Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21192 del 08/08/2019

Cassazione civile sez. lav., 08/08/2019, (ud. 17/04/2019, dep. 08/08/2019), n.21192

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27637-2015 proposto da:

N.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIUSEPPE

MAZZINI, 123, presso lo studio dell’avvocato BENEDETTO SPINOSA, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AMA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro 2019 tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCELLO PRESTINARI, 13,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMO PALLINI, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8011/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 13/11/2014 r.g.n. 4700.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 8011 pubblicata il 13.11.14 la Corte d’appello di Roma, in accoglimento dell’appello proposto da AMA – Azienda Municipale s.p.a e in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda di N.P. volta ad ottenere l’inquadramento nel V livello retributivo del c.c.n.l. dei servizi ambientali e territoriali a far data dal marzo 2002 e nel VI livello a far data dall’1.8.2004;

2. la Corte territoriale ha accertato, in base alle prove documentali e testimoniali raccolte, come in riferimento al primo periodo le mansioni svolte dal dipendente, di raccolta ed elaborazione dei dati ai fini della confezione del modello 10, non possedessero i caratteri di autonomia e discrezionalità richiesti ai fini del superiore inquadramento rivendicato;

3. ha ricostruito, in relazione al secondo periodo durante il quale l’appellato aveva lavorato nell’ambito del “(OMISSIS)”, una prima fase in cui il predetto aveva collaborato con la responsabile dell’ufficio staff e svolto attività di rilevazione presenze, prenotazione viaggi per i dipendenti e dirigenti, acquisto di prodotti di cancelleria, partecipazione alle riunioni del gruppo di lavoro per la definizione delle procedure cimiteriali, controllo dell’andamento dei lavori per relazione al responsabile del progetto; ha rilevato come le risultanze processuali non avessero consentito di stabilire la durata di questa prima fase e se la stessa avesse superato il periodo di tre mesi, rilevante ai fini dell’art. 2103 c.c. e del c.c.n.l. applicato in azienda;

4. ha ritenuto, in relazione alla seconda parte del periodo torinese, come le allegazioni del lavoratore (di aver collaborato nella predisposizione delle procedure cimiteriali, partecipato alle riunioni col dirigente comunale, affiancato il responsabile nei sopralluoghi e nella supervisione delle opere cimiteriali, catalogazione e censimento dei resti ossei provenienti dall’esumazione, seguito le fasi di collocazione, collaudo e partenza dei “totem” nei cimiteri di (OMISSIS)) fossero non pregnanti ai fini dell’inquadramento e rimaste vaghe e aspecifiche anche in seguito all’assunzione delle prove testimoniali; cosicchè non poteva dirsi provato lo svolgimento di compiti aventi caratteristiche rilevanti ai fini dell’inquadramento nel V livello ed anche la prevalenza di tali mansioni nell’esecuzione della prestazione;

5. avverso tale sentenza il sig. N. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui ha resistito con controricorso l’AMA.

Diritto

CONSIDERATO

che:

6. con nota depositata ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., il difensore del ricorrente ha dato atto dell’avvenuta conciliazione della lite, come da allegato verbale di conciliazione sottoscritto il 23.2.2017 dinanzi al Tribunale di Roma, Sezione Lavoro;

7. dal verbale di conciliazione risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo sulla controversia in oggetto, con compensazione delle spese del giudizio di legittimità;

8. tale verbale è idoneo a dimostrare l’intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione e la conseguente mancanza di interesse delle parti a proseguire il giudizio;

9. non ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, atteso che l’obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato è correlato unicamente alle ipotesi di integrale rigetto, inammissibilità e improcedibilità dell’impugnazione, (Cass. n. 3688/2016; n. 23175/15), nel caso di specie non sussistenti.

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere con compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 17 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2019

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