Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2119 del 31/01/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 2119 Anno 2014
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: SALVAGO SALVATORE

SENTENZA
sul ricorso 5830-2007 proposto da:
COMUNE DI L’AQUILA, in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
TREMITI 10, presso l’avvocato PACE ANNALISA,

Data pubblicazione: 31/01/2014

rappresentato e difeso dall’avvocato DE NARDIS
DOMENICO, giusta procura speciale ad litem
2013
1817

autenticata dal Segretario Generale del Comune
dell’Aquila il 14.10.2013;
– ricorrente contro

a.

1

DE IACOBIS LAURA (c.f. DCBLRA28A54A345C), ROTELLINI
MARIA (c.f. RTLMRA32A58A345F), ROTELLINI SARA (c.f.
RTLSRA57L56A345V),
RTLPLA52E51A345Z),

ROTELLINI
ROTELLINI

PAOLA

(c.f.

VIVIANA

(c.f.

RTLVVN63H53A345Q), elettivamente domiciliate in

GIOVANNI FILIPPO, rappresentate e difese
dall’avvocato VALENTINI ANTONIO, giusta procura a
margine del controricorso;
– controrícorrenti contro

ROTELLINI GIULIO;
– intimato –

avverso la sentenza n.

522/2006 della CORTE

D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 29/06/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza

del

27/11/2013

dal

Consigliere

Dott.

SALVATORE SALVAGO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore

ROMA, PIAZZA DELLE IRIS 18, presso l’avvocato DE

Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.


a

2

Svolgimento del processo
La Corte di appello dell’Aquila con sentenza del 29 giugno
2006 ha condannato il comune dell’Aquila per l’avvenuta
occupazione espropriativa di alcuni terreni, al

risarcimento del danno in favore dei proprietari,liquidato
in C 55.350,52 in favore di Laura De Iacobis,Paola,Viviana
e Sara Rotellini;ed in C 17.696 in favore di Maria
Rotellini.
Per la cassazione della sentenza il comune dell’Aquila ha
proposto ricorso per due motivi;cui hanno aderito con
memoria la De Iacobis ed i Rotellini.
Motivi della decisione
Con il ricorso,i1 comune dell’Aquila,deducendo violazione
dell’art.301 cod.proc. civ. censura la sentenza impugnata
pubblicata il 29 giugno 2006,per non aver dichiarato
l’interruzione del processo malgrado essa amministrazione
rimasta priva dei suoi difensori perché l’avv.D’Angelo
era deceduto e l’avv.Luciano Torelli,che era un proprio
dipendente ed era iscritto all’albo forense speciale
annesso all’albo professionale,era cessato dal servizio 1’1
settembre 2005 per raggiunti limiti di età;sicchè nessun
difensore aveva potuto partecipare alla successiva udienza
di discussione del 3 maggio 2006.
Il ricorso è fondato.

3

Tutte queste circostanze riferite dal comune ricorrente
sono state confermate dalla controparte,ed erano state
d’altra parte portate dal comune a conoscenza del
Presidente della Corte di appello con nota sindacale del 7
giugno 2006:perciò depositata prima della pubblicazione

i

della sentenza impugnata avvenuta in data 29 giugno
successivo.
La Corte deve pertanto dare continuità al disposto
dell’art.301 cod.proc.civ.,come interpretato dalla
giurisprudenza di questa Corte,secondo cui: a)la morte
dell’avvocato (verificatasi,come nel caso prima della
discussione), facendo venir meno lo “ius postulandi della
parte, determina automaticamente l’interruzione del
processo, ancorché il giudice o le altre parti non ne
abbiano avuto conoscenza: con la conseguente nullità degli
atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata;
b)a tale situazione è equiparabile il collocamento a riposo
degli avvocati dipendenti dagli enti pubblici:posto che gli
stessi necessariamente iscritti nell’albo speciale annesso
all’albo professionale, sono abilitati al patrocinio
esclusivamente per le cause e gli affari propri dell’ente
presso il quale prestano la loro opera; onde la cessazione
del rapporto di impiego, determinando la mancanza di
legittimazione a compiere e/o a ricevere atti processuali
relativi alle cause proprie dell’ente, comporta il totale
4

venir meno dello “ius postulandi” per una causa
equiparabile a quelle elencate dall’art. 301 cod. proc.
civ., (perciò a nulla rilevando perfino l’eventuale formale
permanenza dell’iscrizione nell’albo speciale:
Cass.11529/2013;20361/2008;21048/2007).

»

Consegue che nel caso, essendo pacifico che anche il
secondo dei difensori del comune abbia cessato
dall’incarico il l ° settembre 2005 per collocamento in
pensione in seguito al raggiungimento dei limiti massimi di
età -come del resto portato a conoscenza del Presidente
della Corte con la menzionata nota sindacale del 7 giugno
2006- i giudici di appello dovevano dichiarare interrotto
il processo dal giorno del collocamento in pensione di tale
secondo difensore;e che la sentenza impugnata pronunciata
in violazione dell’art.301 cod.proc.civ. va cassata con
assorbimento del secondo motivo del ricorso relativo alla
liquidazione degli interessi legali sull’indennizzo
risarcitorio dovuto agli espropriati.
Non essendo necessari ulteriori elementi,i1 Collegio deve /
decidere nel merito ai sensi dell’art.384 cod. proc.civ.
dichiarando l’interruzione del processo dalla menzionata
data del l ° settembre 2005, con la restituzione degli atti
del giudizio alla Corte di appello di Potenza per
l’eventuale prosecuzione.

5

Avendo gli intimati aderito al ricorso, le spese processuali
vanno dichiarate interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte,accoglie il ricorso,cassa la sentenza impugnata,e

di legittimità alla Corte di appello dell’Aquila in diversa
composizione.
Così deciso in Roma il 27 novembre 2013.

rinvia anche per la liquidazione delle spese del giudizio

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