Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21191 del 13/09/2017


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Cassazione civile, sez. un., 13/09/2017, (ud. 09/05/2017, dep.13/09/2017),  n. 21191

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9192-2016 proposto da:

BAGLIO SAN VITO S.R.L., CANTINA GIACCO S.C. COOP. AGRICOLA, BOTTE DI

VINO DI A.C. & C. S.N.C., B.G. S.R.L.,

CONSORZIO VOLONTARIO TUTELA VINI DOC SALAPARUTA, R. VINI DI

R.A. & C. S.A.S., in persona dei rispettivi legali

rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA

DI SAN NICOLA DA TOLENTINO 67, presso lo studio dell’avvocato

FILIPPO PACCIANI, che le rappresenta e difende unitamente agli

avvocati STEFANO PARLATORE, PAOLO MARZANO e GERLANDO GIBILARO;

– ricorrenti –

contro

DUCA DI SALAPARUTA S.P.A., in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 269,

presso lo studio dell’avvocato ROMANO VACCARELLA, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato STEFANO DE BOSIO; MINISTERO DELLE

POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI, in persona del Ministro

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– controricorrenti –

e contro

MADONNA DEL PIRAINO SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA;

– intimata –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

9034/2016 del TRIBUNALE di MILANO;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/05/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott.

SALVATO Luigi, il quale chiede, in linea principale, che le Sezioni

Unite dichiarino la giurisdizione del giudice ordinario e rimettano

le parti davanti allo stesso; in via gradata, che dispongano rinvio

pregiudiziale, nei termini precisati in motivazione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.Le s.r.l. B.G. E Baglio San Vito; la s.n.c. Botte di Vino di A.C. & C; la soc.coop agricola Cantina Giacco; il Consorzio volontario di tutela dei vini Doc Salaparuta e la s.a.s. R. Vini di R.A. & C. hanno proposto istanza di regolamento preventivo di giurisdizione in riferimento al giudizio promosso davanti al Tribunale di Milano dalla s.p.a. Duca di Salaparuta anche nei confronti del Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali,avente ad oggetto:

l’accertamento e la dichiarazione di nullità della registrazione di denominazione di origine protetta, (d’ora in poi denominata con l’acronimo D.O.P) “(OMISSIS)” datata 8 agosto 2009 e del precedente riconoscimento effettuato con decreto 8 febbraio. 2006 ed entrato in vigore il 7 marzo 2006 in quanto decettiva, in mala fede e priva dei requisiti di pregio, rinomanza, qualità e connessione con il territorio, ed in ogni caso in quanto interferente con il marchio “(OMISSIS)” icona della qualità del vino siciliano;

l’accertamento della violazione del diritto di proprietà intellettuale appartenente alla società attrice;

la condanna dei produttori sopraindicati anche per concorrenza sleale per aver richiesto in malafede il riconoscimento della D.O.P di (OMISSIS) e il Ministero delle Politiche Agricole per aver accolto la domanda con dolo o colpa;

l’inibitoria alla produzione ed immissione in commercio nonchè alla pubblicizzazione dei vini contrassegnati “(OMISSIS)” in funzione di denominazione di origine protetta;

il ritiro dal commercio di tutti i prodotti contrassegnati con segno interferente con il marchio dell’attrice.

A sostegno delle domande proposte la s.p.a. Duca di Salaparuta aveva evidenziato che, successivamente alla cessione ad essa del marchio da parte della regione Sicilia, relativamente ai vini da esso contrassegnati e prodotti a (OMISSIS) in provincia di (OMISSIS), è stato illegittimamente accolta la domanda di un gruppo di produttori del paese di (OMISSIS) (provincia di (OMISSIS)), volta al riconoscimento di una denominazione di origine protetta omonima, con decreto febbraio 2006, emesso dal direttore generale per la qualità dei prodotti agroalimentari alla quale è seguita la registrazione nel relativo registro dell’Unione Europea avvenuta in data 8/8/2009.

La nullità viene dedotta sulla base di tre profili:

l’anteriorità ad alta rinomanza del marchio “(OMISSIS)”; la malafede dei richiedenti e dei concedenti; l’assenza del requisito dello speciale pregio e dell’alta rinomanza della denominazione nonchè del collegamento tra detti elementi e l’ambiente geografico umanizzato (terroir). La validità di una DOP è sindacabile sul piano giurisdizionale in quanto da includere, a tutti gli effetti, nell’ambito della tutela della proprietà industriale secondo quanto stabilito dalla Convenzione di Unione di Parigi del 1883 ed ex art. 1 Codice della proprietà industriale (D.Lgs. n. 30 del 2005).

Ne consegue che la validità del riconoscimento e della registrazione di una DOP è rimessa alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria come accade per qualsiasi altro diritto di proprietà industriale.

1.1.1 convenuti hanno fondato il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione su due distinti profili:

in primo luogo hanno rilevato il difetto di giurisdizione del giudice italiano ritenendo la sussistenza della giurisdizione della Corte di Giustizia dell’Unione europea ex artt. 256 e 263 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (d’ora in poi denominato con l’acronimo TFUE) dal momento che la registrazione della DOP “(OMISSIS)” è avvenuta sulla base del Reg. n. 479 del 2008 secondo il quale il procedimento di registrazione si articola in due fasi: una davanti agli organi nazionali, definita preliminare, e la successiva davanti la Commissione. Si può proporre opposizione davanti alla Commissione ma soltanto da parte di una persona fisica o giuridica stabilita o residente in uno Stato terzo rispetto a quello che ha richiesto la protezione.

Le norme nazionali applicabili (legge n. 164 del 1992 successivamente abrogata dal D.Lgs. n. 61 del 2010) stabiliscono coerentemente con quelle UE che il conferimento della protezione D.O.P. e I.G.P. (indicazione geografica protetta) avviene contestualmente all’accoglimento della rispettiva domanda di protezione davanti la Commissione con conseguente insussistenza della giurisdizione italiana di fronte alla domanda volta alla dichiarazione di nullità della registrazione. La diversa soluzione invocata dalla società attrice non trova conforto nell’art. 117 Codice della proprietà industriale in quanto la norma si riferisce ai marchi internazionali e non a quelli comunitari e non è applicabile alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche le quali non possono essere dichiarate nulle ad opera di un giudice nazionale una volta che abbiano superato il vaglio preventivo della Commissione dell’Unione europea (ratione temporis della Comunità europea) e siano state registrate, risultando sindacabili soltanto all’interno dei rimedi giurisdizionali apprestati dal TFUE.

In secondo luogo per ciò che riguarda la fase che si chiude con il decreto ministeriale di riconoscimento della DOP e approvazione del relativo disciplinare, deve essere affermata la giurisdizione del giudice amministrativo in quanto l’art. 43 del Reg. CE n. 479 del 2008 è una norma di azione che lascia all’autorità amministrativa l’apprezzamento della notorietà e della reputazione del preesistente marchio commerciale. L’autorità amministrativa è tenuta a risolvere il conflitto tra chi domandi il riconoscimento di una denominazione geografica ed il titolare del preesistente marchio recante omologa denominazione. Tale potere conformativo fa degradare la posizione del titolare del marchio ad interesse legittimo.

1.3 Oltre alle eccezioni relative al difetto di giurisdizione viene sollecitata la rimessione alla Corte di Giustizia in sede di rinvio pregiudiziale la seguente questione interpretativa: “se sia compatibile con il Reg.CE n. 479 del 2008 e con l’art. 263 del TFUE l’attribuzione al giudice nazionale sull’atto di registrazione della Commissione Europea dell’8 agosto 2009 della D.O.P “(OMISSIS)”.

2. Con il proprio controricorso la s.p.a. Duca di Salaparuta ha opposto:

l’inammissibilità del proposto regolamento preventivo di giurisdizione per essere stata prospettata dalle società ricorrenti l’inammissibilità dell’azione per inesistenza del diritto a far valere la nullità del diritto di proprietà industriale “denominazione di origine protetta”, una volta riconosciuta la predetta qualificazione da parte delle autorità competenti in sede UE, anche in considerazione dell’inapplicabilità dell’art. 117 Codice della proprietà industriale alla fattispecie;

nel merito la giurisdizione del giudice italiano alla luce del citato art. 117 secondo il quale le azioni a tutela del proprio diritto di proprietà industriale non è limitato dalla preventiva registrazione o brevettazione concorrente o contrapposta. La denominazione di origine protetta è un titolo di proprietà industriale così come stabilito dall’art. 1 del Codice di proprietà industriale e come già affermato nella Convenzione di Unione di Parigi del 1883 (fin dalla revisione di Washington del 1911). Ne consegue che la registrazione determina una presunzione di legittimità che può essere validamente contestata e rimossa da chi sia in possesso di un diritto di proprietà industriale pregiudicato dalla denominazione di origine protetta. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito questo principio nel quadro normativo ante Regolamento CE n. 479 del 2008 ma la questione si pone negli stessi termini nel quadro normativo innovato dalle norme dell’Unione europea.

In ordine alla giurisdizione del giudice italiano la s.p.a. Duca di Salaparuta ha rilevato che nella specie non vi è stato un provvedimento della Commissione CE che abbia conferito la protezione ai sensi della procedura prevista dal Reg. CE n. 479 del 2008 dal momento che tale procedura è applicabile esclusivamente alle domande proposte successivamente all’entrata in vigore del Regolamento. Nella fattispecie la D.O.P era stata “riconosciuta” con il decreto ministeriale dell’otto febbraio 2006 e la successiva iscrizione nel registro europeo era stata effettuata in esecuzione dell’art. 51 del Reg. CE n. 479 del 2008 che trasformava in registrazioni europee tutte le DOP già oggetto di riconoscimento. Non vi è stata una decisione attributiva della DOP ma un riconoscimento sostanzialmente automatico ex art. 51 sopra citato. Pertanto deve escludersi l’accesso diretto alla Corte di Giustizia (ex art. 263 TFUE attualmente vigente e 230 TCE al momento dell’avvenuta registrazione della DOP) in mancanza di un vero e proprio atto deliberativo. Peraltro, secondo la parte controricorrente anche se l’atto di riconoscimento avesse avuto un contenuto ed un’efficacia deliberativa vi sarebbe stata la giurisdizione del giudice italiano così come affermato dalla stessa Corte di Giustizia nella causa 347/2007 “Bavaria”. In questa pronuncia è stata riconosciuta l’ammissibilità della domanda di nullità della IGP “(OMISSIS)” azionata davanti al giudice nazionale, pur in mancanza di un ricorso di annullamento del titolo proposto davanti al giudice comunitario ex art. 230 TCE. Proprio sull’affermazione dell’ammissibilità della domanda di nullità davanti al giudice nazionale è stata ritenuta anche l’ammissibilità del rinvio pregiudiziale.

Nel caso di specie, peraltro, la domanda proposta riguarda esclusivamente la nullità del diritto di protezione industriale riconosciuto e non dell’atto di riconoscimento, nè quello assunto in sede europea nè quello assunto dalle autorità interne.

Quest’ultimo rilievo porta ad escludere, all’interno della giurisdizione italiana, la giurisdizione del giudice amministrativo.

3. Il ministero delle Politiche agricole e forestali ha depositato controricorso adesivo all’istanza di regolamento preventivo di giurisdizione.

4. Il sostituto procuratore generale dr. Salvato ha depositato conclusioni scritte. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

5. Preliminarmente deve essere rilevata la tardività della produzione documentale effettuata dai ricorrenti unitamente alle memorie depositate ex art. 378 c.p.c.. I documenti nel giudizio di legittimità possono essere depositati entro il termine stabilito dall’art. 369 c.p.c. salvo che riguardino l’ammissibilità, sotto il profilo processuale, del ricorso per cassazione, ipotesi che non ricorre nella specie, trattandosi di documenti inerenti il riconoscimento della D. O. P.

6. Deve essere preventivamente affrontata l’eccezione d’inammissibilità del proposto regolamento di giurisdizione. Al riguardo il Collegio condivide interamente i rilievi contenuti nelle conclusioni del sostituto procuratore generale. Le parti ricorrenti non escludono che l’azione proposta sia fondata su una situazione giuridica soggettiva astrattamente tutelabile ma ritengono, da un lato, che l’accesso alla giurisdizione comunitaria e amministrativa sia definitivamente precluso ma senz’altro sussistente e dall’altro che la validità e la legittimità del riconoscimento (o dell’attribuzione) della denominazione di origine protetta, non sia altrimenti sindacabile, così prospettando una questione di giurisdizione.

7. Il quesito sulla giurisdizione richiede preliminarmente, così come esattamente rilevato dal sostituto procuratore generale, la verifica del petitum sostanziale, da stabilirsi sulla base dell’accertamento della situazione giuridica soggettiva dedotta nel giudizio, da individuarsi sulla base dell’esame e dell’interpretazione complessiva degli atti di causa e dei fatti allegati, all’indagine sui quali è esteso il sindacato, per questo peculiare giudizio, della Corte.

La parte attrice ha proposto una pluralità di domande davanti al tribunale di Milano così sintetizzabili: accertamento e dichiarazione della nullità della registrazione della DOP (OMISSIS); accertamento della violazione del proprio diritto di proprietà intellettuale; condanna per i comportamenti di concorrenza sleale ed infine inibitoria all’uso della D.O.P.

Sulla nullità si concentra, secondo le società ricorrenti, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. In primo luogo si ritiene che oggetto della domanda sia la nullità del provvedimento conclusivo del procedimento interno e comunitario che ha determinato il riconoscimento della D.O.P e che le altre domande siano subordinate a tale accertamento. In secondo luogo si reputa che la positiva verifica delle condizioni previste dalla disciplina normativa comunitaria, ai fini della registrazione di una D.O.P, abbia un contenuto peculiare ed un’efficacia ben più vincolante della registrazione di qualsiasi altro titolo di proprietà industriale (quale ad esempio il marchio), potendo essere sottoposta al sindacato della Commissione che ha proceduto alla registrazione soltanto su opposizione, da proporsi entro due mesi dalla pubblicazione del provvedimento di registrazione, ad accesso limitato alle persone fisiche o giuridiche residenti in uno stato membro o paese diverso da quello che ha richiesto la protezione o, infine, al generale sindacato della Corte di giustizia, così come regolato dall’art. 263 TFUE (ed in precedenza dall’art. 230 TCE).

7. Nessuna delle due affermazioni è condivisibile. La prima perchè si fonda su una identificazione del tutto riduttiva del petitum sostanziale dedotto in giudizio dalla s.p.a. Duca di Salaparuta. Al fine di definire esattamente l’effettiva natura della domanda proposta è, tuttavia, necessario procedere ad una corretta qualificazione giuridica della denominazione di origine protetta, così come delineata nel regolamento. CE n. 479 del 2008 nel quale sono stabiliti i principi fondanti di questo specifico strumento di protezione del mercato diretto (art.33) ai consumatori, ai produttori, al buon funzionamento del mercato stesso ed alla promozione di prodotti di qualità. La scelta dell’attributo “protetta” nella definizione che contraddistingue i prodotti evidenzia la natura e la finalità della tutela normativa comunitaria, alla quale deve riconoscersi il duplice contenuto di segnalare mediante la d.o.p la provenienza geografica di qualità di un prodotto e di mettere in condizione i consumatori di scegliere consapevolmente e contestualmente di escludere dalla identificazione qualitativa specifica i produttori che non abbiano i requisiti per ottenerla. Rispetto alla funzione della denominazione di origine controllata, caratterizzata dalla delimitazione territoriale nazionale (L. n. 164 del 1992, art. 1 attualmente abrogato ex D.Lgs. n. 61 del 2010) e dal preminente rilievo attribuito alla correlazione tra area geografica (e caratteristiche geologico/climatiche della stessa) di provenienza e qualità specifica del prodotto, la D.O.P, oltre all’ambito ben più ampio di estensione territoriale della tutela, è sostenuta da una rete normativa di protezione incentrata sulla garanzia della esclusività del prodotto sul mercato. Le norme regolamentari che evidenziano tale specifica inclinazione del regime giuridico di protezione sono gli artt. 42, 43, 44 e 45 del Regolamento. E’ regolato puntualmente l’uso degli omonimi (art. 42), il divieto di denominazioni generiche (art. 43), il conflitto con i marchi commerciali (art. 44) ed infine nell’art. 45 viene dettata una puntuale disciplina di protezione della denominazione di origine protetta dall’uso commerciale diretto ed indiretto di prodotti comparabili nella misura in cui sfruttino la notorietà della D.O.P. nonchè da qualsiasi indicazione e pratica falsa od ingannevole o comunque idonea a produrre confusione sulla vera origine del prodotto. Il quadro normativo si completa con il richiamo all’ultimo paragrafo dell’art. 43 secondo il quale: “Un nome non è protetto in quanto denominazione di origine o indicazione geografica se, a causa della notorietà e della reputazione di un marchio commerciale, la protezione potrebbe indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del vino”.

Deve rilevarsi, al riguardo che il sistema di protezione sopra delineato è del tutto analogo a quello contenuto negli artt. 118 bis e seguenti del regolamento n. 1234 del 2007, nella vigenza del quale è stata ottenuta la registrazione della D.O.P (OMISSIS). Si richiamano, in particolare gli artt. 118 nonies (sulle omonimie); duodecies (sulle denominazioni geografiche generiche; l’ultimo paragrafo contiene una norma analoga a quella dell’art. 43, Regolamento n. 479 del 2008 ultimo capoverso); terdecies (sulla relazione con i marchi commerciali) e quaterdecies sulla protezione dai prodotti comparabili. La differenza di regime giuridico tra i due sistemi regolamentari si coglie, come verrà illustrato nel paragrafo nel p. 8.1., la diversità del procedimento (artt. 118 septies ed octies).

L’ampiezza e completezza della tutela dell’esclusività della d.o.p ne evidenzia in conclusione la natura giuridica inequivoca di “diritto di proprietà industriale” e la condizione di potenziale concorrenza e contrapposizione con gli altri diritti caratterizzati da analogo statuto di protezione giuridica. Tale qualificazione giuridica è del tutto Corrispondevano a quella derivante dall’art. 1 Codice della proprietà industriale (D.Lgs. n. 30 del 2005) che al riguardo stabilisce: “Ai fini dei presente codice, l’espressione proprietà industriale comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali”.

Così delineata la natura giuridica della D.O.P. non può che condividersi la qualificazione del petitum sostanziale indicata nelle conclusioni del sostituto procuratore generale. La domanda di nullità di registrazione della D.O.P. ha un contenuto analogo a quello di una domanda di nullità di un marchio del quale si neghi il contenuto di esclusività, essendo diretta ad evidenziare la natura abusiva, confusiva e parassitaria della denominazione di origine “(OMISSIS)” rispetto al marchio, anteriormente registrato contenente la medesima denominazione. Le domande subordinate contribuiscono alla definizione della situazione giuridica soggettiva azionata come diritto al ripristino della piena titolarità ed esercizio della posizione di esclusiva fondata sul marchio registrato, ritenuta pregiudicata illecitamente dalla successiva D.O.P.

8. Esaurita l’indagine finalizzata alla definizione del petitum sostanziale è necessario procedere alla seconda verifica sollecitata dal ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione. In primo luogo, i ricorrenti escludono che l’azione di accertamento negativo della validità ed efficacia della d.o.p., indipendentemente dalla natura giuridica (diritto od interesse legittimo) della situazione giuridica soggettiva fatta valere, possa essere proposta davanti al giudice nazionale in quanto proponibile soltanto davanti alla Commissione o al giudice comunitario. In secondo luogo ne definiscono la natura come interesse legittimo.

8.1 Il primo rilievo postula che l’accertamento dei requisiti svolto secondo le prescrizioni e alla luce dei requisiti richiesti dal regolamento n. 479 del 2008, abbia carattere pressochè vincolante e limitatamente sindacabile, in quanto fondato su criteri e verifiche ben più rigorose e puntuali rispetto a quelle che sono a base della registrazione del marchio anche a livello mondiale.

Su tale considerazione, il Collegio condivide integralmente le conclusioni ed in particolare l’excursus normativo ed interpretativo svolto dal sostituto procuratore generale. La cronologia del riconoscimento della D.O.P. “(OMISSIS)” consentono di delineare esattamente il quadro normativo applicabile ratione temporis. Il procedimento che ha condotto alla registrazione della D.O.P. si è composto di un sub procedimento interno, culminato in un decreto direttoriale del Ministero delle politiche agricole e forestali dell’otto febbraio 2006 e di un successivo sub procedimento svoltosi in ambito CE e conclusosi con il provvedimento dell’otto agosto 2009. Tale iter, previsto dall’art. 118 septies ed octies del Reg. CE n. 1234 del 2007, si caratterizza per il rilievo non secondario del sub procedimento nazionale, in contrasto con quello attuale caratterizzato dalla netta preminenza della valutazione della Commissione.

La procedura di registrazione della D.O.P. (OMISSIS) è disciplinata dall’art. 51 del Reg. n. 479 del 2008 che detta il regime di diritto transitorio riguardante il riconoscimento in sede europea della d.o.p. La norma, al riguardo, stabilisce che le denominazioni (nella specie denominazione di origine controllata, d’ora in poi contrassegnata dall’acronimo d.o.c.) riconosciute a livello nazionale fossero da ritenere automaticamente protette una volta che gli Stati membri avessero trasmesso alla Commissione i fascicoli tecnici e le decisioni nazionali di approvazione relative alle denominazioni preesistenti. La norma sopracitata richiama espressamente il Reg.CE n. 753 del 2002 nel quale è espressamente prevista nell’art. 29, tra le menzioni specifiche nazionali dei prodotti vinicoli, la D.O.C. Una norma sovrapponibile al citato art. 51 si rinviene anche nella disciplina transitoria del reg. CE n. 1234 del 2007, l’art. 118 vicies., così da escludere una soluzione di continuità nel regime giuridico caratterizzato da un sostanziale automatismo nel riconoscimento della D.O.P. in sede europea una volta completato l’iter nazionale relativo alla D.O.C. od ad altra indicazione o contrassegno legato alla provenienza geografica tipica del prodotto vinicolo.

La verifica in sede europea non presenta, pertanto, in questa peculiare fase temporale, profili di diversità in ordine all’incisività dell’accertamento che conducano a dubitare della sindacabilità della validità della registrazione della D.O.P. da parte del giudice italiano, dovendosi ritenere la registrazione della denominazione di origine protetta sostenuta da una presunzione di legittimità non vincolante in sede giurisdizionale.

8.2 A fini di completezza si ritiene di dover evidenziare che deve escludersi l’applicabilità del procedimento di opposizione ex art. 40 del Reg.CE n.479 del 2008 in quanto strumento univocamente diretto alla tutela di stati membri o terzi o di persone fisiche o giuridiche diverse da quello nel quale risultano residenti i richiedenti la d.o.p. che intendano contestare il rilievo della provenienza geografica come fattore di qualità.

8.3 Ugualmente da escludersi il ricorso in via generale alla Corte di Giustizia ex art. 230 TCE (vigente ratione temporis) e 263 TFUE (attualmente in vigore). La qualificazione della domanda come diritto al ripristino del pieno esercizio dell’esclusività del marchio “Duca di Salaparuta” e non come rivendicazione della D.O.C. concessa ai produttori del “(OMISSIS)” da parte di una società terza cui la medesima protezione sia stata rifiutata, evidenziano la natura solo eventualmente concorrente della tutela giurisdizionale davanti alla Corte di Giustizia, in quanto limitata sotto il profilo della legittimazione attiva. Al riguardo, come sottolineato dal sostituto procuratore generale, i principi sopra esposti sono del tutto coerenti con quelli affermati dalla Corte di Giustizia nella sentenza 26/10/2000 causa C-447/98 Molkerei Grossbraunschain. La Corte UE ha affermato la natura normativa dei provvedimenti di registrazione relativi alla provenienza geografica come indice di qualità e il conseguente ricorso esclusivo alle giurisdizioni nazionali.

Conduce alla medesima conclusione anche la sentenza della Corte di Giustizia (causa n. 347/2007 caso “Bavaria”) richiamata dal controricorrente. La giurisdizione del giudice nazionale in ordine alla domanda di nullità di una forma di protezione derivante dalla provenienza geografica (I.G.P.) è stata riconosciuta anche in mancanza di una domanda rivolta a rimuovere il titolo di protezione industriale davanti al giudice comunitario, ritenendo, conseguentemente ammissibile anche il rinvio pregiudiziale proposto dal giudice italiano.

9. Non si ritiene, pertanto, necessario il ricorso alla Corte di Giustizia in sede di rinvio pregiudiziale, suggerito, in via gradata, nelle conclusioni del sostituto procuratore generale. Il procedimento per il riconoscimento della d.o.p. ratione temporis applicabile, ne esclude la rilevanza, risultando non centrato su di un autonomo ed originale accertamento dei requisiti richiesti. Più in generale, tuttavia, può ritenersi che, anche alla luce del quadro normativo eurounitario introdotto con il Reg. n. 479 del 2008, la verifica rimessa alla Commissione pur se individualizzata, non può escludere il sindacato giurisdizionale, anche successivo alla perenzione dei termini previsti dal legislatore eurounitario, sull’addotta lesione di diritti di proprietà industriale contrapposti o concorrenti con quello oggetto del provvedimento adottato in sede europea, azionati da terzi, persone fisiche o giuridiche da esso pregiudicate mediante atti e comportamenti ritenuti ostativi al riconoscimento del diritto di D.O.P..

9.1 L’accesso alla giurisdizione nazionale a fronte della lesione di diritti, quali quelli direttamente scaturenti dalla libertà d’impresa, caratterizzati da copertura costituzionale interna (art. 41 Cost.) ed europea (art. 18 e 19 della Carta fondamentale dei diritti dell’Unione Europea) e ricompresi nel diritto alla concorrenza così come consacrato negli artt. 101 e 102 TFUE, non può essere astrattamente escluso, a fronte delle rilevate limitazioni soggettive, oggettive e temporali dei rimedi, giurisdizionali e non, in ambito euroeunitario.

Tale impostazione non esclude che dubbi interpretativi sulla normativa eurounitaria possano sorgere in capo al giudice nazionale con riferimento al contenuto e al grado di efficacia e vincolatività in concreto attribuibile all’accertamento della Commissione che riconosce la D.O.P. rispetto alle registrazioni dei marchi, anche a livello mondiale e agli diritti di proprietà industriale. Tali profili, esclusivamente attinenti al merito, possono essere prospettati in sede di rinvio pregiudiziale.

10. Molto più agevole risulta l’esame del denunciato difetto di giurisdizione del giudice ordinario rispetto a quello amministrativo. La giurisdizione del giudice amministrativo è limitata al procedimento ed al provvedimento conclusivo del sub procedimento interno di riconoscimento della d.o.p. I richiami giurisprudenziali contenuti in ricorso ed in memoria evidenziano questa delimitazione della giurisdizione amministrativa. Una volta assunto il provvedimento finale da parte della Commissione, deve ritenersi del tutto precluso l’autonomo esame ed impugnazione del primo segmento procedimentale.

10.1. Infine non merita condivisione la tesi secondo la quale il riconoscimento della D.O.P. determina a degradazione ad interesse legittimo dei diritti di proprietà industriale con essa potenzialmente configgenti, in netto contrasto con la natura e la prefigurazione del sistema di tutela giurisdizionale di tali diritti e con la previsione normativa contenuta negli artt. 1 e 118 codice di proprietà industriale, a nulla rilevando la locuzione “interesse legittimo” contenuta nei testi normativi europei sopra richiamati in quanto avente un significato del tutto diverso da quello che la medesima locuzione assume nel diritto amministrativo interno.

11. Deve, pertanto, escludersi, anche la giurisdizione amministrativa, atteso che la situazione giuridica soggettiva dedotta nel presente giudizio è configurabile come diritto soggettivo di proprietà industriale, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario italiano cui viene rimessa anche la decisione relativa alle spese processuali del presente giudizio.

PQM

 

Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario italiano cui rimette anche la decisione sulle spese processuali dei presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2017

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