Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21194 del 08/08/2019

Cassazione civile sez. lav., 08/08/2019, (ud. 30/04/2019, dep. 08/08/2019), n.21194

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 866-2014 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato CARLA

D’ALOISIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI;

– ricorrente –

contro

SCA.MAN S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1174/2013 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 30/09/2013 R.G.N. 1588/2012.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE

1. con sentenza in data 26-30 settembre 2013, la Corte d’appello di L’Aquila ha accolto l’appello proposto dalla s.r.l. SCA.MAN. e, riformando la decisione di primo grado, ha accertato il diritto della predetta società agli sgravi contributivi per nuovi assunti nell’anno 2002, previsti dalla L. n. 448 del 1998, ritenuti dall’INPS indebitamente fruiti nel periodo 2002-2005, assorbito il gravame incidentale svolto dall’ente previdenziale avverso la rideterminazione delle somme aggiuntive alla stregua della fattispecie di omissione contributiva, come ritenuto dal primo giudice;

2. la Corte di merito riconosceva il diritto agli sgravi contributivi, ex L. n. 448 del 1998, per incremento occupazionale – per i nuovi assunti nel 2002 ad incremento delle unità effettivamente occupate al 31 dicembre 2001 e per un periodo di tre anni dalla data di assunzione del singolo lavoratore – e riteneva irrilevante che la società avesse licenziato, il 31 dicembre 2004, per riduzione del personale, i lavoratori assunti nel 2002, in considerazione della riassunzione, dei medesimi lavoratori, dopo un breve intervallo, di soli due mesi, che aveva consentito di ripristinare il requisito, previsto dalla legge, del livello occupazionale alle precedenti condizioni, in tal modo compensando la riduzione occupazionale verificatasi nel detto breve segmento temporale;

3. avverso tale sentenza l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, ulteriormente illustrato con memoria, cui la società non ha resistito.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

4. con il motivo di ricorso, deducendo violazione della L. n. 448 del 1998, art. 3, e della L. n. 448 del 2001, art. 44, l’INPS censura la sentenza per l’erronea interpretazione delle norme indicate, contraria alla ratio legis volta a riconoscere lo sgravio totale alla condizione della conservazione del livello occupazionale raggiunto per l’intera durata del periodo triennale agevolato;

5. il ricorso è da accogliere;

6. la fonte normativa che disciplina lo sgravio contributivo del quale si controverte risiede nella L. n. 448 del 2001, art. 44,comma 1, che recita: “A tutti i datori di lavoro privati ed agli enti pubblici economici, operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, è riconosciuto, per i nuovi assunti nell’anno 2002 ad incremento delle unità effettivamente occupate al 31 dicembre 2001 e per un periodo di tre anni dalla data di assunzione del singolo lavoratore, lo sgravio contributivo in misura totale dei contributi dovuti all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) a loro carico, sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e per il Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo… Ai fini della concessione delle predette agevolazioni, si applicano le condizioni stabilite alla L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 3, comma 6, aggiornando al 31 dicembre 2001 le date di cui all’art. 3, medesimo comma 6, lett. a)”;

7. la citata L. n. 448 del 1998, art. 3, comma 6, alla quale il legislatore del 2001 ha inteso rinviare, a sua volta dispone che lo sgravio contributivo, in misura totale, si applica a condizione che: a) l’impresa, anche di nuova costituzione, realizzi un incremento del numero di dipendenti a tempo pieno e indeterminato. Per le imprese già costituite al 31 dicembre 1998 (31 dicembre 2001), l’incremento è commisurato al numero dei dipendenti esistenti a tale data; b) l’impresa di nuova costituzione eserciti attività che non assorbono neppure in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie;

c) il livello di occupazione raggiunto a seguito delle nuove assunzioni non subisca riduzioni nel corso del periodo agevolato;

8. ebbene, non controverso che, nella specie, quattro dipendenti siano stati licenziati e poi riassunti ne corso del periodo agevolato, il maggiore o minore arco temporale ha comunque comportato un decremento del livello occupazionale raggiunto a seguito delle nuove assunzioni nel periodo agevolato, indicato, dai legislatore, in un triennio e da intendersi, all’evidenza, come ininterrotto al fine di scongiurare assunzioni fittizie al mero scopo di poter fruire degli sgravi contributivi (cfr., fra le altre, Cass. n. 25474 del 2017 e i precedenti ivi richiamati);

9. peraltro, in continuità con altri precedenti di questa Corte, va ribadito che, per la natura eccezionale della norma, una diversa interpretazione si porrebbe in contrasto con i vincoli in materia di aiuti di Stato imposti dalla Commissione Europea (v., fra le altre, Cass. n. 15688 del 2016);

10. in difetto, pertanto, dell’ininterrotto decorso del periodo triennale agevolato, va ritenuto insussistente un requisito costitutivo per beneficiare degli sgravi in esame;

11. la sentenza impugnata, che non si è attenuta ai principi illustrati, va cassata e, per essere necessari ulteriori accertamenti in ordine all’esatta entità delle somme dovute dall’odierna intimata, la causa va rinviata alla Corte d’appello di Ancona anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Ancona.

Così deciso in Roma, il 30 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2019

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