Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21190 del 13/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 13/10/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 13/10/2011), n.21190

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

EQUITALIA ESATRI SPA (OMISSIS) (già Esazione Tributi SpA)

appartenente al Gruppo Equitalia – Agente della Riscossione dei

Tributi per le Province di Bergamo, Brescia, Corno, Lecco Lodi,

Milano, Pavia, Sondrio e Varese – Società Unipersonale – Direzione e

Coordinamento di Equitalia SpA in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO 32,

presso lo studio dell’avvocato CIABATTINI LIDIA, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati ROMANO CRISTIANO, ANDREA ROMANO,

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO TABERNA ORIS SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimato –

avverso il decreto n. 3720/09 del TRIBUNALE di VARESE dell’8.2.2010,

depositato il 20/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE

PRATIS.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, rilevato che sul ricorso n. 9663/10 proposto da Equitalia Esastri spa nei confronti del Fallimento Taberna Oris srl il consigliere relatore ha depositato la relazione che segue.

Il relatore, letti gli atti depositati: considerato:

che Equitalia Esastri spa ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi avverso il decreto del Tribunale di Varese, dep. il 20.2.10 con cui veniva rigettata l’opposizione alla stato passivo da essa Equitalia proposto avverso l’esclusione del proprio credito insinuato L. Fall., ex art. 101 in quanto l’iscrizione a ruolo dei crediti tributari portati dalle due cartelle esattoriali in virtù delle quali la società concessionaria aveva chiesto l’insinuazione al passivo era avvenuta tardivamente onde il credito esattoriale doveva ritenersi prescritto.

che non ha svolto attività difensiva il fallimento intimato. Osserva quanto segue.

Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente contesta la sentenza impugnata sotto il profilo della omessa motivazione circa un fatto controverso deducendo che poichè le cartelle esattoriali non erano state opposte dalla società fallita, il titolo era ormai divenuto definitivo e pertanto il giudice fallimentare non poteva emettere alcuna pronuncia di decadenza.

Con il secondo motivo deduce che non si era comunque verificata alcuna decadenza poichè, dovendo l’iscrizione a ruolo avvenire entro l’anno successivo alla data in cui l’accertamento era divenuto definitivo , nel caso di specie quest’ultimo era stato notificato il 14.10.98 e la iscrizione a ruolo era avvenuta il 15.9.99 nei termini di legge.

I due motivi possono essere esaminati congiuntamente e gli stessi si rivelano manifestamente fondati.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che la giurisdizione del tribunale fallimentare sull’accertamento dei crediti e sulla loro ammissione al passivo non può estendersi a questioni sulla debenza dei tributi (o di sanzioni tributarie) previsti dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2 o a tributi in genere, a seguito della modifica introdotta dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 12, comma 2, sulle quali è attribuita una giurisdizione esclusiva alle commissioni tributane. (Cass. 20112/05).

Pertanto, qualora venga dedotta l’estinzione del credito tributario per una qualsiasi ragione, il tribunale fallimentare, una volta accertata la insussistenza del titolo (iscrizione a ruolo) per l’insinuazione del credito, deve limitarsi ad ammettere lo stesso al passivo, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 45, comma 2 con riserva eventualmente dell’esito della contestazione davanti alle Commissioni Tributarie se proposta (Cass sez un 11214/97).

Al tribunale di Varese era pertanto precluso ogni accertamento circa la dedotta decadenza del credito esattoriale, una volta che era stata presentata per l’ammissione al passivo la cartella notificata al debitore, costituente titolo per l’ammissione al passivo.

Il ricorso può pertanto essere trattato in camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c..

P.Q.M. Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di Consiglio Roma 29.11.10 Il Cons relatore.

Osserva:

La conclusioni della relazione non possono essere condivise, anche perchè la parte motiva, per un evidente refuso di stampa, si riferisce ad una fattispecie diversa.

Nel caso in esame il Tribunale ha ritenuto di non ammettere al passivo i due crediti esattoriali fatti valere dalla ricorrente rilevando che l’iscrizione a ruolo era avvenuta tardivamente e che quindi l’Amministrazione finanziaria era decaduta dal proprio potere di accertamento.

La ricorrente contesta,con il primo motivo, tale assunto osservando che le due cartelle notificate a seguito della emissione dei ruoli non erano state impugnate onde l’accertamento era ormai divenuto definitivo.

Aggiunge inoltre con il secondo motivo, che quanto alla prima cartella il termine per l’iscrizione a ruolo doveva considerarsi rispettato.

Il ricorso è inammissibile.

Questa Corte ha ripetutamente chiarito che ricorrente per cassazione che intenda dolersi dell’omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, a pena di improcedibilità del ricorso – di indicare esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione, e di indicarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nel ricorso. (da ultimo Cass 2966/11).

Nel caso di specie il ricorso è basato su documenti (avvisi di accertamento, cartelle esattoriali e iscrizioni a ruolo) di cui non viene riportato nel ricorso l’esatto testuale contenuto e che non risultano depositati con il ricorso e di cui, inoltre non viene neppure indicato dove siano reperibili nei fascicoli della fase di merito.

Nulla per le spese.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA