Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21189 del 08/08/2019

Cassazione civile sez. lav., 08/08/2019, (ud. 09/01/2019, dep. 08/08/2019), n.21189

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23292-2015 proposto da:

D.G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ODERISI

DA GUBBIO 31, presso lo studio dell’avvocato ASSUNTA BORZACCHIELLO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE TRUPPI;

– ricorrente –

contro

ITALIA LAVORO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22,

presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

sul ricorso 8360-2016 proposto da:

B.M., I.P., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

NICOTERA 29, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO ALLOCCA, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FIORAVANTE ORLANDO;

– ricorrenti –

contro

ITALIA LAVORO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22,

presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CARLO BOZZI;

– controricorrente –

E sul ricorso successivo stesso numero di RG proposto da:

A.T., P.P., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA PANAMA 74, presso lo studio dell’avvocato GIANNI EMILIO

IACOBELLI che li rappresenta e difende;

– ricorrenti successivi –

contro

ITALIA LAVORO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22,

presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CARLO BOZZI;

– controricorrente successivo –

avverso la sentenza n. 2459/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 27/03/2015 R.G.N. 11721/2010.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Corte di appello di Napoli in accoglimento del ricorso proposto da Italia Lavoro s.p.a., in riforma della sentenza del Tribunale di Benevento, ha rigettato le domande proposte da D.G.G. e dagli altri lavoratori indicati in epigrafe tese ad ottenere l’accertamento della nullità dei contratti a progetto intercorsi con la società nel periodo 15 febbraio 2005 / 15 febbraio 2006 poi prorogati fino al 30 giugno 2006.

2. Il giudice di appello, richiamato un suo precedente reso in fattispecie analoga, ha ritenuto che erano stati assolti gli oneri formali e sostanziali imposti dal D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 61 e 62 ed, in particolare, ha accertato che era stata specificata l’indicazione nel contratto del progetto, stante il rinvio al progetto (OMISSIS) allegato agli atti della società appellante. Ha rilevato che la forma scritta del contratto a progetto era richiesta ai soli fini della prova, prova che poteva essere fornita anche attraverso un documento ricognitivo. Ha verificato che non era stata offerta la prova, che gravava sul lavoratore, che il rapporto si era svolto in regime di subordinazione. Ha osservato al riguardo che le circostanze accertate non erano significative dell’esistenza di un vincolo di subordinazione tra le parti ma erano riconducibili, piuttosto, al coordinamento funzionale dei collaboratori a progetto ed al particolare regime del lavoro a progetto: il corrispettivo era commisurato alla quantità e qualità dell’attività prestata e, in caso di assenza per malattia il rapporto restava sospeso senza erogazione della retribuzione. Ha poi evidenziato che dall’istruttoria svolta non era emersa l’esistenza di una dipendenza gerarchica dall’impresa utilizzatrice.

3. Per la cassazione della sentenza D.G.G., B.M., I.P., A.T. e P.P., hanno proposto distinti ricorsi, poi riuniti, affidati il primo a due motivi e gli altri due a quattro motivi. Italia Lavoro s.p.a. ha opposto difese con distinti controricorsi. I ricorrenti D.G. B. ed A. hanno depositato memorie illustrative insistendo nelle conclusioni già prese mentre I.P. ha depositato dichiarazione di rinuncia ai sensi dell’art. 390 c.p.c. accettata da Ampal Servizi s.p.a. succeduta a Italia Lavoro s.p.a..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

4. Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi iscritti al n. 8360 del 2016 al ricorso iscritto al n. 23292 del 2015 avendo tutti ad oggetto la medesima sentenza, n. 2459 del 2015, resa tra le parti dalla Corte di appello di Napoli in data 27 marzo 2015.

5. Va poi dichiarata l’estinzione del processo tra I.P. e la società Italia Lavoro s.p.a. avendo il ricorrente dichiarato di rinunciare agli atti e all’azione proposta essendo stato raggiunto tra le parti un accordo, rinuncia accettata dalla controricorrente per cui non deve provvedersi sulle spese tra le dette parti.

6. I ricorsi proposti da D.G.G., B.M. e A.T. devono essere invece rigettati.

6.1. Il primo motivo del ricorso proposto da D.G.G. ed i primi tre motivi del ricorso proposto da B.M. possono essere esaminati congiuntamente in quanto denunciano sostanzialmente sotto il medesimo profilo la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 62,63,66 e 69 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e anche (nel ricorso B.) della L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 1, comma 24 oltre che degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5 e sono infondati dovendosi dare continuità a quanto già affermato da questa Corte in fattispecie analoghe a quella oggetto del presente ricorso (cfr. Cass. 04/04/2018 n. 8358 e 19/04/2016 n. 7716). In particolare si è affermato che il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 62 che regola la forma del contratto di lavoro a progetto, richiede la stipula dell’atto scritto solo ad probationem e non impone una forma obbligata di dichiarazione del progetto o del programma di lavoro; pertanto il contenuto del progetto che forma oggetto del contratto può desumersi anche dal testo complessivo di un documento cui le parti abbiano fatto riferimento per la regolazione del loro rapporto. Ne deriva la correttezza della valutazione del documento esterno, richiamato nel contratto sottoscritto tra le parti di causa, nel giudizio di specificità del progetto espresso dal giudice del merito con valutazione di fatto che in questa sede non è censurabile.

6.2. Del pari non può trovare accoglimento il secondo motivo del ricorso proposto da D.G.G. con il quale si deduce che, in violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115c.p.c., comma 1 e art. 116 c.p.c., commi 1 e 2 oltre che con omessa e contraddittoria motivazione, il giudice di appello avrebbe erroneamente individuato il contenuto dell’onere probatorio gravante sul lavoratore ed avrebbe omesso di considerare documenti prodotti e risultanze testimoniali che dimostravano proprio l’esistenza di un rapporto di lavoro in regime di subordinazione.

6.2.1. La censura prima ancora che infondata è inammissibile in quanto la denunciata violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 solo in caso di violazione delle regole di formazione della prova (rispettivamente: quando il giudice utilizzi prove non acquisite in atti – art. 115 c.p.c.; quando valuti le prove secondo un criterio di diverso da quello indicato dall’art. 116 c.p.c. ovvero una prova legale secondo prudente apprezzamento o un elemento di prova liberamente valutabile come prova legale).

6.2.2. Ove pure correttamente riqualificata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 in ogni caso la censura non supera il vaglio di ammissibilità atteso che in esito alla riformulazione disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134 della citata norma, ratione temporis applicabile al caso in esame, questa “deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (cfr. per tutte Cass. s.u. 07/04/2014 n. 8053 e moltissime altre successive). Nella specie infatti la motivazione c’è, non contiene affermazioni irriducibilmente inconciliabili, incomprensibili o perplesse e, inoltre, non è denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo ma piuttosto è proposta una diversa valutazione dei fatti esaminati.

7. Il quarto motivo di ricorso di B. è poi ugualmente inammissibile poichè, sebbene denunci la violazione del citato D.Lgs., art. 69, comma 2, degli artt. 2094 e 2222 c.c. e artt. 115 e 166 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, tuttavia, ancora una volta si risolve nella richiesta di una rivisitazione, in una prospettiva diversa e più favorevole, del materiale probatorio comunque valutato dalla Corte di appello.

8. Parimenti i primi due motivi del ricorso proposto da A.T. e P.P. vanno rigettati.

8.1. La Corte d’appello ha infatti dedotto, dal complesso dell’atto scritto intercorso tra le parti, il contenuto del progetto che la A. ed il P. sono stati chiamati ad attuare, individuando nell’atto stesso una dichiarazione negoziale delle parti, espressa in termini non espliciti, ma sufficientemente chiari. Tale operazione interpretativa non si pone in contrasto nè con l’art. 61, nè con il D.Lgs. n. 276, art. 62 che regola la forma del contratto di lavoro a progetto. Quest’ultima disposizione, che richiede la stipula per iscritto del contratto solo ad probationem e prescrive che nell’atto scritto sia indicato il “progetto e programma di lavoro”, non impone una forma obbligata di dichiarazione. Può, quindi, ritenersi che il contenuto della prestazione oggetto del contratto può desumersi anche dal testo complessivo del documento cui le parti abbiamo fatto riferimento per la regolazione del loro rapporto.

8.2. E’ quanto può ritenersi accaduto nella fattispecie in esame. Il contratto sottoscritto dalle parti, secondo l’accertamento di merito compiuto dalla Corte d’appello con motivazione ampia e logicamente articolata, reca una chiara premessa che non lascia dubbi circa la volontà delle parti di delimitare la prestazione alla realizzazione degli obiettivi ivi delineati. Tale accertamento è in linea con le disposizioni dell’art. 62, in quanto il progetto in questione è contenuto nell’atto redatto in forma scritta che ha dato origine al rapporto di lavoro (per analoga fattispecie v. Cass. 19/04/2016 n. 7716).

9. Il terzo ed il quarto motivo del ricorso A. – P., da esaminare congiuntamente, sono altresì infondati.

9.1. La Corte di merito nel verificare l’esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato non è incorsa nella denunciata violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 62, 63, 66,69 degli artt. 1362,2086,2094,2727 e 2729 c.c. in relazione all’art. 2697 c.c. e artt. 115 e 116 c.p.c..

9.2. Ed infatti il giudice di appello ha correttamente applicato le disposizioni che dettano i criteri per l’individuazione di un rapporto di lavoro subordinato ed in conformità all’interpretazione costante di questa Corte di Cassazione ha valutato gli elementi di prova acquisiti al processo, ha preso in esame gli indici rivelatori della subordinazione, sia principali che sussidiari ed ha escluso che in relazione alla tipologia di mansioni svolte si potesse ravvisare un rapporto subordinato in luogo di quello a progetto concordato. Nel far ciò ha tenuto conto anche dell’incidenza dei controlli eseguiti dall’utilizzatore della prestazione sugli orari valorizzando la circostanza che alla durata della prestazione era in concreto commisurato il compenso da corrispondere al collaboratore.

9.3. La censura, allora, lungi dal denunciare una non corretta sussunzione della fattispecie concreta accertata in quella astratta pretende da questa Corte una non consentita rivisitazione e ricostruzione delle emergenze istruttorie preclusa nel giudizio di legittimità.

10. In conclusione, per le ragioni sopra esposte, i ricorsi riuniti proposti da D.G.G., B.M., P.P. e A.T. devono essere rigettati e le spese del giudizio, che seguono la rispettiva soccombenza, sono liquidate nella misura indicata in dispositivo. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i ricorsi a norma dell’art. 13, comma 1 bis citato D.P.R..

PQM

La Corte, riuniti i ricorsi di cui agli r.g. n. 23292 del 2015 e 8360 del 2016, dichiara estinto il processo per quanto riguarda I.P.; rigetta i ricorsi degli altri lavoratori e, rispettivamente, in relazione a ciascun ricorso, li condanna al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 4000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre accessori dovuti per legge, in relazione a ciascun controricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti soccombenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i ricorsi a norma dell’art. 13, comma 1 bis citato D.P.R..

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 9 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA