Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21193 del 13/10/2011
Cassazione civile sez. VI, 13/10/2011, (ud. 27/05/2011, dep. 13/10/2011), n.21193
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –
Dott. MATERA Lina – Consigliere –
Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 16597/2010 proposto da:
COMUNE DI LAINO BORGO (OMISSIS) in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALADIER 39, presso
lo studio dell’avvocato PRECENZANO FRANCESCO, rappresentato e difeso
dall’avvocato ROMANO PIETRO, giusta Delib. Giunta Comunale 24 MAGGIO
2010, n. 62 e giusta procura speciale alle liti in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope
legis;
– resistente –
e contro
PREFETTURA DI COSENZA, EQUITALIA ETR SPA;
– intimati –
avverso l’ordinanza n. 285/2010 del GIUDICE DI PACE di CASTROVILLARI,
depositata il 21/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
27/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO
FUCCI che nulla osserva sulla relazione ex art. 380 bis c.p.c..
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. – La parte ricorrente impugna il provvedimento suindicato col quale il Giudice di Pace dichiarava con ordinanza l’inammissibilità del suo ricorso in opposizione ad una cartella di pagamento di sanzione amministrativa relativa all’accertamento della violazione di norme del codice della strada, accertamento mai notificato.
2. Il giudice di pace, con ordinanza pronunciata ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 1, dichiarava inammissibile il ricorso, ritenendolo tardivo perchè proposto oltre i trenta giorni dalla notifica della cartella.
3. Parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 204 bis C.d.S., applicabile nel caso in questione avendo l’impugnazione della cartella esattoriale funzione “recuperatoria” del mezzo di tutela, perchè il verbale di accertamento, posto a fondamento della cartella, si assumeva come mai notificato.
4. Gli intimati non hanno svolto attività in questa sede.
5. Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il Consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere accolto, perchè manifestamente fondato. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero.
6. Il ricorso è manifestamente fondato. Risulta dallo stesso provvedimento impugnato che il ricorso in opposizione è stato proposto nei 60 giorni, termine questo applicabile nel caso in questione, secondo l’orientamento ormai consolidato di questa Corte, secondo il quale: “In tema di opposizione a sanzione amministrativa, in mancanza di contestazione della violazione, l’impugnazione della cartella esattoriale ha funzione recuperatoria del mezzo di tutela che la parte non ha potuto a suo tempo esperire, sicchè l’opposizione deve ritenersi proponibile nel termine non già di trenta, bensì di sessanta giorni dalla notificazione, termine applicabile al ricorso avverso i verbali di accertamento di infrazioni alle norme del codice della strada” (Cass. 2007 n. 3647).
P.T.M.
LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altro magistrato dello stesso ufficio (Giudice di Pace di Castrovillari), che deciderà anche sulle spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2011