Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21189 del 13/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/09/2017, (ud. 27/06/2017, dep.13/09/2017),  n. 21189

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

T.A. (C.F.: (OMISSIS));

rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Caglia (C.F.:

(OMISSIS));

– ricorrente –

nei confronti di:

FORESI S.r.l. (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante

pro tempore, F.A. rappresentato e difeso dagli avvocati

Gilberto Giusti (C.F.: (OMISSIS)) e Sergio Piccarozzi (C.F.:

(OMISSIS));

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Firenze n.

1969/2015, pubblicata in data 2 dicembre 2015;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 27 giugno 2017 dal Consigliere Dr. Augusto Tatangelo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Foresi S.a.s. (oggi Foresi S.r.l.) ha agito in giudizio nei confronti di T.A. per ottenere il rilascio di un proprio immobile occupato dalla convenuta, il pagamento di una indennità per la sua occupazione senza titolo ed il risarcimento dei danni ad esso arrecati.

La T., nel resistere alle domande dell’attrice, ha chiesto in via riconvenzionale l’accertamento della sussistenza di un contratto di locazione e la restituzione degli importi pagati in eccesso rispetto al canone equo a norma di legge.

Le domande di parte attrice sono state accolte, sia pure in parte, dal Tribunale di Firenze, che ha condannato la convenuta a rilasciare l’immobile occupato ed a pagare la somma di Euro 220.821,00, rigettando le sue domande riconvenzionali.

La Corte di Appello di Firenze ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla T., la quale ricorre, sulla base di un unico articolato motivo.

Resiste con controricorso Foresi S.r.l..

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., in quanto ritenuto destinato ad essere accolto.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo del ricorso, non intitolato, la ricorrente T. denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 342 c.p.c. da parte della corte di appello, per avere questa dichiarato inammissibile il suo gravame, ritenendolo in contrasto con le prescrizioni dettate dal comma 1, n. 1, di detta norma.

Il ricorso è manifestamente fondato.

La corte di appello ha ritenuto che l’atto di appello della T. violasse la disposizione di cui alla seconda parte dell’art. 342 c.p.c., comma 1, n. 1, che richiede l’indicazione specifica delle modifiche richieste alla sentenza impugnata. Pur riconoscendo espressamente che l’appellante aveva esposto le sue censure alla ricostruzione del fatto operata nella sentenza di primo grado, lamentando l’erroneità della qualificazione dell’occupazione dell’immobile come abusiva e contestando la determinazione dell’indennità di occupazione contenuta nella consulenza tecnica, ha ritenuto il gravame inammissibile perchè le relative domande, ed in particolare le conclusioni per il giudizio di secondo grado, erano state formulate richiamando per relationem quelle assunte in primo grado.

Dall’esame dell’atto di appello emerge peraltro con assoluta evidenza che le conclusioni formulate in primo grado dalla T. e richiamate per il giudizio di secondo grado – erano state specificamente indicate nell’atto (a pag. 3) e che le stesse (sia con riguardo al rigetto delle domande proposte dalla società attrice, sia con riguardo quelle proposte dalla stessa appellante in via riconvenzionale, volte ad ottenere l’accertamento della sussistenza di un contratto di locazione, la dichiarazione di nullità della scrittura privata del 10 giugno 1989 e la riconduzione del rapporto alla normativa imperativa di legge, nonchè la restituzione dei canoni versati in eccesso rispetto a quanto dovuto in base al regime dell’equo canone) erano del tutto coerenti con le critiche mosse alla decisione impugnata e con le modifiche richieste in relazione ad essa.

Il richiamo di dette conclusioni in sede di gravame, dunque, deve ritenersi sufficiente a soddisfare il requisito di specificità del gravame.

La corte di appello avrebbe dovuto di conseguenza esaminare nel merito l’appello della T. e non dichiararlo inammissibile. A tanto dovrà provvedersi in sede di rinvio.

2. Il ricorso è accolto.

La sentenza impugnata è cassata, con rinvio alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte:

accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2017

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