Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21188 del 13/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/09/2017, (ud. 27/06/2017, dep.13/09/2017),  n. 21188

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

G.M. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentata e difesa dall’avvocato

Luigino M. Martellato (C.F.: (OMISSIS));

– ricorrente –

nei confronti di:

GA.Gi. (C.F.: (OMISSIS));

M.C. (C.F.: (OMISSIS));

M.L. (C.F.: (OMISSIS));

rappresentate e difese dall’avvocato Antonio Forza (C.F.: (OMISSIS));

– controricorrenti –

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Venezia n.

2799/2015 pubblicata in data 9 dicembre 2015 e notificata in data 6

aprile 2016;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 27 giugno 2017 dal Consigliere Dr. Augusto Tatangelo;

Fatto

FATTI DI CAUSA

G.M. ha agito in giudizio nei confronti delle eredi di M.S. ( Ga.Gi., M.C. e M.L.) per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di molestie sessuali poste in essere nei suoi confronti dal loro dante causa.

La domanda è stata accolta dal Tribunale di Venezia, che ha condannato le convenute a pagare l’importo di Euro 31.752,50 a titolo di danno non patrimoniale, e l’importo di Euro 42.722,25 per spese sostenute nel procedimento penale.

La Corte di Appello di Venezia, in riforma della decisione di primo grado, la ha invece rigettata, condannando l’attrice a restituire gli importi percepiti in virtù della sentenza di primo grado.

Ricorre la G., sulla base di otto motivi.

Resistono con controricorso la Ga. e le M..

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., in quanto ritenuto destinato ad essere rigettato.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (violazione dell’art. 132 c.p.c.) e n. 4 (nullità della sentenza)”.

Con il secondo motivo si denunzia “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (violazione dell’art. 132 c.p.c., art. 1227 c.c., art. 2729 c.c., art. 116 c.p.c.) e n. 4 (nullità della sentenza)”.

Con il terzo motivo si denunzia “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

Con il quarto motivo si denunzia “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (violazione dell’art. 132 c.p.c., art. 2729 c.c., art. 337 c.p.p., art. 126 c.p.c.) e n. 4 (nullità della sentenza)”.

Con il quinto motivo si denunzia “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.) e Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

Con il sesto motivo si denunzia “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (violazione dell’art. 132 c.p.c.) e n. 4 (nullità della sentenza)”.

Con il settimo motivo si denunzia “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (violazione dell’art. 115 c.p.c., art. 116 c.p.c. e art. 2727 c.c.) e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

Con l’ottavo motivo si denunzia “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

Gli otto motivi del ricorso sono tutti connessi – essendo tutti diretti a censurare la motivazione in fatto della sentenza impugnata, che ha ritenuto non provate le molestie denunziate dall’attrice – e possono essere esaminati congiuntamente.

Essi sono in parte inammissibili ed in parte infondati.

La corte di appello ha ritenuto non dimostrata, in fatto, la condotta lesiva attribuita al M., per l’incertezza del quadro probatorio, caratterizzato dalla presenza di elementi istruttori contraddittori e contrastanti e dal difetto di coerenza delle dichiarazioni della G. in ordine agli episodi denunciati.

In proposito deve innanzi tutto rilevarsi che si tratta di accertamenti in fatto operati dai giudici di merito sulla base dell’esame dei fatti storici rilevanti, come emergenti dall’istruttoria svolta, e sostenuti da motivazione adeguata e certamente non apparente: va quindi esclusa la nullità della sentenza per assenza di motivazione e la dedotta violazione dell’art. 132 c.p.c..

Deve altresì escludersi che la suddetta motivazione contenga insanabili contraddizioni logiche, del tipo di quelle tuttora denunziabili in sede di legittimità ai sensi del testo vigente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (cfr. in proposito Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 – 01, e le successive conformi: Sez. U, Sentenza n. 8054 del 07/04/2014, Rv. 629833 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 21257 del 08/10/2014, Rv. 632914 – 01; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 23828 del 20/11/2015, Rv. 637781 – 01).

In particolare, non sussiste nessuna insanabile logica contraddittorietà nelle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata e censurate con il primo, il secondo, il quarto ed il sesto motivo di ricorso: si tratta di considerazioni svolte dalla corte di appello al solo scopo di evidenziare la non perfetta coerenza del quadro probatorio rispetto alla prospettazione di parte attrice, senza la positiva affermazione di una ricostruzione alternativa dei fatti, il che esclude in radice che possano sussistere ed avere rilievo le pretese aporie logiche indicate dalla ricorrente.

Inoltre, la decisione impugnata risulta adottata sulla base della valutazione di tutti gli elementi di prova acquisiti. I giudici di secondo grado hanno certamente preso in considerazione i fatti storici rilevanti (principali e secondari), il che esclude la fondatezza del ricorso anche sotto il profilo dell’omesso esame di fatti decisivi e controversi, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Ciò è a dirsi in particolare in relazione al terzo, al quinto, al settimo e all’ottavo motivo del ricorso, che in realtà contengono inammissibili doglianze relative al mancato riscontro nella motivazione di talune risultanze probatorie e non all’omesso esame di fatti storici rilevanti (cfr. sul punto la già richiamata Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 2014).

Il ricorso si risolve in sostanza nella contestazione di accertamenti di fatto incensurabilmente operati in sede di merito e nella richiesta di una nuova e diversa valutazione del materiale probatorio, il che è certamente inammissibile in sede di legittimità.

4. Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

 

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore delle controricorrenti, liquidandole in complessivi Euro 5.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2017

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