Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21195 del 02/10/2020

Cassazione civile sez. lav., 02/10/2020, (ud. 24/06/2020, dep. 02/10/2020), n.21195

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22417-2016 proposto da:

P.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PASUBIO 2,

presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO HINNA DANESI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

DENTAL HABITAT S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 899/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 08/03/2016 R.G.N. 5247/13.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che, in parziale accoglimento del ricorso ex art. 414 c.p.c., aveva:

– dichiarato esistente un rapporto di lavoro subordinato tra P.L. e la Dental Habitat s.r.l. con decorrenza dall’8 giugno 2004 e fino al 16 febbraio 2010 con inquadramento del lavoratore nel primo livello del c.c.n.l. del commercio;

– dichiarato illegittimo il licenziamento intimato al P. ordinando alla società di riassumerlo nel termine di tre giorni o, in mancanza, condannandola al pagamento di un’indennità quantificata in Euro 11.250,00;

– condannato la società al pagamento della somma di Euro 12.274,35 a titolo di T.F.R..

2. Il giudice di secondo grado ha ritenuto che dall’istruttoria svolta era risultato confermato che l’attività del P. non era limitata alla realizzazione di una rete di vendita per la società, come previsto dal contratto a progetto stipulato tra le parti, atteso che il ricorrente si era occupato in maniera non occasionale della promozione e della vendita dei prodotti e della gestione delle vendite a clienti che non facevano capo ad agenzie. Ne ha perciò ritenuto confermata la natura subordinata della prestazione resa sin dalla stipula del contratto a progetto nel giugno 2004 osservando che per il periodo precedente era mancata la prova della subordinazione. Ha confermato l’inquadramento riconosciuto dal Tribunale nella categoria degli impiegati di primo livello del c.c.n.l. del commercio atteso che il P. aveva svolto il suo incarico con responsabilità di direzione esecutiva. Quanto alle differenze retributive chieste la Corte di merito ha confermato la sentenza di primo grado che aveva applicato il principio dell’assorbimento con esclusione di quanto dovuto a titolo di T.F.R..

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso P.L. che ha articolato due motivi.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile poichè risulta essere stato proposto quando il termine di sei mesi prescritto dall’art. 327 c.p.c. per la sua proposizione era oramai decorso.

4.1. Risulta dagli atti che la sentenza della Corte di appello è stata pubblicata l’8 marzo 2016 mentre il ricorso per cassazione è stato avviato per la notifica il 5 ottobre 2016.

4.2. Tanto premesso va rilevato che nel caso in esame trova applicazione l’art. 327 c.p.c. – nel testo modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 17 che trova applicazione ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009 – che prevede per la proposizione del ricorso per cassazione un termine di decadenza di sei mesi che decorre dalla pubblicazione della sentenza. Il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è stato depositato il 4 ottobre 2010 quando la disposizione era entrata in vigore.

4.3. Va poi rammentato che, ai sensi della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3 il termine dettato dall’art. 327 c.p.c. a pena di decadenza per la proposizione del ricorso per cassazione non è soggetto alla sospensione prevista dalla L. n. 742 del 1962, art. 1 durante il c.d. periodo feriale.

4.4. Il termine per la proposizione del ricorso per cassazione, in assenza di notifica della sentenza, si è compiuto l’8 settembre 2016 mentre il ricorso risulta avviato per la notifica a mezzo del servizio postale ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 1 solo il 5 ottobre 2016.

5. Alla declaratoria di inammissibilità non consegue alcuna pronuncia sulle spese atteso che la Dental Habitat s.r.l. non si è costituita in giudizio. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater va invece dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte de ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis citato D.P.R., se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater va invece dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis citato D.P.R., se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2020

 

 

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