Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21194 del 23/07/2021

Cassazione civile sez. I, 23/07/2021, (ud. 14/01/2021, dep. 23/07/2021), n.21194

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo A. – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19968/2017 proposto da:

(OMISSIS) S.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Vittorio Colonna n.

39, presso lo studio dell’avvocato Antonella Negri, che la

rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.r.l. in Liquidazione, in persona del curatore

Dott.ssa G.C., elettivamente domiciliato in Roma, via

Monte delle Gioie n. 13, presso lo studio dell’avvocato Carolina

Valensise, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

Emanuele Cervio, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3109/2017 della CORTE d’APPELLO di MILANO,

depositata il 05/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/01/2021 dal cons. Dott. LUCA SOLAINI SOLAINI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 5.7.2017, ha rigettato il reclamo L.Fall., ex art. 18 proposto da (OMISSIS) srl in liquidazione avverso la sentenza dichiarativa del suo fallimento, pronunciata dal tribunale della stessa città all’esito dell’udienza tenuta ai sensi della L.Fall., art. 173, su domanda avanzata dal pubblico ministero, dopo aver revocato la già disposta ammissione della società alla procedura di concordato preventivo “in bianco.

La corte del merito ha respinto la tesi della reclamante secondo cui, poiché essa aveva rinunciato alla domanda di concordato, il tribunale avrebbe dovuto ritenere il P.M. non più legittimato a richiedere il fallimento e limitarsi a dichiarare estinta la procedura minore.

Ha rilevato al riguardo che la rinuncia era intervenuta dopo che, su segnalazione del Commissario Giudiziale del compimento da parte di (OMISSIS) di atti di frode, la società aveva ricevuto comunicazione di comparire all’udienza L.Fall., ex art. 173, ovvero quando il procedimento per la revoca del concordato era già stato avviato, e che dunque a detta rinuncia non poteva seguire la declaratoria di estinzione della procedura, non essendo consentito al debitore proponente di porre nel nulla il provvedimento con il quale è stato già stabilito che debba essere assunta una decisione idonea, in primo luogo, a ripercuotere i suoi effetti sull’ammissibilità di future, analoghe domande e in relazione alla quale può essere formulata dal P.M. la richiesta di fallimento.

Avverso la sentenza (OMISSIS) srl in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo, illustrato da memoria, cui il Fallimento di (OMISSIS) srl in liquidazione ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1) Con l’unico motivo la ricorrente deduce violazione della L.Fall., artt. 161 e 162, per avere la corte del merito ritenuto che la sua rinuncia al concordato non precludesse al tribunale di tenere l’udienza già fissata ai sensi della L.Fall., art. 173 e di revocare la sua ammissione alla procedura, né al P.M. di richiedere il fallimento. Sostiene: che la rinuncia alla domanda è sempre immediatamente efficace, non richiede l’accettazione dei creditori e fa venire meno il dovere del giudice di pronunciare; che, nell’ambito del concordato in bianco, essa produce i medesimi effetti della mancata ammissione alla procedura, precludendo al debitore di presentare nel biennio una nuova domanda ai sensi della L.Fall., art. 161, comma 6; che dunque, una volta che la rinuncia sia stata depositata, la procedura non può più ritenersi pendente, con conseguente venir meno del potere del P.M. di instare per il fallimento, il cui esercizio presuppone che il giudice possa ancora decidere dell’inammissibilità della proposta o dell’improcedibilità del concordato già ammesso.

2) Il motivo è infondato.

2.1) E’ principio già ripetutamente affermato da questa Corte, al quale il collegio intende dare continuità, che il disposto della L.Fall., art. 162, comma 2, va inteso nel senso che, nell’ambito della procedura concordataria, il P.M. che ritenga sussistente lo stato d’insolvenza del proponente può legittimamente richiedere al tribunale il suo fallimento, anche in difetto di convergenti istanze da parte del ceto creditorio, senza che rilevi l’eventuale rinuncia del debitore alla domanda (cfr. Cass. n. 14156/2017, nonché Cass. nn. 27936/020, 27200/019, 12855/019)).

Il potere di iniziativa del P.M., che è parte necessaria del procedimento L.Fall., ex art. 161 o ex art. 173, non è infatti subordinato al potere dispositivo del debitore o ad una preventiva pronuncia di inammissibilità della relativa domanda, né può ritenersi condizionato dall’esito formale della procedura concordataria: esso può pertanto essere sempre esercitato prima della pronuncia che pone termine al concordato, il cui venir meno, quali che ne siano le ragioni, (e dunque indipendentemente dal tenore di detta pronuncia) consente al tribunale di dichiarare il fallimento.

Nel caso di specie il sub – procedimento di cui alla L.Fall., artt. 162 e 173 era stato aperto prima del deposito da parte di (OMISSIS) dell’atto di rinuncia alla procedura, ovvero allorché non solo era già intervenuta la segnalazione del Commissario giudiziale, ma era già stata fissata l’udienza di convocazione della debitrice dinanzi al tribunale per l’eventuale revoca del concordato: non v’e’ dubbio, pertanto, che nell’ambito di tale sub-procedimento permanesse il potere pubblicistico del PM di formulare la richiesta di fallimento, sulla quale il tribunale era tenuto a pronunciare.

Una volta escluso che alla rinuncia del debitore alla domanda di concordato consegua il difetto di legittimazione del PM a richiedere il fallimento ai sensi degli artt. 162 e 173 cit., va rilevato il difetto di interesse della ricorrente a vedere annullare la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il tribunale (che avrebbe, in effetti, dovuto limitarsi a dichiarare il concordato improcedibile per effetto della sopravvenuta rinuncia) abbia correttamente pronunciato la revoca della sua ammissione alla procedura.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare al fallimento (OMISSIS) srl in liquidazione le spese del giudizio, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, Euro 200,00 per spese, oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2021

 

 

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