Il che determina l’assorbimento delle ulteriori censure in cui si articola il motivo in esame, concernenti le pretese violazioni delle prerogative del Comitato istituzionale e dell’Agenzia regionale del distretto idrografico.

2.7.- Le considerazioni che precedono vanno estese anche agli ulteriori motivi – i quali comunque soffrono di ulteriori, autonomi profili d’inammissibilità o di infondatezza -, ad esclusione del terzo e del settimo.

3.- Inammissibile è il secondo motivo di ricorso, col quale il Comune denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 1 e lamenta l’eccesso di potere per violazione dell’iter procedimentale che il Comitato istituzionale aveva predeterminato, nonchè per difetto di istruttoria ed illogicità grave e manifesta. Si duole, in particolare, il ricorrente del fatto che l’Autorità di bacino, sebbene avesse ravvisato necessità di approfondimenti in ordine alle piene d’acqua, tra l’altro, del (OMISSIS) incaricandone l’Università di Cagliari, ha successivamente violato la regola procedimentale che si era imposta, adottando comunque il progetto di piano sulla base dei parametri sulle piene che, pure, aveva ritenuto insoddisfacenti; sicchè sarebbe errata la sentenza impugnata, là dove il Tribunale superiore ha escluso che la richiesta di approfondimento rivolta all’Università di Cagliari producesse efficacia sospensiva o preclusiva del procedimento di adozione del piano stralcio delle fasce fluviali.

3.1.- La censura è priva di interesse ad agire, giacchè il Comune non ha impugnato la statuizione della sentenza impugnata in base alla quale il calcolo della portata del (OMISSIS) “…ha trovato conferma anche nelle considerazioni di sintesi del 16/7/14 dell’Università di Cagliari”; di modo che l’approfondimento, in vista del quale era stata disposta inizialmente la sospensione del procedimento, in base a tale ricostruzione di fatto contenuta in sentenza e non espressamente censurata, ha condotto ad un risultato opposto a quello auspicato dal ricorrente.

3.2.- Ne discende l’irrilevanza delle censure mosse al riguardo, anche in osservanza del principio di strumentalità delle forme, in base al quale le regole che scandiscono il procedimento amministrativo non sono poste ad esclusiva tutela dei diritti di difesa e ad un “giusto procedimento” vantati dagli interessati, ma anche a presidio del corretto esercizio della funzione amministrativa (tra varie, per la giurisprudenza amministrativa, Cons. Stato 14 ottobre 2014, n. 5082). Corretto esercizio della funzione amministrativa che, in base all’indicata statuizione della sentenza impugnata, risulta preservato.

4.- Col terzo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il Comune denuncia la violazione ed errata applicazione della L.R. Sardegna n. 19 del 2006, artt. 8 e 10 e del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 65, comma 7, sostenendo che le misure di salvaguardia debbano essere applicate all’atto della definitiva approvazione del piano e non già dello schema preliminare di esso.

La censura presenta al contempo profili d’inammissibilità e d’infondatezza.

Si deve tornare a sottolineare che si discorre del progetto preliminare di piano stralcio delle fasce fluviali, funzionale, nel caso in esame, all’aggiornamento del piano stralcio di bacino per la tutela dal rischio idrogeologico.

4.1.- Il c.d. PAI, specificamente disciplinato dal D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 67 e 68, è uno strumento speciale di difesa del suolo, che evidenzia le pericolosità del territorio che ne è oggetto, previa l’individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico.

In ragione di tali finalità, esso collega ai rischi individuati prescrizioni e limitazioni nell’uso del suolo e tipologie di interventi finalizzati al contenimento dei danni attesi (in termini, Cons. Stato 5 marzo 2014, n. 1059). In definitiva, il c.d. PAI è rivolto a scongiurare situazioni di emergenza e ad impedire interventi di grave pregiudizio all’assetto idrogeologico (così Cass., sez. un., 30 luglio 2009, n. 17783): si tratta di uno strumento intrinsecamente connotato da urgenza, volto a fronteggiare situazioni di rischio idrogeologico nelle more dell’intervento ordinario (Cass. pen., 16 giugno-28 dicembre 2016, n. 55003, Sottilaro ed altri).

In tale contesto, il piano stralcio delle fasce fluviali, il quale si vale della limitazione cartografica delle fasce fluviali dei corsi d’acqua, suddividendole in funzione del rischio (la fascia A di deflusso della piena, la fascia B di esondazione, la fascia C di inondazione per piena catastrofica), è una componente del c.d. P.A.I., in quanto risponde, con altri strumenti, all’esigenza d’individuazione delle aree a rischio idrogeologico ed alla loro perimetrazione; di modo che correttamente la Regione Sardegna ne rileva la natura tecnico-scientifica, intesa all’individuazione delle porzioni territoriali pericolose quanto alla probabilità di alluvioni.

4.2.- Giova altresì rimarcare che, benchè la suddetta L.R. n. 19 del 2006, artt. 67 e 68, non contempli espressamente il c.d. PAI, limitandosi a regolare il piano di bacino e a ribadire la possibilità di adozione ed approvazione di stralci del piano per settori funzionali, non v’è dubbio che vada applicata la disciplina statale dinanzi indicata.

Se ne legge conferma sul piano sistematico nella sentenza con la quale la Corte costituzionale (Corte Cost. 26 febbraio 1990, n. 85), a proposito della L. n. 183 del 1989, che ha trovato continuità nel D.Lgs. n. 152 del 2006, ha tra l’altro dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 della legge, nella parte in cui, istituendo le Autorità di bacino di rilievo nazionale, nonchè determinandone le competenze e stabilendone la formazione, avrebbe creato nuove istituzioni statali in luogo di quelle regionali attributarie delle medesime competenze.

4.3.- Risponde per conseguenza alle superiori esigenze di difesa del suolo e di prevenzione del rischio idrogeologico la previsione di misure di salvaguardia, anche interinali e cautelari (la Corte costituzionale le ha definite “strumento anticipatorio e cautelativo e comunque provvisorio in attesa del piano di bacino”: Corte Cost. 23 luglio 1997, n. 263), allorquando siano individuate le aree pericolose e siano censiti i livelli di rischio, in vista dell’adozione e dell’approvazione del piano stralcio per l’assetto idrogeologico.

4.4.- Difatti, in generale del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 65, comma 8 (norma richiamata nel suo complesso dalla L.R. n. 19 del 2006, art. 8, comma 2) prescrive, con riguardo alla redazione ed all’approvazione di stralci relativi a settori funzionali dei piani di bacino (al novero dei quali appartiene il c.d. PAI), che “…deve comunque essere garantita la considerazione sistemica del territorio e devono essere disposte, ai sensi del comma 7, le opportune misure inibitorie e cautelari in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati”.

In particolare poi, il successivo art. 67, comma 1, proprio a proposito dei piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico, ammette che le misure di salvaguardia siano adottate anche in assenza dei piani stralcio in questione, là dove fissa che “qualora le misure di salvaguardia siano adottate in assenza dei piani stralcio di cui al comma 1, esse rimangono in vigore sino all’approvazione di detti piani”.

Già in passato, d’altronde, queste sezioni unite (Cass., sez. un., 30 marzo 2009, n. 7575), con riferimento all’identica disposizione contenuta nella D.L. n. 180 del 1998, art. 1, conv. con L. n. 267 del 1998, modificato con del D.L. n. 132 del 1999, art. 9, comma 1, conv. con L. n. 226 del 1999, poi abrogato dal D.Lgs. n. 152 del 2006, hanno appunto stabilito che essa consente, in relazione all’intero territorio nazionale, alle Autorità di bacino di adottare misure di salvaguardia anche in assenza di piani di bacino; tale previsione, hanno soggiunto, è collocata in un complesso di norme diretto principalmente ad accelerare e a potenziare quanto occorre per evitare in tutta Italia il pericolo di eventi disastrosi e di porre rimedio al rischio idrogeologico.

E’ stato così superato l’orientamento di segno diverso, su cui punta il Comune in ricorso, dalle sezioni unite espresso in precedenza (Cass., sez. un., 23 maggio 2006, n. 12084 e 16 marzo 2004, n. 5318).

5.- Col quarto motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il Comune denuncia la violazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 6 e segg., in ragione della mancata sottoposizione del progetto di piano stralcio per le fasce fluviali a valutazione ambientale strategica.

Il motivo è infondato, perchè lo schema preliminare del piano stralcio delle fasce fluviali, essendo strumentale all’aggiornamento del piano stralcio per l’assetto idrogeologico, del quale rappresenta un tassello, è soggetto del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 68, correttamente richiamato dal Tribunale superiore con la sentenza impugnata, che espressamente esclude l’assoggettamento del progetto del c.d. PAI a valutazione ambientale strategica.

6.- Col quinto motivo il Comune deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L.R. n. 19 del 2006, artt. 7 e segg., nonchè l’eccesso di potere per errore di fatto, travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria, illogicità grave e manifesta e contraddittorietà, quanto all’inserimento del (OMISSIS) nello stralcio delle fasce fluviali, con riguardo al metodo per accertare il rischio di esondazione.

Il motivo è inammissibile, perchè si risolve in una richiesta di diversa lettura degli atti processuali, inibita a questa Corte.

7.- Il sesto motivo, col quale il Comune propone la medesima censura sub specie di vizio di motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deducendo l’omessa valutazione della richiesta di espletamento di consulenza tecnica d’ufficio, è parimenti inammissibile.

7.1.- In base alla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis, l’omesso esame di elementi istruttori non integra vizio di omesso esame di un fatto decisivo, censurabile qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice (Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053 e, tra le ultime, sez. un., 22 giugno 2017, n. 15486).

8.- Infondato è, infine, il settimo motivo di ricorso, col quale il Comune ricorrente, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamenta la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., perchè, nonostante la revoca in autotutela della prima deliberazione indicata in narrativa, non v’è stata compensazione delle spese.

Si legge nel dispositivo della sentenza impugnata che le spese del giudizio sono state poste a carico della parte soccombente.

8.1.- La statuizione è dunque conforme a legge, in quanto, fuori dall’ipotesi di violazione del principio di soccombenza per essere stata condannata la parte totalmente vittoriosa, la compensazione delle spese, in caso di soccombenza reciproca, nel caso in esame virtuale, è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito (in termini, fra varie, Cass. 2 luglio 2008, n. 18173).

9.- Il ricorso va quindi rigettato e le spese seguono la soccombenza nei confronti della parte costituita.

9.1.- Sussistono i presupposti di cui D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

PQM

 

la Corte rigetta il ricorso e condanna il Comune a pagare le spese sostenute dalla parte costituita, che liquida in Euro 5000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2017

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