Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21192 del 02/10/2020

Cassazione civile sez. lav., 02/10/2020, (ud. 19/02/2020, dep. 02/10/2020), n.21192

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13325-2014 proposto da:

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS),

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO

PREDEN, ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO;

– ricorrente –

contro

R.G.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato ANDREA DE ROSA, che

la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4629/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/07/2013 r.g.n. 9075/2011.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 15.5.2013, la Corte d’appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato il diritto di R.G.M. alla riliquidazione della pensione di anzianità anticipata ex D.L. n. 501 del 1995 (conv. con L. n. 11 del 1996), con la collocazione dell’accredito figurativo di cui all’art. 4 D.L. cit., nella parte di contribuzione precedente al 31.12.1994, invece che in quella maturata successivamente al 1.1.1995, condannando l’INPS a corrisponderle le consequenziali differenze pensionistiche;

che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura;

che R.G.M. ha resistito con controricorso, poi ulteriormente illustrato con memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 415 del 1996, art. 3 e del D.L. n. 501 del 1995, art. 4, (conv. con L. n. 11 del 1996), per avere la Corte di merito ritenuto che l’odierna controricorrente, che ha avuto accesso alla pensione di anzianità anticipata in quanto iscritta al soppresso Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, avesse diritto alla commisurazione della pensione con la collocazione dell’accredito figurativo di cui aveva beneficiato all’art. 4 D.L. cit., nella parte di contribuzione precedente al 31.12.1994, invece che in quella maturata successivamente al 1.1.1995;

che va disattesa l’eccezione di inammissibilità del motivo di censura prospettata nel controricorso, essendosi chiarito che, ai fini della rituale deduzione del vizio di violazione di legge, è necessario e sufficiente che il motivo rechi l’indicazione delle norme che si assumono violate e che, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti, dimostri in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione che ne abbia eventualmente dato la giurisprudenza di legittimità (così, tra le più recenti, Cass. n. 24298 del 2016), ciò che nella specie è dato puntualmente riscontrare a pagg. 3 ss. del ricorso per cassazione;

che, nel merito, il motivo è fondato, essendosi chiarito, in tema di pensionamento anticipato dei lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto disciplinato dal D.L. n. 501 del 1995, art. 4, cit., che la maggiorazione contributiva va imputata alla quota di pensione maturata successivamente al 31.12.1994, onde ad essa deve essere applicata l’aliquota annua di rendimento del 2 per cento, prevista dalla normativa in vigore a tale momento (Cass. nn. 20496 del 2017, 11242 del 2019);

che, non essendosi la Corte territoriale attenuta all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 19 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2020

 

 

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