Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21193 del 08/08/2019

Cassazione civile sez. lav., 08/08/2019, (ud. 29/04/2019, dep. 08/08/2019), n.21193

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2322-2014 proposto da:

GEO COSTRUZIONI DI C.M. & C S.A.S. IN LIQUIDAZIONE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

C.M. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

OTTAVIANO 9, presso lo studio dell’avvocato GRAZIANO PUNGI’,

rappresentati e difesi dagli avvocati DOMENICO POERIO, ANDREA

BONIFATI;

– ricorrenti –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, in

proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., C.F. (OMISSIS) elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto rappresentato e difeso dagli avvocati

ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, ESTER ADA SCIPLINO;

– controricorrente –

e contro

ESATTORIE MERIDIONALI S.P.A., RISCOSSIONE S.P.A., COMITATO

AMMINISTRAZIONE I.N.P.S., COMITATO PROVINCIALE I.N.P.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 430/2013 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 18/07/2013 R.G.N. 6/2012.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con sentenza in data 8 luglio 2013, la Corte di Appello di Potenza ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato inammissibili le opposizioni proposte avverso il verbale di accertamento e la cartella di pagamento sul rilievo della tardività dell’opposizione alla cartella proposta oltre il termine previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24;

2. la Corte di merito dichiarava inammissibile il gravame svolto da C.M., in quanto soggetto estraneo al giudizio di primo grado svoltosi in contraddittorio con la società, in persona del legale rappresentante pro-tempore; ha ribadito la natura perentoria del termine ex art. 24, comma 5, donde l’irrilevanza delle censure, nel merito, della pretesa portata dalla cartella; la carenza di interesse ad impugnare il verbale di accertamento una volta divenuta inoppugnabile la cartella non impugnata tempestivamente;

3. avverso tale sentenza la s.a.s. Geo Costruzioni di C.M. & C. e C.M. hanno proposto ricorso, affidato a quattro motivi, ulteriormente illustrato con memoria, al quale ha opposto difese l’INPS, anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a., con controricorso;

4. s.p.a. Società Esattorie Meridionali e Riscossione s.p.a. sono rimaste intimate.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

5. il primo articolato motivo, con il quale i ricorrenti assumono come confusa e contraddittoria la ricostruzione della Corte territoriale quanto all’estraneità o meno al giudizio di primo grado di C.M., è fondato inammissibilmente sul generico riferimento agli atti introduttivi, dai quali si trarrebbe la smentita della deciaratoria di inammissibilità in parte qua del gravame, senza tuttavia riportare in alcun modo passaggi salienti degli atti introduttivi dai quali evincere, come si asserisce, la presenza in giudizio del legale rappresentante della società, personalmente;

6. nello stesso motivo si illustra l’omesso esame in riferimento alla ritenuta carenza di interesse all’impugnativa del verbale per sopraggiunta inoppugnabilità della cartella, così affastellando, inammissibilmente, questioni diverse ed eterogenee oggetto di censura;

7. il secondo motivo di ricorso, nei suoi variegati profili di doglianza comprensivi anche dell’asserita estraneità, al thema decidendum, della perentorietà del termine di opposizione, risulta inammissibile posto che il termine per la proposizione dell’opposizione a cartella esattoriale è previsto ex lege dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24 e la natura perentoria risulta costantemente affermata dalla giurisprudenza di legittimità (tra le tante, Cass. 2 novembre 2017, n. 26102, Cass. 24 ottobre 2017, n. 25156; Cass. 19 settembre 2017, n. 21665);

8. il terzo e quarto motivo denunciano, inammissibilmente, la nullità della sentenza per omessa decisione sui motivi di gravame, secondo il paradigma del vizio di motivazione;

9. quanto all’applicabilità della sospensione feriale dei termini, esclusa, va ribadito, per la pretesa creditoria dell’ente previdenziale per il versamento dei contributi e per il pagamento delle sanzioni, trattandosi di controversie assoggettate al rito speciale del lavoro (cfr., per tutte, Cass. 19 settembre 2017, n. 21665 e la giurisprudenza ivi richiamata), che il quarto mezzo d’impugnazione, incentrato esclusivamente sulla mancata indicazione, nella cartella opposta, dell’inapplicabilità della sospensione feriale dei termini non si confronta con la sentenza impugnata che ha applicato correttamente il richiamato principio argomentando sia in ordine all’inescusabilità dell’errore di diritto sia in ordine alla mancata deduzione di un evento rilevante ex art. 153 c.p.c.;

10. il ricorso è, pertanto, inammissibile;

11. le spese vengono regolate come da dispositivo, in favore dell’INPS; non si provvede alla regolazione delle spese per le parti rimaste intimate;

12. ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 9.000,00 per compensi professionali, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 29 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2019

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