Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21187 del 23/07/2021

Cassazione civile sez. VI, 23/07/2021, (ud. 13/05/2021, dep. 23/07/2021), n.21187

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 34738-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore” elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

EPIMETAL 2 DI P. E. SRL, in persona del legale rappresentante

pro tempore, P.E., in qualità di titolare della ditta

individuale “Epimetal” – cessata – e di socio della Epimetal 2 di

P. E. Srl, P.G., in proprio ed in qualità di socio

della Epimetal 2 di P. E. Srl, elettivamente domiciliati in

ROMA, VIALE MAZZINI 55, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO

LINGUITI, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3598/23/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA, depositata

il 10/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

rilevato che:

la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso della parte contribuente avverso avvisi di accertamento relativi ad IVA, IRPEF ed IRAP per l’anno d’imposta 2011 avente ad oggetto delle operazioni ritenute soggettivamente inesistenti;

la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate affermando che che gli elementi indiziari forniti dall’Ufficio abbiano delle luci ma anche delle zone d’ombra in quanto non è chiaro se il materiale ferroso veniva effettivamente consegnato o se c’era solo la sua rappresentazione cartacea e telefonica; d’altro canto la parte contribuente ha fornito un mosaico di elementi cui non si può negare un buon grado di suggestione indiziaria. Va infatti riconosciuta la collimazione documentale tra documenti di trasporto e pesature in entrata ed appare poi ragionevolmente dimostrata la collimazione quantitativa e qualitativa tra merce in arrivo e merce soggetta ad ulteriore lavorazione (o rivenduta a terzi), così da suggerire una sostanziale effettività degli acquisti, confermata dalla circostanza che la società Epimetal (di cui P.E. è socio) è proprietaria di un autocarro con portata idonea ad eseguire i trasporti descritti nelle bolle di accompagnamento e che un signore ha testimoniato che i trasporti descritti nei documenti venivano da lui eseguiti.

L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato a due motivi di impugnazione e in prossimità dell’udienza depositava memoria insistendo per l’accoglimento del ricorso mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell’udienza depositava memoria insistendo per il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 21, nonché degli artt. 2727 e 2697 c.c. perché la sentenza impugnata non ha distribuito in maniera corretta i rispettivi oneri probatori tra Ufficio e parte contribuente.

Con il secondo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’Agenzia delle entrate denuncia nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, e dell’art. 132 c.p.c..

Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., comma 3, (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice quinta civile e rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2021

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