Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2119 del 30/01/2020

Cassazione civile sez. I, 30/01/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 30/01/2020), n.2119

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. PACILLI Giuseppina Anna Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25387/2018 proposto da:

M.I., nato in (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato

e difeso dall’avvocato Martino Benzoni;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TRIESTE, depositata il

04/07/2018;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/11/2019 dal Consigliere LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – M.I., cittadino pakistano, impugnò il provvedimento datato 05/04/2018, col quale il Ministero dell’Interno-Direzione Centrale dei Servizi Civili e l’Immigrazione-Unità Dublino ebbe a disporre il suo trasferimento in Germania, individuata come lo Stato competente a decidere sulla richiesta di protezione internazionale da lui richiesta. Dedusse la violazione dell’art. 19 del regolamento UE n. 604 del 2013, perchè, essendosi egli allontanato dal territorio dell’Unione Europea per oltre tre mesi, la competenza della Germania sarebbe venuta meno.

2. – Con Decreto 4 luglio 2018, il Tribunale di Trieste rigettò il ricorso. Il giudice territoriale ritenne l’inapplicabilità dell’invocato art. 19 del detto regolamento UE, in quanto tale norma prevederebbe una mera facoltà per lo Stato individuato competente (nella specie la Germania) a denegare la propria competenza, facoltà che però tale Stato non aveva inteso esercitare, accettando invece la richiesta di presa in carico del richiedente.

3. – Per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso M.I. sulla base di tre motivi.

Il Ministero dell’Interno, ritualmente intimato, non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Col primo motivo di ricorso (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3), si deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto, per non avere il Tribunale considerato che il richiedente, dopo il rigetto della domanda di protezione internazionale da parte della Germania e dopo l’allontanamento dal territorio delle UE per oltre tre mesi, aveva diritto di presentare nuova domanda di protezione internazionale in Italia.

Il motivo è fondato.

Premesso che l’art. 18 del Regolamento UE n. 604 del 2013 stabilisce i casi in cui lo Stato membro è tenuto a prendere in carico il richiedente la protezione internazionale, l’art. 19, paragrafo 2, dello stesso regolamento (intitolato “Cessazione delle competenze”) stabilisce poi: “Gli obblighi di cui all’art. 18, paragrafo 1, vengono meno se lo Stato membro competente può stabilire, quando gli viene chiesto di prendere o riprendere in carico un richiedente o un’altra persona ai sensi dell’art. 18, paragrafo 1, lett. c) o d), che l’interessato si è allontanato dal territorio degli Stati membri per almeno tre mesi, sempre che l’interessato non sia titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità rilasciato dallo Stato membro competente (comma 1). La domanda presentata dopo il periodo di assenza di cui al comma 1 è considerata una nuova domanda e dà inizio a un nuovo procedimento di determinazione dello Stato membro competente (comma 2)”.

Nella specie, dal provvedimento impugnato risulta che il richiedente ha presentato iniziale domanda di protezione internazionale in Germania in data 22/06/2016, avendo tale Paese accettato la richiesta ed essendosi ritenuto competente ai sensi dell’art. 18 del Regolamento UE n. 604 del 2013. Successivamente, il richiedente si sarebbe allontanato dalla Germania nel dicembre 2016 per soggiornare in Serbia fino al maggio 2018, quando sarebbe entrato in Italia, chiedendo la protezione internazionale.

Il Tribunale di Trieste ha ritenuto che l’art. 19 contempla una mera facoltà dello Stato individuato come competente a denegarla; facoltà che la Germania nella specie non avrebbe inteso esercitare.

Epperò il giudice territoriale non ha considerato che il comma 2 del paragrafo 2 dell’art. 19 cit. (sopra trascritto) stabilisce che, quando il richiedente si è allontanato dal territorio degli Stati membri per almeno tre mesi, la domanda da lui presentata dopo il periodo di assenza è considerata una “nuova domanda” e dà inizio a un nuovo procedimento di determinazione dello Stato membro competente.

Dunque, la competenza dell’Italia a decidere sulla nuova domanda di protezione internazionale non dipende da una decisione discrezionale della Germania, ma è dalla richiamata norma collegata al mero rientro del richiedente nel territorio dell’Unione Europea dopo che se ne sia allontanato per almeno tre mesi.

La decisione impugnata va pertanto cassata sul punto, con rinvio al Tribunale di Trieste per un nuovo esame.

Spetterà al giudice di rinvio accertare se il richiedente si è effettivamente allontanato dal territorio dell’Unione per il periodo di tre mesi e le ragioni di tale allontanamento, anche tenendo conto di quanto statuito nei confronti del medesimo dalle autorità tedesche in ordine alla chiesta protezione internazionale.

2. – L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento delle restanti censure.

Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti gli altri; cassa il decreto impugnato in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Trieste in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020

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