Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2119 del 28/01/2011

Cassazione civile sez. lav., 28/01/2011, (ud. 12/01/2010, dep. 28/01/2011), n.2119

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – rel. Presidente –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MERCANTI

VALERIO, LANZETTA ELISABETTA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.M.;

– intimata –

sul ricorso 15044-2007 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DARDANELLI N.

46, presso lo studio dell’avvocato MOCAVERO LAURA, rappresentata e

difesa dagli avvocati MESSA VIOLA STEFANIA, SPEDICATO ANTONIO LINO,

giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 379/2007 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 26/02/2007 R.G.N. 305/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/01/2011 dal Presidente Dott. ROSELLI Federico;

udito l’Avvocato TRIOLO VINCENZO per delega LANZETTA ELISABETTA;

udito l’Avvocato SPEDICATO ANTONIO LINO;

udito il p.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale, rigetto del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Lecce M.M. esponeva che l’Inps, suo datore di lavoro, le aveva contestato di avere eseguito alcuni pagamenti indebiti e poi, con atto del 19 luglio 2001, l’aveva licenziata senza preavviso. Chiesta la convocazione del collegio di conciliazione, l’Istituto aveva sospeso gli effetti del licenziamento e l’aveva riammessa in servizio. Ella aveva in parte risarcito il danno derivato del comportamento addebitabile ma non si era presentata davanti al collegio di conciliazione onde, con nota del 18 marzo 2002, l’Inps aveva confermato il licenziamento.

La M. sosteneva l’assenza di dolo nella commissione dell’illecito disciplinare, causato da disturbi di carattere nervoso;

la non tempestivita’ della contestazione dell’addebito, avvenuta piu’ di venti giorni dopo la conoscenza dei fatti, in violazione dell’art. 3, comma 3, dalla Raccolta coordinata delle norme in materia disciplinare, approvata dall’Inps nel 1995; l’irrogazione della sanzione in pendenza di procedimento penale, – ossia la mancata sospensione del procedimento disciplinare, in violazione dell’art. 6, comma 4, della Raccolta cit.

La M. chiedeva pertanto la dichiarazione di illegittimita’ del licenziamento e la condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno.

Costituitosi il convenuto, il Tribunale rigettava la domanda, ma la decisione veniva riformata dalla Corte d’appello, che con sentenza del 26 febbraio 2007, accoglieva tutte le pretese della lavoratrice.

La Corte, ritenuta la tempestivita’ della contestazione dell’addebito, osservava tuttavia che il citato art. 6, comma 4, prevedeva la sospensione del procedimento disciplinare “connesso con procedimento penale… fino alla sentenza definitiva”. Ne’ poteva condividersi la tesi dell’Inps, secondo cui il procedimento disciplinare non poteva essere sospeso quando quello penale si trovasse soltanto nella fase delle indagini preliminari, essendo per contro sufficiente la denuncia al giudice penale da parte degli organi dell’Istituto. La mancata sospensione rendeva illegittimo il licenziamento.

Contro questa sentenza propongono ricorso per cassazione l’Inps in via principale e in via incidentale la M., che e’ anche controricorrente. L’Inps ha altresi’ depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I due ricorsi, principale e incidentale, debbono essere riuniti ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ. In via preliminare deve dichiararsi l’inammissibilita’ del deposito dei documenti, effettuato dall’Inps prima dell’udienza del 20 settembre 2010 (nella quale la trattazione della causa fu rinviata a nuovo ruolo), trattandosi di documenti non riconducibili alla previsione dell’art. 372 cod. proc. civ. La controricorrente eccepisce, dal canto suo, l’improponibilita’ del ricorso principale a causa di acquiescenza tacita alla sentenza impugnata da parte dell’Inps, il quale avrebbe deciso di rinnovare il procedimento disciplinare, con cio’ perdendo interesse all’attuale materia del contendere, consistente nell’accertamento di illegittimita’ del licenziamento inflitto appunto per motivi disciplinari.

L’eccezione non e’ fondata.

L’interesse del datore di lavoro alla prosecuzione del processo attuale persiste, dato l’incerto esito del nuovo procedimento disciplinare, che la stessa autrice dell’eccezione definisce “inammissibile” per violazione della regola ne bis in idem, e considerato che la stessa deliberazione di rinnovazione e’ accompagnata dall’espressa salvezza dell’attuale ricorso per cassazione.

Con unico motivo il ricorrente principale lamenta la violazione dell’art. 28 c.c., comma 8, n. 1, per il personale degli enti pubblici non economici del 6 luglio 1995, art. 1362 c.c. e segg. in relazione all’art. 6, comma 4, della Raccolta coordinata delle norme in materia disciplinare per l’Inps, approvata con deliberazione consiliare del 27 luglio 1995 n. 1013, nonche’ vizi di motivazione.

Quanto alla clausola del contratto collettivo, direttamente invocabile nel giudizio di legittimita’ ai sensi del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 63, comma 5, il ricorrente si limita ad affermarne l’identicita’ di contenuto con l’art. 6 della Raccolta cit., ma non illustra i motivi per cui esso ritiene la sentenza d’appello contrastante con la stessa clausola, cosi’ non osservando l’art. 366 c.p.c., n. 4. La censura deve percio’ ritenersi inammissibile per questa parte.

Quanto all’interpretazione dell’art. 6, comma 4, cit., il ricorrente ne sostiene il contrasto con l’art. 1362 c.c. e segg.. Esso afferma che il dovere, gravante sull’ente pubblico, di sospendere il procedimento disciplinare in pendenza di procedimento penale, e quindi il divieto di infliggere il licenziamento disciplinare prima della sentenza penale definitiva, non poteva operare fin tanto che il procedimento penale si trovasse ancora nella fase delle indagini preliminari. Il ricorrente invoca in proprio favore alcune decisioni di giudici amministrativi. Esso adduce anche l’art. 29 c.c., n. 1 cit., che da facolta’ alla pubblica amministrazione di sospendere dal servizio il dipendente sottoposto a procedimento disciplinare per un periodo non superiore a trenta giorni, nonche’ il successivo art. 30, che nei casi di imputazioni penali tali da comportare la privazione della liberta’ personale o di rinvio a giudizio, rispettivamente impongono o permettono la sospensione del lavoratore dal servizio. Ad avviso del ricorrente queste disposizioni impedivano nel caso di specie la sospensione del lavoratore dal servizio, ma non impedivano all’ente datore di lavoro di proseguire il procedimento disciplinare, onde cautelarsi contro lo stesso lavoratore, incolpato per fatti gravemente dannosi.

La doglianza non ha fondamento.

Il ricorrente, di fronte ad una norma interna regolamentare che impone la sospensione del procedimento penale qualora sia pendente un “procedimento penale”, non indica con la dovuta precisione (cfr. art. 366 c.p.c., n. 4) quale delle disposizioni codicistiche di ermeneutica negoziale sarebbe stata violata dalla Corte d’appello.

L’interpretazione resa da quest’ultima, per contro, corrisponde sia alla lettera sia allo spirito della norma che, essendo stati sottoposti i fatti al giudice penale, vuole evitare che gli organi disciplinari decidano senza aver preso conoscenza ed aver valutato le decisioni dello stesso giudice, e che si giunga cosi’ a determinazioni contrastanti, in sede amministrativa e in sede giudiziaria.

E’ opportuno notare altresi’ che, come osserva la controricorrente e come l’Inps non contesta, il sopravvenuto c.c. n. 1. relativo al personale del comparto enti pubblici non economici per il quadriennio 2002-2005 connette il dovere di sospensione del procedimento disciplinare alla semplice “denuncia penale” da parte dell’ente, “fino alla sentenza definitiva”.

Questo diritto sopravvenuto non si applica direttamente al caso di specie ratione temporis. Esso tuttavia serve ad interpretare la norma preesistente, dissipando ogni dubbio circa la non necessita’ che il processo penale sia pervenuto ad una certa fase perche’ sorga a carico dell’ente il dovere di sospensione.

Infine, il richiamo ai citati art. 29 c.c. e art. 30 c.c., n. 1, del 1995, lungi dal corroborare la tesi del ricorrente Inps, ne dimostrano l’erroneita’.

Clausole contrattuali formulate per garantire la posizione del lavoratore incolpato, escludendone la sospensione dal servizio, non possono essere invocate per giustificare il ben piu’ grave provvedimento di licenziamento. La ricorrente incidentale e’ risultata interamente vincitrice nel giudizio di merito, con la conseguenza che il suo ricorso, avente ad oggetto la tempestivita’ della contestazione disciplinare, deve considerarsi sostanzialmente condizionato e rimane assorbito dal rigetto del ricorso principale.

L’oggettiva incertezza di interpretazione della suddetta disposizione regolamentare nonche’ il rigetto dell’eccezione di acquiescenza alla sentenza impugnata inducono alla compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE riuniti i ricorsi, rigetta quello principale, dichiara assorbito quello incidentale e compensa le spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 12 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2011

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