Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21192 del 13/10/2011
Cassazione civile sez. VI, 13/10/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 13/10/2011), n.21192
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. PICCININNI Carlo – rel. Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso per regolamento di competenza proposto da:
Acqua Minerale San Benedetto s.p.a. in persona del legale
rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, Via Bissolati 76,
presso l’avv. QUATTROCCHI Paolo, che con l’avv. Paolo Pototschnig la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
PepsiCo Beverages Italia s.p.a in persona del legale rappresentante,
elettivamente domiciliata in Roma, P. di Pietra 38-39, presso l’avv.
GAVUZZI Elisabetta, che con gli avv. Pier Luigi Roncaglia e Giovanni
Antonio Grippiotti la rappresenta e difende giusta delega in atti;
– resistente –
Cobarr s.p.a., M&G Polimeri Italia s.p.a., Iper Montebello s.p.a.
in
persona dei rispettivi legali rappresentanti;
– intimati –
avverso la sentenza del Tribunale di Torino n. 1646/10 del 10.3.2010.
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza del 29.9.2011 dal
Relatore Cons. Dott. Carlo Piccininni;
Sono presenti l’avv. Massimo Sterpi con delega per la ricorrente e il
P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI
Costantino.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 29.4.2009 la Cobarr s.p.a. e la M&G Polimeri Italia s.p.a., rispettivamente titolare e licenziataria del brevetto EP 0964031 B1, convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Torino, sezione specializzata in materia di proprietà industriale, la PepsiCo Beverages Italia s.r.l., l’Acqua Minerale San Benedetto s.p.a., l’IPER Montebello s.p.a., per sentir accertare che la bottiglia della bevanda “7UP” costituisce contraffazione del detto brevetto e sentirle quindi condannare per la contraffazione e per concorrenza sleale e, per l’effetto, al risarcimento del danno e alla distruzione delle bottiglie in questione.
L’Acqua San Benedetto e la Pepsi, costituitesi in giudizio, eccepivano preliminarmente l’incompetenza territoriale della Sezione specializzata di Torino, indicando come competente il Tribunale di Milano o quello di Venezia.
Il Tribunale rigettava con sentenza l’eccezione di incompetenza, essenzialmente rilevando che la competenza territoriale era stata radicata sulla base dell’art. 120, comma 6, del codice della proprietà industriale e che, contrariamente a quanto sostenuto, il parametro ivi indicato non sarebbe stato subordinato ai criteri dettati dall’art. 33 c.p.c., trattandosi di norma speciale (quella di cui al citato art. 120), disciplinante in modo organico i criteri di competenza territoriale per le azioni in materia di proprietà industriale.
Avverso la decisione l’Acqua San Benedetto proponeva ricorso per regolamento di competenza, cui allegava memoria adesiva la Pepsi, viceversa contrastato analogamente con memoria dalla Cobarr.
In particolare gli argomenti posti a base del regolamento (e della memoria adesiva) possono così sintetizzarsi: a) la specialità della disciplina contenuta nel Codice di proprietà industriale non la rende autosufficiente da un punto di vista processuale e non esclude l’applicabilità dell’art. 33 c.p.c. – norma peraltro di applicazione tassativa – , pur in assenza di un richiamo contenuto nel citato art. 120; b) il disposto dell’art. 33 c.p.c. svolgerebbe una funzione di garanzia in favore del produttore nei giudizi di contraffazione e limiterebbe la possibilità di spostamenti di competenza in luoghi più distanti dai fori naturali; c) non appare convincente l’affermazione secondo cui l’eventuale applicazione dell’art. 33 ai giudizi di contraffazione svuoterebbe di contenuto l’art. 120; d) l’interpretazione dell’art. 120 come foro facoltativo non richiamato dall’art. 33 avrebbe dovuto comportare l’applicazione della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la previsione dell’art. 33 opera solo nel caso in cui la modificazione della competenza incida sul foro generale delle persone fisiche o giuridiche di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c..
Il Procuratore Generale di questa Corte, cui veniva richiesto il parere ai sensi dell’art. 380 ter c.p.c., concludeva per la competenza del Tribunale di Torino, conclusioni cui faceva seguito memoria della ricorrente, che sostanzialmente riproponeva le questioni già rappresentate reiterando le indicazioni del Tribunale di Torino, o alternativamente di quello di Venezia (sezioni specializzate della proprietà industriale) quali giudici territorialmente competenti.
Osserva il Collegio che il ricorso risulta infondato per le seguenti ragioni: a) la competenza territoriale è stata individuata sulla base all’art. 120 c.p.c. – incontestabilmente applicabile nel caso in esame – che è speciale rispetto al genus rappresentato dagli artt. 18 e 19 c.p.c., che legittimano la deroga per ragioni di connessione, ove ricorrenti le condizioni indicate dall’art. 33 c.p.c.); b) l’auspicata applicazione di quest’ultimo articolo determinerebbe un sostanziale depotenziamento del disposto di cui al citato art. 120, con il pregiudizievole effetto di rendere residuale l’applicazione di un criterio di competenza territoriale (quello del giudice del luogo di commissione del fatto), pur previsto dalla legge speciale; c) depone a sfavore del ricorrente l’argomento letterale, atteso che l’art. 120 in questione prevede un foro generale (modellato in conformità degli artt. 18 e 19 c.p.c.), stabilisce inoltre nel terzo comma un ulteriore criterio concorrente per la determinazione della competenza territoriale, individuato in quello della commissione del fatto, e ciò senza operare alcun riferimento all’art. 33 c.p.c.; d) l’atto di contraffazione è di norma posto in essere da una molteplicità di soggetti, circostanza che rappresenta ulteriore conferma del depotenziamento che si verrebbe a determinare del criterio di determinazione della competenza legato al luogo del fatto (come già sopra esposto sub b), ove ritenuto applicabile l’art. 33 c.p.c.,- e) la soluzione adottata dal Tribunale di Torino è in linea con la ratio della disposizione che, nell’indicare come foro alternativo il giudice del luogo del fatto, ha inteso all’evidenza privilegiare l’intervento del giudice più vicino ai fatti contestati, per assicurare alle parti il più pieno e più corretto esercizio del diritto di difesa.
Il ricorso conclusivamente deve essere rigettato, risultando competente territorialmente il Tribunale di Torino, sezione specializzata in materia di proprietà industriale.
La novità della questione induce alla compensazione delle spese processuali della presente fase di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso per regolamento, dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Torino, sezione specializzata in materia di proprietà industriale, e compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2011