Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2119 del 29/01/2018


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Cassazione civile, sez. lav., 29/01/2018, (ud. 21/09/2017, dep.29/01/2018),  n. 2119

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che C.C., premesso di essere titolare di pensione di inabilità civile, ricorse al Tribunale di Torino lamentando la sospensione del pagamento di detta prestazione disposta dall’Inps – sulla base della rilevata percezione di un reddito superiore al limite di legge – e chiedendone il ripristino con l’accertamento dell’insussistenza dell’indebito;

che accolta la domanda l’Inps impugnò la decisione innanzi alla Corte d’appello di Torino che, con sentenza del 23.2.2012, rigettò il gravame; che la Corte territoriale rilevò che non sussisteva la eccepita decadenza semestrale dalla data di comunicazione del provvedimento, atteso che la lettera del 30.3.2009 dell’Inps riguardava solo la mera comunicazione della imminente sospensione del pagamento della prestazione assistenziale; che era, altresì, infondato, secondo la Corte di merito, il motivo sull’eccepito superamento del limite reddituale, atteso che il reddito derivante dalla casa di abitazione dell’assistita era escluso dai redditi calcolati ai fini IRPEF e, di conseguenza, non poteva essere computato nei redditi della persona invalida ai fini della verifica del predetto limite per il mantenimento della prestazione in esame;

che per la cassazione della sentenza ricorre l’INPS con due motivi; che resiste con controricorso C.C..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che col primo motivo l’Inps deduce la violazione e falsa applicazione del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 3, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326, e del D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, art. 23, comma 2, convertito nella L. 27 febbraio 2004, n. 47 e dell’art. 252 disp. att. c.c., sostenendo, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di merito, che il termine semestrale di decadenza di cui al citato D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 3, per la proposizione della domanda giudiziale in materia di benefici concernenti l’invalidità civile trova applicazione anche in controversia, come la presente, avente ad oggetto la sospensione del pagamento di una pensione di inabilità civile, disposta a causa della percezione di un reddito superiore al limite di legge;

che il motivo è infondato, atteso che in tema di controversie concernenti prestazioni assistenziali di invalidità erogate dall’I.N.P.S. la sospensione della prestazione già in godimento, per ritenuto superamento del limite reddituale, non può essere assimilata, quanto alla verifica della decorrenza del termine semestrale di decadenza previsto per la proposizione dell’azione giudiziale di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 3, convertito nella L. n. 326 del 2003, al provvedimento amministrativo definitivo di accoglimento o di rigetto della provvidenza;

che, invero, la comunicazione della sospensione nell’erogazione della prestazione non costituisce un provvedimento definitivo rispetto al quale possa giustificarsi l’individuazione del “dies a quo” per l’attivazione della tutela in sede giudiziale nel suddetto termine, non trattandosi di un provvedimento emesso all’esito di una procedura di riconoscimento del beneficio, bensì di un provvedimento di natura cautelare dell’ente erogatore rispetto ad un beneficio in precedenza concesso;

che, pertanto, correttamente la Corte territoriale ha evidenziato che nella fattispecie non è applicabile il citato D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 3, convertito nella L. n. 326 del 2003, che prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto non trovano applicazione le disposizioni in materia di ricorso amministrativo avverso i provvedimenti emanati in esito alle procedure in materia di riconoscimento dei benefici in tema di invalidità civile e che la domanda giudiziale è proposta, a pena di decadenza, entro e non oltre sei mesi dalla comunicazione all’interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa;

che la ragione di tale esclusione è stata ben spiegata dalla Corte d’appello, con argomentazione in fatto esente da vizi di ordine logico – giuridico, precisandosi che nel caso in esame l’assistita non era stata chiamata a visita di verifica della permanenza dei requisiti sanitari per la prestazione in godimento, per cui non si era in presenza di un provvedimento emesso all’esito di una procedura di riconoscimento di benefici, e che, inoltre, la lettera dell’Inps del 30.3.2009 non rappresentava la comunicazione di un provvedimento emesso in sede amministrativa per il riconoscimento o il diniego di un beneficio, in quanto conteneva semplicemente l’avviso della prossima sospensione della prestazione assistenziale già in godimento, per la differente questione del superamento del limite reddituale;

che col secondo motivo l’Inps lamenta la violazione e falsa applicazione del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, art. 14 – septies, (conv. in L. 29 febbraio 1980, n. 33) e del D.M. 31 ottobre 1992, n. 553, art. 2, in relazione agli artt. 12 e 13 della L. 30.3.1971 n. 118, assumendo che, contrariamente a quanto ritenuto nell’impugnata sentenza, il limite reddituale per conseguire il diritto alla pensione di inabilità civile di cui alla L. n. 118 del 1971, art. 12, deve essere calcolato computando nei redditi di qualsiasi natura assoggettabili all’IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche) o esenti da detta imposta anche quello della casa adibita ad abitazione principale, quale onere deducibile facente parte del reddito assoggettabile alla stessa imposta;

che il motivo è infondato, in quanto questa Corte, nell’affrontare tale questione, ha già statuito (Cass. sez. lav. n. 5479 del 5.4.2012) che “in tema di pensione di inabilità, ai fini del requisito reddituale non va calcolato il reddito della casa di abitazione, in quanto la L. n. 118 del 1971, art. 12, rinvia per le condizioni economiche, alla L. n. 153 del 1969, art. 26, che, per la pensione sociale, esclude dal computo il reddito della casa di abitazione. Nè rileva, in senso contrario, la previsione di cui al D.M. n. 553 del 1992, art. 2, che impone, ai fini assistenziali, la denuncia dei redditi “al lordo degli oneri deducibili”, in quanto la casa di abitazione, non costituisce, a tal scopo, un onere deducibile, ma una voce di reddito”;

che più di recente si è ribadito (Cass. sez. lav. n. 21529 del 25.10.2016) che “ai fini del riconoscimento della pensione d’invalidità civile occorre fare riferimento al reddito “imponibile” e pertanto, secondo la formulazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 3, (TUIR), alla base imponibile da assoggettare a tassazione ai fini Irpef, costituita dal reddito complessivo del contribuente al netto degli oneri deducibili indicati nell’art. 10 del TUIR (quali tra gli altri le spese mediche, gli assegni periodici corrisposti al coniuge legalmente separato, i contributi); la funzione della prestazione assistenziale di sostegno a fronte di una situazione di bisogno impone, infatti, ove non previsto diversamente, di fare riferimento al reddito nell’effettiva disponibilità dell’assistibile, nè induce a diverso avviso il D.M. n. 553 del 1992, art. 2, emanato in forza della delega di cui alla L. n. 407 del 1990, art. 3, comma 2, – laddove prevede che debbano essere denunciati, al lordo degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali, i redditi di qualsiasi natura, assoggettabili all’Irpef o esenti da detta imposta, trattandosi di disciplina individuativa di oneri formali, che non può, quindi, avere alcun carattere interpretativo in ordine al requisito reddituale”;

che, pertanto, il ricorso va rigettato;

che le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico dell’Inps in base al principio della soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura di Euro 2000,00 per compensi professionali e di Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2018

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