Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21191 del 08/08/2019

Cassazione civile sez. lav., 08/08/2019, (ud. 17/04/2019, dep. 08/08/2019), n.21191

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – rel. Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26981-2015 proposto da:

AUCHAN S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OVIDIO, 20, presso lo studio

dell’avvocato LUCA DI PAOLO, rappresentata e difesa dall’avvocato

FRANCESCO SAVERIO FRASCA;

– ricorrente principale –

contro

E.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NOMENTANA,

403, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA FIORINI, rappresentata

e difesa dall’avvocato IVANA CARSO;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 2330/2014 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 04/11/2014 R.G.N. 1454/2012.

Fatto

RILEVATO

CHE:

La corte d’appello di Bari ha respinto il gravame della società Auchan spa avverso la sentenza del tribunale della stessa città, che aveva accolto la domanda di E.A. diretta a far dichiarare l’illegittimità del contratto di formazione e lavoro intercorso tra le parti dal 1.4.99 sino al 23.10.2001 e l’esistenza di un rapporto a tempo indeterminato, con condanna della datrice di lavoro al ripristino del rapporto ed alla risarcimento del danno;

la corte di merito, confermando l’impianto argomentativo della sentenza di primo grado, ha ritenuto infondata la doglianza della società secondo cui sarebbe stato onere della ricorrente fornire la prova della mancata formazione, rilevando che la società non aveva provato di aver adempiuto a detto onere e neanche alla consegna del progetto formativo, obblighi previsti dalla legge in capo al datore di lavoro. Per la corte territoriale l’istruttoria testimoniale aveva consentito di escludere che la E. avesse avuto una formazione o un affiancamento da parte di colleghi più anziani, inoltre anche lo stesso contratto di formazione e lavoro del 1.4.99 non conteneva alcun richiamo allo svolgimento di attività formativa, nè un preciso programma formativo, solo prevedendosi un distacco della lavoratrice presso Unità commerciali, in assenza anche di documentazione di idonea attività formativa, che risultava ridotta a sole 5 ore nell’arco del biennio di durata del contratto.

La corte distrettuale ha quindi confermato la sentenza appellata anche in ordine alla ritenuta assenza di un progetto formativo – oltre che alla mancata consegna di tale progetto, che nel caso in esame era oltremodo necessario, in assenza della predeterminazione legislativa di specifici modelli di formazione;

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la società Auchan spa affidato a due motivi, a cui ha opposto difese la lavoratrice con controricorso, spiegando altresì ricorso incidentale affidato ad un solo motivo.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con primo motivo si deduce l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) e la violazione di legge ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3): la corte d’appello non aveva preso in esame, ignorandole, circostanze di fatto decisive per valutare la condotta della società in ordine all’obbligo formativo, quali: a) la società è un’azienda leader nel mondo della grande distribuzione, b) occupa molti dipendenti, c) è sempre impegnata nella formazione del personale e nella formazione continua,d) esisteva il progetto di formazione, gestito da un team di formatori la cui presenza era sempre costante; tali circostanze, ignorate dalla corte d’Appello, erano state confermate dai testi; per la società ricorrente tali testimonianze non sono state correttamente esaminate, neanche avendo effettuato la corte di merito una comparazione al fine di verificare quali deposizioni fossero credibili, non prendendo in esame quanto riferito dalle testi di parte convenuta. In particolare non sarebbe stato esaminato il fatto decisivo emerso dalla deposizione del teste di parte convenuta, che aveva riferito di aver personalmente impartito la formazione alla lavoratrice;

il motivo è inammissibile per più ordini di ragioni;

la società ricorrente lamenta che non siano state valutate dalla sentenza impugnata circostanze di fatto decisive, dedotte in memoria di costituzione e riferite nelle deposizioni dei propri testi, deposizioni che tuttavia non trascrive in ricorso, neanche indicando se e dove i verbali di causa contenenti dette deposizioni siano stati depositati, con evidente violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6;

si tratta, inoltre, per lo più di “fatti” che si risolvono in un insieme di dettagli relativi all’organizzazione aziendale sull’attività di formazione impartita agli assunti con tale tipologia di contratto, che non sono neanche correlati direttamente al contratto di lavoro intercorso con la E.;

il controllo previsto dall’art. 360 c.p.c., nuovo n. 5) concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo, ossia che, ove esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (cfr per tutte Cass. SU n. 8053/2014), essendo peraltro stato chiaramente statuito da questa Corte che l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr anche Cass. n. 9866/2017); infatti la tassatività dell’elenco dei motivi, che deriva appunto dal non essere la cassazione il giudice del fatto, potendo solo controllare la legalità e l’effettiva esistenza di una motivazione, esclude che possa ritenersi ammissibile un censura che contiene di fatto una complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, alle quali si contrappone la propria diversa interpretazione, al solo fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito (cfr Cass. n. 25332/2014).

Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge con riferimento al D.L. n. 726 del 1984, art. 3 conv. in L. n. 863 del 1984 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), nell’interpretazione costituzionalmente orientata, in base alla quale non ogni violazione degli obblighi formativi si risolve automaticamente in una violazione di legge o in una mancanza di causa del contratto e quindi di nullità del contratto di formazione; per la ricorrente secondo quanto statuito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 190/1987, la finalità che il contratto di formazione persegue in maniera prevalente è quella di favorire la costituzione di rapporti di lavoro per i giovani, rispetto alla finalità formativa e comunque solo per le violazioni che dovessero incidere sulla causa del contratto, modificandola, sarebbe ammessa la conversione e, pertanto, la corte di merito avrebbe violato i principi fissati dalla corte costituzionale, mal interpretando le norma di cui alla L. n. 863 del 1984, art. 3 da cui non si ricava che il rigoroso rispetto del progetto non rientra nelle ipotesi di sviamento dalla causa formativa, non incidendo sui modi, tempi e strumenti impiegati per impartire la formazione.

Anche tale motivo è inammissibile perchè privo di specificità, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, essendo generico e non contenendo una precisa censura della ratio decidendi della sentenza sul punto; infatti la società ricorrente muove da critiche che non colgono nel segno, perchè si sofferma ancora una volta ad evidenziare che l’obbligo datoriale oggetto del contratto di formazione non sarebbe il rigoroso rispetto del progetto di formazione, perchè la causa del contratto non sarebbe quella formativa;

la sentenza tuttavia nel ritenere sussistente la violazione normativa di cui alla L. n. 863 del 1984, art. 3 citata ha chiaramente rilevato come nel caso in esame non vi era stata neanche la consegna alla lavoratrice del progetto o programma di formazione e che nello stesso contratto di lavoro non vi era riferimento alcuno ad un progetto formativo e che, pertanto, laddove non vi sia una predeterminazione legislativa di specifici modelli di formazione, come nel caso in esame, non può che farsi necessario riferimento al progetto formativo allegato al contratto ed approvato, al fine di ricondurre il contratto stipulato tra le porti alla fattispecie astratta contemplata dalla legge citata;

Con il motivo di ricorso incidentale l’ E. deduce la violazione dell’art. 91 c.p.c. e del D.M. n. 55 del 2014, art. 4 con riferimento alla quantificazione delle spese, avendo la corte disatteso i parametri generali previsti dall’art. 4 citato DM. Trattandosi di una causa di valore indeterminabile – da 26,000 a 52.000,00- le fasi – di studio della controversia, introduttiva e decisionale- dovevano essere liquidate, secondo i parametri indicati da detta norma, in complessivi Euro 7025, 00 o quanto meno secondo lo scaglione da 5000,00 al 26.000,00 in complessivi Euro 4.015,00;

il motivo è inammissibile, atteso che il ricorso incidentale non risulta essere stato notificato nei termini di legge in quanto, trattandosi di una notifica avvenuta mediante servizio postale, non vi è in atti la prova dell’avvenuta consegna del plico e dell’avviso di ricevimento alla società Auchan spa;

questa corte ha più volte statuito (cfr. Cass. n. 13639/2010, Cass. 16574/2014, Cass. n. 25552/2017) che “la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 c.p.c. è il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita; ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, bensì l’inesistenza della notificazione e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso medesimo, non potendosi disporre la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.);

va quindi dichiarata l’inammissibilità sia del ricorso principale che di quello incidentale e pertanto, stante la reciproca soccombenza, le spese di lite del presente giudizio vanno compensate, restando l’obbligo del pagamento del doppio contributo unificato, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

vanno compensate, restando l’obbligo del pagamento del doppio contributo unificato, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso principale e del ricorso incidentale, compensa le spese tra le parti;

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 17 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2019

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