Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21191 del 13/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 13/10/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 13/10/2011), n.21191

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 9916/2010 proposto da:

EQUITALIA PRAGMA SPA (OMISSIS) – Agente della Riscossione per la

Provincia di Chieti, Gruppo Equitalia SpA in persona

dell’Amministratore Delegato, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

BISSOLATI 76, presso l’avv. SANTE RICCI, rappresentata e difesa dagli

avvocati CIMETTI Maurizio e SANTE RICCI, giusta mandato a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO SERVIM SRL in persona del Curatore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 56, presso lo studio

dell’avvocato FIOCCA MARA, rappresentato e difeso dall’avvocato

GENIOLA Teresa, giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 1852/09 del TRIBUNALE di LANCIANO, depositato

il 26/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito per la ricorrente l’Avvocato Filippo Di Peio (per delega avv.

Maurizio Cimetti) che si riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE

PRATIS che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, rilevato che sul ricorso n. 9916/10 proposto da Equitalia Pragma spa nei confronti del Fallimento Servim srl, il relatore ha depositato la relazione che segue il relatore Cons. Dott. Ragonesi, letti gli atti depositati:

considerato:

che Equitalia Pragma spa ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo avverso il decreto del Tribunale di Lanciano dep. il 26.3.10 con cui veniva rigettata l’opposizione alla stato passivo da essa Equitalia proposto avverso l’esclusione del proprio credito insinuato L. Fall., ex art. 101, in quanto detta insinuazione era stata tardivamente presentata, che ha svolto attività difensiva il fallimento intimato.

Osserva quanto segue.

Con l’unico motivo di ricorso la società ricorrente contesta la sentenza impugnata laddove la stessa ha ritenuto che il ritardo nella presentazione della istanza di ammissione tardiva al passivo del credito esattoriale fosse addebitabile all’opponente essendo comunque a questi riferibili i ritardi nella formazione del titolo ed agli eventuali subentri del soggetto richiedente ad altro concessionario.

Il motivo è fondato.

Va premesso che la tardività nella presentazione dell’istanza L. Fall., ex art. 101, nel caso di credito esattoriale deve essere valutata in relazione non solo al comportamento del concessionario, ma anche a quello dell’Agenzia delle Entrate effettiva titolare del credito. Stante, infatti la legittimazione processuale della Concessionaria a proporre la domanda di ammissione al passivo giusta il disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 88, gli eventuali colpevoli ritardi nella presentazione della stessa nell’ambito della attività di propria competenza costituiscono motivo di esclusione della domanda in questione se presentata oltre l’anno.

A tal fine tuttavia deve costituire oggetto di valutazione anche il comportamento dell’Agenzia delle entrate nel caso in cui sia ad essa imputabile un ritardo nella formazione del ruolo.

Ciò premesso, la Corte d’appello ha ritenuto che la non imputabilità del ritardo nella presentazione dell’istanza L. Fall., ex art. 101, deve valutarsi pressochè esclusivamente in relazione alla scusabile non conoscenza della esistenza della procedura fallimentare.

Tale assunto è erroneo.

Il ritardo incolpevole va infatti valutato in relazione ad una condotta non dolosa nè colposa dell’istante che deve essere oggetto di accertamento in concreto e che non può essere limitato alla sola ipotesi di mancata conoscenza della esistenza della procedura.

Tra le ipotesi di ritardo incolpevole può certamente rientrare anche quella dovuta al rispetto dei tempi necessari previsti dalla legge per la formazione in via amministrativa del titolo.

In tal senso nel caso di ritardo nella presentazione della domanda di insinuazione al passivo oltre l’anno non può ritenersi colpevole il comportamento dell’amministrazione finanziaria che si attenga ai termini stabiliti dalla legge per le procedure di accertamento e di emissione dei ruoli e delle cartelle nè il comportamento del concessionario che prontamente provveda alla insinuazione al passivo del credito una volta acquisito dall’Agenzia delle entrate il titolo necessario.

Il decreto impugnato, che ha tra l’altro del tutto omesso di effettuare tale accertamento, appare quindi manifestamente oggetto di cassazione.

Il ricorso può pertanto essere trattato in camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui ali art. 375 c.p.c..

P.Q.M. Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di Consiglio.

Roma 19.10.10.

Il Cons. relatore.

Vista la memoria del resistente;

rilevato che contrariamente a quanto esposto in relazione il fallimento Servim ha resistito con controricorso;

Osserva quanto segue.

Le conclusioni della relazione non possono essere condivise alla stregua degli orientamenti giurisprudenziali di questa Corte recentemente emersi.

Va anzitutto premesso che i ritardo nella presentazione dell’istanza di insinuazione tardiva da prendersi in considerazione non è solo quello che discende dalla attività della Concessionaria ma anche quello derivato dalla formazione del ruolo da parte dell’amministrazione finanziaria che è l’effettiva creditrice.

Ciò posto, va chiarito che la non imputabilità del ritardo nella presentazione dell’istanza L. Fall., ex art. 101, non può valutarsi – come ritenuto dal tribunale – pressochè esclusivamente in relazione alla scusabile non conoscenza della procedura fallimentare.

Possono, infatti, verificarsi situazioni in cui il creditore istante, pur a conoscenza della avvenuta dichiarazione di fallimento, si trovi nella impossibilità per causa di forza maggiore o per altre circostanze a lui non imputabili di presentare tempestiva insinuazione al passivo o, comunque, di rispettare il termine annuale di cui alla L. Fall., art. 101, per la presentazione della istanza di insinuazione tardiva.

Siffatte situazioni vanno, peraltro, valutate caso per caso con un accertamento in fatto.

Nel caso dei crediti tributari che vengono insinuati tardivamente al passivo non può condividersi l’assunto della relazione secondo cui non può ritenersi colpevole il comportamento dell’amministrazione finanziaria e del concessionario che si attengano ai termini stabiliti dalla legge per le procedure di accertamento e di emissione dei ruoli e delle cartelle.

Deve infatti ritenersi che l’Amministrazione finanziaria, come tutti gli altri creditori, debba rispettare il termine annuale di cui alla L. Fall., art. 101, per la presentazione delle istanza tardive di insinuazione senza che i diversi e più lunghi termini previsti per la formazione dei ruoli e la emissione delle cartelle possano costituire una esimente di carattere generale dal rispetto del citato termine di cui alla L. Fall., art. 101.

In altri termini, una volta che l’amministrazione finanziaria abbia avuto conoscenza della dichiarazione di fallimento, la stessa deve immediatamente attivarsi per predisporre i titoli per la tempestiva insinuazione dei propri crediti al passivo in termini inferiori a quelli massimi attribuiti dalla legge per l’espletamento di tali incombenze.

Va, ad esempio, osservato che ai fini della presentazione della istanza di insinuazione al passivo, è sufficiente l’esistenza del ruolo, che costituisce titolo valido attestante il credito, senza dovere attendere la formazione e la notifica della cartella esattoriale (Cass. 12019/11); parimenti l’Ufficio finanziario può presentare istanza di ammissione al passivo sia pure con documentazione incompleta, con conseguente ammissione del credito ai sensi della L. Fall., art. 96, con riserva di produzione dei documenti.

E’ in relazione ai tempi strettamente necessari per lo svolgimento della predetta attività che deve valutarsi la scusabilità del ritardo – il cui onere probatorio grava sull’Amministrazione – in caso presentazione ultra annuale dell’istanza rispetto alla data di esecutività dello stato passivo. (Cass. 24445/10).

Può, ad esempio, avvenire che il fallimento venga dichiarato subito dopo la presentazione delle varie dichiarazioni dei redditi e che la formazione dello stato passivo si svolga in termini molto rapidi per cui l’Ufficio finanziario, che può iniziare la fase d’accertamento solo l’anno successivo alla presentazione delle dichiarazioni, pur accelerando tutti gli adempimenti dovuti, si trovi nella impossibilità di rispettare il termine di cui alla L. Fall., art. 101.

In tal caso la Concessionaria deve fornire esatta prova e documentazione della non imputabilità del ritardo.

Nel caso di specie, la valutazione del decreto risulta sostanzialmente conforme ai principi dianzi enunciati.

Il tribunale, infatti, con valutazione di merito, adeguatamente, sia pure sinteticamente, motivata, ha ritenuto che la domanda di insinuazione era abbondantemente tardiva e tale ritardo non appariva giustificato, tenuto conto anche del fatto che la Concessionaria poteva presentare istanza di ammissione con riserva ai sensi della L. Fall., art. 96.

Invero tale motivazione appare corretta e non scalfita dalle censure della ricorrente ove si consideri in base alla pacifiche risultanze emergenti dal ricorso e dal controricorso: che il curatore ha presentato la dichiarazione per il periodo d’imposta 2005 il 29.6.06;

che lo stato passivo è stato dichiarato esecutivo il 6.12.07; che l’insinuazione è stata proposta il 13.10.09.

In altri termini, Equitalia e l’Amministrazione hanno avuto un periodo di circa due anni e mezzo per presentare la tempestiva istanza di insinuazione tardiva, ove si consideri che il termine per tale incombente scadeva un anno dopo la dichiarazione di esecutività e quindi il 6.12.08.

Tale termine è stato implicitamente ritenuto più che congruo dal Tribunale per proporre l’istanza e del resto, la ricorrente non ha addotto nè nell’atto di opposizione, riportato integralmente nel ricorso, e neppure in quest’ultimo specifici e circostanziati elementi atti a dimostrare la scusabilità del ritardo, essendosi in sostanza limitata ad addurre il poco tempo a disposizione per il completamento delle procedure.

Il ricorso va pertanto respinto. La novità della questione consente la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2011

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