Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21192 del 13/09/2017


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Cassazione civile, sez. un., 13/09/2017, (ud. 04/07/2017, dep.13/09/2017),  n. 21192

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Primo Presidente f.f. –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente di Sez. –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16684/2016 proposto da:

R.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

GIULIANA 73, presso lo studio dell’avvocato SIMONE FRABOTTA,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE POLIGNANO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI PUTIGNANO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 941/2015 del TRIBUNALE AMMMINISTRATIVO

REGIONALE PER LA PUGLIA, depositata il 25/06/2015.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/07/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per la declaratoria

della giurisdizione del giudice ordinario.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza pubblicata il 23 luglio 2013, il Tribunale di Bari ex sezione distaccata di Putignano ha negato la giurisdizione in riferimento alla domanda con la quale R.D. aveva chiesto la condanna del Comune di Putignano, in persona del Sindaco pro tempore, “all’esecuzione delle opere necessarie a scongiurare futuri allagamenti, ed al risarcimento dei danni in favore dell’istante, da quantificare in separata sede”; ha quindi rimesso le parti dinanzi al giudice amministrativo territorialmente competente, assegnando il temine di legge per la riassunzione.

1.1. Il ricorrente ha riproposto la domanda dinanzi al TAR, con ricorso notificato il 4 aprile 2014, ai sensi della L. n. 69 del 2009, art. 59.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, con sentenza pubblicata il 25 giugno 2015, ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione, che ha declinato in favore del giudice ordinario.

2. R.D. propone ricorso per conflitto negativo di giurisdizione ai sensi dell’art. 362 c.p.c., comma 2, n. 1.

Il Comune di Putignano non svolge attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente va dato atto della regolarità della notificazione del ricorso effettuata direttamente al Comune di Putignano, in persona del Sindaco pro tempore, poichè il ricorso per cassazione previsto dall’art. 362 c.p.c., comma 2, n. 1 – quale rimedio predisposto dalla legge per permettere che possa essere denunziato in ogni tempo e indipendentemente dal passaggio in giudicato delle sentenze in contrasto, il conflitto positivo o negativo di giurisdizione fra i giudici speciali o tra questi e i giudici ordinari – non rientra tra i mezzi di impugnazione in senso proprio, con la conseguenza che lo stesso, essendo del tutto svincolato dai processi ai quali le sentenze fanno riferimento ed essendo soggetto alle disposizioni sulle notificazioni in generale, deve essere notificato alla parte personalmente (così Cass. S.U., ord. 14 novembre 2003, n. 17207; Cass. S.U. 11 settembre 2008, n. 23384).

1.1. Sempre in via preliminare va dato atto che si è in presenza di un conflitto reale negativo di giurisdizione, denunciabile in ogni tempo ai sensi dell’art. 362 c.p.c., comma 2, n. 1, dato che la disciplina dettata dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 59, non è in grado di coprire l’intero arco delle situazioni processuali provocate da una dichiarazione di difetto di giurisdizione, e, dunque, non ha prodotto l’abrogazione implicita dell’art. 362 c.p.c., comma 2, n. 1, non potendo a ciò sopperire se non il ricorso per conflitto negativo, il quale si presta a far fronte anche ai casi – come il presente – in cui il secondo giudice, che declini la propria giurisdizione, manchi di sollevare d’ufficio la questione davanti alle sezioni unite della Corte di cassazione, così come previsto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 59, comma 3. Ne consegue che è ammissibile il ricorso per conflitto negativo nell’ipotesi in cui il giudice ordinario ed il giudice amministrativo abbiano entrambi negato con sentenza la propria giurisdizione sulla medesima controversia (Cass. S.U. 20 giugno 2012, n. 10139; S.U. 7 gennaio 2013, n. 150).

2. Nel merito, il ricorrente ha proposto dinanzi al giudice ordinario, prima, ed al giudice amministrativo, poi, la medesima domanda.

Ha esposto che è proprietario di locali al piano interrato e seminterrato di un edificio sito in (OMISSIS); che, in occasione di forti precipitazioni meteoriche, e numerose volte all’anno, i locali diventano inagibili per allagamenti; che il fenomeno, presentatosi già quando nella zona era stato realizzato un edificio destinato a scuola secondaria, si è fatto via via più frequente e grave a seguito della edificazione di fabbricati per civile abitazione, che impediscono il deflusso delle acque, provocandone la tracimazione oltre il piano del marciapiede ed il reflusso nei locali dell’istante.

Deducendo la responsabilità dell’amministrazione comunale per il mancato adeguamento della rete fognaria, di raccolta e di smaltimento delle acque piovane, in una zona di sviluppo urbanistico, rilevante ai sensi dell’art. 2043 c.c., il R. ha adito il giudice civile affinchè il Comune di Putignano, ivi convenuto, fosse condannato all’esecuzione delle opere necessarie per evitare il ripetersi degli eventi dannosi ed al risarcimento dei danni.

Il Tribunale di Bari, sezione di Putignano, dopo l’espletamento dinanzi a sè di consulenza tecnica d’ufficio, ha declinato la giurisdizione, reputando che la lesione del diritto di proprietà fosse stata dedotta come effetto di una condotta materiale, anche omissiva, della p.a. in materia riservata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, quale è la gestione del territorio.

2.1. Riassunto il giudizio dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, per la condanna del Comune “all’esecuzione di tutte le opere di smaltimento, convogliamento, deflusso e drenaggio delle acque meteoriche, atte ad evitare e scongiurare gli allagamenti e le infiltrazioni idriche nei locali dell’attore”, come da perizia depositata dinanzi al giudice ordinario, nonchè per la condanna al risarcimento dei danni, il T.A.R. ha ritenuto trattarsi di azione di condanna della p.a. ad un facere specifico ed al risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, essendo volta a far valere in giudizio l’inosservanza, da parte della p.a., della regola del neminem laedere.

3. Questa conclusione è corretta in diritto.

La giurisdizione del giudice amministrativo, anche di natura esclusiva, presuppone un collegamento con l’esercizio di poteri di natura pubblicistica, vale a dire dei poteri autoritativi che connotano l’agire della pubblica amministrazione. Quando si deduca la violazione da parte della pubblica amministrazione del generale principio del neminem laedere, mediante comportamenti, commissivi od omissivi, che prescindono dall’esercizio, anche mediato, di attività amministrativa, la giurisdizione non può che essere quella propria del giudice ordinario.

Non sussiste la giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo poichè rilevano diritti soggettivi, e non interessi legittimi; nè sussiste la giurisdizione esclusiva – in particolare, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 133, lett. f) – poichè, in riferimento a tutti gli aspetti dell’uso del territorio, sono riservate al giudice amministrativo soltanto le controversie aventi ad oggetto atti o provvedimenti, ed, ai sensi dell’art. 7, comma 1, dello stesso C.p.a., anche i comportamenti, ma soltanto se riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio del potere amministrativo, da escludersi in ragione di quanto sopra.

3.1. Va perciò ribadito che l’inosservanza da parte della P.A., nella gestione e manutenzione dei beni che ad essa appartengono, delle regole tecniche, ovvero dei comuni canoni di diligenza e prudenza, può essere denunciata dal privato davanti al giudice ordinario sia quando tenda a conseguire la condanna ad un facere, sia quando abbia per oggetto la richiesta del risarcimento del danno patrimoniale, giacchè una siffatta domanda non investe scelte ed atti autoritativi dell’amministrazione, ma un’attività soggetta al rispetto del principio del neminem laedere (cfr. già Cass. S.U. ord. 14 gennaio 2005, n. 599 e Cass. S.U. 28 novembre 2005, n. 25036, nonchè, di recente, Cass. 6 settembre 2013, n. 20571).

In conclusione, va affermata la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria relativamente alla domanda rivolta dal privato contro un comune per conseguirne la condanna ad un facere specifico, consistente nella realizzazione delle opere necessarie ad adeguare l’impianto fognario e di smaltimento delle acque meteoriche al fine di scongiurare allagamenti ed infiltrazioni idriche nella proprietà privata, e la condanna al risarcimento dei danni prodotti a questa proprietà a causa della pregressa cattiva manutenzione o gestione degli impianti comunali, prospettandosi la responsabilità aquiliana della pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 2043 c.c..

Il conflitto reale negativo denunciato col ricorso va perciò risolto affermando la giurisdizione del giudice ordinario.

Conseguentemente, va cassata la sentenza del Tribunale di Bari n. 264 del 23 luglio 2013, rimettendo le parti dinanzi a quest’ultimo, cui si demanda la decisione sulle spese, anche del precedente grado.

PQM

 

La Corte, a Sezioni Unite, decidendo sul ricorso proposto ai sensi dell’art. 362 c.p.c., comma 2, n. 1, dichiara la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria.

Cassa la sentenza del Tribunale di Bari, al quale rinvia la causa anche per la decisione sulle spese del precedente grado e del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2017

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