Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21188 del 08/08/2019

Cassazione civile sez. II, 08/08/2019, (ud. 06/05/2019, dep. 08/08/2019), n.21188

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18987-2015 proposto da:

V.A., V.S., V.G.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TOMMASO SALVINI 55, presso lo

studio dell’avvocato CARLO D’ERRICO, rappresentati e difesi

dall’avvocato NICOLO’ VINCENTI;

– ricorrenti –

contro

CONDOMINIO “(OMISSIS)”, in persona dell’Amministratore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBERICO II 33, presso lo

studio dell’avvocato ELIO LUDINI, rappresentato e difeso

dall’avvocato VITTORINO LO GIUDICE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 573/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 31/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/05/2019 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’estinzione del procedimento di

cassazione per intervenuta rinuncia rimettendosi alla Corte per la

valutazione delle spese.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, dato atto che in prossimità della udienza è stato depositato atto di rinunzia, notificata a controparte ma non accettata, per cui bisogna provvedere sulle spese.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità e condanna i ricorrenti in solido alle spese, liquidate in Euro 1500 di cui 200 per esborsi, oltre spese forfettarie nel 15% ed accessori.

Così deciso in Roma, il 6 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2019

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