Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21188 del 19/10/2016


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Cassazione civile sez. I, 19/10/2016, (ud. 08/07/2016, dep. 19/10/2016), n.21188

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

C.M.L., elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso

lo studio dell’avv. Barbara Mioli, dalla quale è rappresentata e

difesa unitamente all’avv. Corrado Bologna, per procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

nei confronti di:

L.A.;

L.C. s.n.c. di C. S. e C. M.L.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 1409/2010 della Corte d’appello di Milano

depositata in data 12 maggio 2010;

sentito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore

generale Dott. De Renzis Lucia che ha concluso per l’accoglimento

del ricorso.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che:

1. C.M.L. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo chiesto e ottenuto da L.A. per il pagamento di Lire 20.000.000, oltre spese, interessi e accessori, pari al 50% di quanto corrisposto dalla L. alla Banca Antonveneta quale fideiussore della L.C. s.n.c. di L.A. e C.M.L. a garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto di conto corrente aperto dalla società.

2. Ha dedotto l’opponente che in forza degli accordi intercorsi fra lei e la L., quali socie al 50% della società L.C., ciascuna di loro doveva rispondere nella misura del 50% alle spese di qualsivoglia genere a carico della società da cui la L. era recentemente receduta senza preavviso. In considerazione delle spese personalmente sostenute dall’opponente doveva pertanto riscontrarsi un credito in suo favore nei confronti della L. pari a Euro 2.585,73. L’opponente ha anche citato in giudizio la L.C. s.n.c. di Ca.Sa. e C.M.L. per essere manlevata dalle obbligazioni eventualmente poste a suo carico nel giudizio.

3. Si è costituita L.A. e oltre a contestare l’opposizione ha richiesto nei confronti della società L.C. la liquidazione della propria quota.

4. Si è costituita altresì la s.n.c. L.C. che ha chiesto accertarsi il valore negativo della partecipazione e condannarsi la L. al pagamento delle residue obbligazioni sociali e al risarcimento dei danni provocati dal recesso senza preavviso.

5. Il Tribunale di Milano con sentenza n. 3105/2007 ha respinto l’opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 1530 del 2002 e dichiarato inammissibili le altre domande proposte dalle parti.

6. La decisione è stata confermata dalla Corte di appello di Milano con la sentenza n. 1409/2010.

7. Ricorre per cassazione C.M.L. deducendo la nullità del procedimento ex art. 360 c.p.c., n. 4 per omessa pronuncia sulle domande dedotte dalla ricorrente e conseguente violazione dell’art. 112 c.p.c..

8. Non svolgono difese L.A. e la L.C. s.n.c. di C. S. e C. M.L..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Che:

9. Il ricorso è infondato. La Corte di appello di Milano ha pronunciato sulla domanda riconvenzionale della C. perchè ha ritenuto l’ambito del rapporto contenzioso riferibile unicamente al rapporto interno di solidarietà passiva tra la C. e la L. e più precisamente all’azione di regresso esercitata dalla L. nei confronti della C. quale coobbligata solidale in quanto prestatrice di garanzia fideiussoria a favore della società. Deve ritenersi pertanto che la Corte di appello confermando la precedente pronuncia del Tribunale abbia ritenuto che la pretesa fatta valere dalla C. non fosse connessa con la pretesa monitoria in quanto attinente al rapporto sociale e non a quello derivante dal contratto di fideiussione e conseguentemente ha dichiarato inammissibili le altre domande proposte nei confronti della s.n.c. o di quelle proposte da quest’ultima.

10. La censura di omessa pronuncia deve pertanto ritenersi infondata con conseguente rigetto del ricorso senza alcuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2016

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