Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21190 del 08/08/2019

Cassazione civile sez. lav., 08/08/2019, (ud. 09/04/2019, dep. 08/08/2019), n.21190

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24085-2017 proposto da:

D.S.C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CHIAMA 48, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO PILEGGI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ERNESTO MAZZEI;

– ricorrente –

contro

SO.RI.CAL. – SOCIETA’ RISORSE IDRICHE CALABRESI S.P.A. IN

LIQUIDAZIONE, in persona dei liquidatori pro tempore, domiciliata

ope legis presso la Cancelleria della Corte di Cassazione,

rappresentata e difesa dall’avvocato DOMENICO GIAMPA’;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1588/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 07/08/2017 R.G.N. 145/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/04/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CIMMINO ALESSANDRO, che ha concluso per inammissibilità e in

subordine rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato ANTONIO PILEGGI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 1588/2017 la Corte di appello di Catanzaro, pronunziando in sede di reclamo, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva ritenuto legittimo il licenziamento per motivi disciplinari intimato a D.S.M.C. dalla datrice di lavoro Sorical s.p.a., società regionale a partecipazione pubblica, sulla base di contestazione che imputava al lavoratore una serie di comportamenti in contrasto con i doveri di imparzialità, fedeltà, onestà e vigilanza, tenuti in occasione della vicenda, con risvolti anche penali, che aveva condotto all’indebito affidamento senza gara all’impresa Isotech a.r.l. dei lavori di costruzione di una condotta idrica nel Comune di Vibo Valentia.

1.1. La Corte di merito, respinta la preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 434 c.p.c., ribadita la validità della contestazione disciplinare che richiamava l’ordinanza del Gip con la quale al D.S. era stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari, ha ritenuto accertate sulla base della complessiva valutazione degli elementi acquisiti le condotte oggetto di addebito.

2. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso D.S.M.C. sulla base di due motivi; la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso; parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 113 c.p.c. e dell’art. 2119 c.c., censurando, in sintesi, la sentenza impugnata per avere ritenuto accertati i fatti oggetto di addebito disciplinare sulla base di elementi tratti dagli atti dell’indagine penale di valore meramente indiziario; assume che, il datore di lavoro, nel caso in cui ritenga di prescindere dagli esiti del procedimento penale è comunque tenuto a svolgere una autonoma attività istruttoria capace di integrare e completare l’ordito indiziario della pubblica accusa.

2. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 113 c.p.c. e dell’art. 2967 c.c. censurando la sentenza impugnata in quanto sostanzialmente elusiva della regola della distribuzione dell’onere probatorio che pone a carico della parte datrice la prova della giusta causa di licenziamento. Assume che la Corte di merito si era adagiata su precedenti pronunce adottate in relazione ai medesimi fatti nei confronti di colleghi del D.S., senza considerare la posizione differenziata rivestita da questi nell’ambito dell’ufficio di appartenenza; denunzia, inoltre, la inadeguata valutazione del materiale probatorio invocando una serie di elementi destinati, in tesi, ad inficiarne la attendibilità.

3. I motivi, esaminati congiuntamente per evidente connessione, sono inammissibili.

3.1. La sentenza impugnata, sulla base del condivisibile principio ripetutamente affermato da questa Corte, relativo alla utilizzabilità nel giudizio civile di elementi raccolti nell’ambito delle indagini preliminari, anche ove sia mancato il vaglio critico del dibattimento penale (Cass. 02/03/2017 n. 5317; Cass. 08/01/2008 n. 132) ha proceduto ad autonoma valutazione del materiale tratto dalla ordinanza del giudice per le indagini preliminari ed in particolare di quanto emerso dalle intercettazioni ed in sede di sequestro; all’esito di esame critico dello stesso ha ritenuto provati i fatti di rilievo disciplinare ascritti al dipendente.

3.2. Le doglianze articolate dal ricorrente con i motivi in esame sono inidonee alla valida censura della decisione.

3.3. In primo luogo la illustrazione dei motivi non è conforme alla denunziata violazione di norme di diritto la quale investe la correttezza dell’attività ermeneutica diretta a ricostruire la portata precettiva delle norme o la sussunzione del fatto accertato dal giudice di merito nell’ipotesi normativa (Cass. 26 giugno 2013, n. 16038; Cass. 28 febbraio 2012, n. 3010; Cass. 28 novembre 2007, n. 24756; Cass. 31 maggio 2006, n. 12984) laddove parte ricorrente contesta in realtà l’accertamento di fatto alla base del decisum sulla considerazione che esso non sarebbe frutto di autonoma attività istruttoria ma del recepimento di elementi acquisiti in sede penale, che asserisce di valenza meramente indiziaria. Tale assunto muove da un presupposto non riscontrabile nella motivazione della decisione la quale svolge un analitico esame degli elementi acquisiti in sede penale e della loro valenza probatoria al fine della ricostruzione della responsabilità disciplinare del D.S. sulla base di accertamento di fatto non suscettibile di essere rimesso in discussione trovando applicazione, ai sensi dell’art. 348 – bis c.p.c., comma 5, il principio della “doppia conforme”.

3.4. In relazione alla dedotta violazione del principio di ripartizione dell’onere probatorio di cui al secondo motivo si osserva che poichè la decisione è frutto del concreto accertamento del giudice del merito il quale, sulla base delle risultanze in atti, ha ritenuto provate le condotte ascritte, non appare neppure astrattamente configurabile la prospettata violazione dell’art. 2697 c.c. che può porsi nelle sole fattispecie in cui il giudice del merito, in applicazione della regola di giudizio basata sull’onere della prova, abbia individuato erroneamente la parte onerata. In particolare è stato precisato che in tema di prova della giusta causa di licenziamento, pur gravando sul datore di lavoro l’onere relativo, tuttavia non è necessario che la prova sia acquisita ad iniziativa o per il tramite del datore di lavoro, potendo il giudice porre a fondamento della decisione gli elementi di prova comunque ritualmente acquisiti al processo, anche ad iniziativa di altre parti oppure d’ufficio (Cass. 19/08/2013 n. 19189).

4. All’inammissibilità del ricorso consegue il regolamento delle spese di lite secondo soccombenza.

5. Sussistono i presupposti per l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in Euro 6.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del l 5 % e accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2019

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