Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21187 del 08/08/2019

Cassazione civile sez. II, 08/08/2019, (ud. 15/04/2019, dep. 08/08/2019), n.21187

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CORRENTI Vincenzo – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18240-2015 proposto da:

M.L., rappresentata e difesa dall’Avvocato RINALDO MARTINO

ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Alessandra

Amoresano, in ROMA, VIALE PINTURICCHIO 214;

– ricorrente –

contro

F.F., rappresentato e difeso dagli Avvocati ANGELO ROGGERO

e GIANCARLO SABBADINI ed elettivamente domiciliato presso lo studio

del secondo, in ROMA, VIA ALFREDO CASELLA 38;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 549/2015 della CORTE d’APPELLO di GENOVA,

pubblicata il 21/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/04/2019 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione, notificato in data 27.9.2000, F.F. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Sanremo M.L. e C.G. esponendo: di essere proprietario di terreni in territorio di (OMISSIS) e segnatamente del mappale (OMISSIS); che detto terreno confina con il mappale (OMISSIS) di proprietà di M.L. e C.G., che lo hanno acquistato con scrittura privata autenticata in data 29.7.1999; che per accedere alla loro proprietà i M.- C. transitano sul mappale (OMISSIS) di proprietà dell’attore, sul quale non hanno alcun diritto; che a favore del mappale (OMISSIS) risulta costituita, in forza di rogito Notaio T. del 20.4.1978, servitù di passaggio su altro mappale di proprietà F., e precisamente il mappale (OMISSIS); che, invitati a mezzo legale, a desistere dal passaggio abusivo, i M.- C. rispondevano negativamente, accampando inesistenti diritti sul mappale (OMISSIS).

Ciò premesso l’attore chiedeva al Tribunale di dichiarare che i convenuti non avessero diritto di passaggio sul mappale (OMISSIS), ordinando ai medesimi l’immediata cessazione del transito abusivo, con riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento dei danni.

Si costituivano in giudizio i convenuti che, in via preliminare, eccepivano la carenza di legittimazione attiva del F. e passiva dei convenuti e comunque l’inammissibilità e infondatezza delle domande attoree; in via riconvenzionale, l’accertamento dell’acquisita servitù di passaggio per usucapione, avendo i proprietari del terreno di cui al mappale (OMISSIS) esercitato ininterrottamente, per oltre 20 anni, il passaggio.

Con sentenza n. 481/2009, depositata in data 18.8.2009, il Tribunale di Sanremo dichiarava l’inesistenza di una servitù di passaggio (pedonale e carraio) a carico del terreno di proprietà dell’attore e conseguentemente ordinava ai convenuti la cessazione immediata del passaggio pedonale e carraio; rigettava la domanda riconvenzionale; condannava i convenuti alle spese di lite e di CTU.

Contro tale sentenza proponeva appello M.L. chiedendo la riforma della sentenza impugnata; eseguita l’integrazione del contraddittorio con la notifica dell’atto di appello al coniuge rinunciatario C.G., con sentenza n. 549/2015, depositata in data 21.4.2015, la Corte d’Appello di Genova rigettava l’appello condannando l’appellante alle spese di lite del grado.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione M.L. sulla base di tre motivi; resiste F.F. con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la “Violazione o falsa applicazione degli artt. 1346,1372,1470 e 1538 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. La parte evidenzia che, con scrittura privata autenticata del 29.7.1999 aveva acquistato a corpo (in comproprietà con l’allora marito C.G.) un terreno, distinto nel N. C.T. del (OMISSIS) e avente per confini: 1) strada privata; 2) condominio “(OMISSIS)”; 3) mappale (OMISSIS) (rectius (OMISSIS)); (OMISSIS). Tale terreno era pervenuto al venditore Mo.Gi. in virtù di atto di assegnazione della Cooperativa Edilizia Rinascita, che a sua volta lo aveva acquistato con atto Notaio T. il 20.4.1978 da F.F.. Anche nei suddetti atti di compravendita il mappale (OMISSIS) risulta individuato con gli stessi confini già indicati, senza alcuna indicazione del mappale (OMISSIS). Di conseguenza, non poteva trovare accoglimento l’azione con cui il F. pretendeva, dopo 22 anni dall’iniziale vendita di tale terreno di sua proprietà, di modificare i confini: sostenendo che tra il terreno contraddistinto con il mappale (OMISSIS) e la strada privata (secondo il F. di sua proprietà) si interponesse una striscia di altro terreno di proprietà del F. (mappale (OMISSIS)) su cui la ricorrente transitava per accedere al terreno acquistato. La sentenza impugnata faceva prevalere sul contenuto descrittivo dei titoli e sui confini in essi indicati le risultanze catastali: dovendo essere cassata per avere illegittimamente variato l’oggetto di un contratto di vendita immobiliare a corpo, riconoscendo irragionevolmente al F. legittimazione attiva ad agire, accogliendo erroneamente l’azione negatoria di servitù e precludendo ingiustamente alla ricorrente l’accesso dalla via privata al proprio terreno, seppure fra loro direttamente confinanti.

1.1. – Il motivo è inammissibile, sotto molteplici profili.

1.2. – In primo luogo, è principio consolidato che ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, il ricorso deve contenere i motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza impugnata. Se è vero, infatti, che l’indicazione dei motivi non necessita dell’impiego di formule particolari, essa tuttavia deve essere proposta in modo specifico, vista la sua funzione di determinare e limitare l’oggetto del giudizio della Corte (Cass. n. 10914 del 2015; Cass. n. 388(OMISSIS) del 2014). Ciò richiede che motivi posti a fondamento dell’invocata cassazione della decisione impugnata debbano avere i caratteri della specificità, della completezza e della riferibilità alla decisione stessa (Cass. n. 14784 del 2015; Cass. n. 13377 del 2015; Cass. n. 22607 del 2014). E comporta, tra l’altro, la necessaria esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto (Cass. n. 23804 del 2016; Cass. n. 22254 del 2015).

Viceversa, il presente motivo, nei termini in cui è stato formulato, si incentra sulla asserita violazione o falsa applicazione delle eterogenee disposizioni di legge indicate in epigrafe, senza che sia specificata la ragione della evocazione proprio di dette norme; le quali peraltro si connotano per il loro contenuto generale: così l’art. 1346 c.c. (che riguarda i requisiti dell’oggetto del contratto), l’art. 1372 c.c. (in tema di efficacia del contratto), l’art. 1470 c.c. (che dà la nozione della vendita) e l’art. 1538 c.c. (che qualifica la vendita a corpo).

Questa Corte ha già avuto modo di chiarire (Cass. n. 19959 del 2014) che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve, appunto, necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato possa rientrare nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c.; sicchè è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata (come nella specie) con una articolazione di motivi, riferiti ad una eterogeneità di profili tra loro confusi o inestricabilmente combinati, e non chiaramente collegabili ad una delle fattispecie di vizio enucleata dal codice di rito (Cass. n. 11603 del 2018).

Le censure, in tale modo articolate, appaiono piuttosto contraddistinte dall’evidente scopo di contestare globalmente le motivazioni poste a sostegno della decisione impugnata, risolvendosi, in buona sostanza, nella richiesta di una inammissibile generale (ri)valutazione alternativa delle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata, in senso antagonista rispetto a quella compiuta dal giudice di appello (Cass. n. 1885 del 2018); così, inammissibilmente, rimettendo nella sostanza al giudice di legittimità il compito di isolare le singole doglianze teoricamente proponibili per poi ricercare quali disposizioni possano essere utilizzabili allo scopo; in sostanza, attibuendo al giudice di legittimità il compito di dar forma e contenuto giuridici alle generiche censure della ricorrente, per poi decidere su di esse.

1.3. – Inoltre, va rilevato che, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione (peraltro, entro i limiti del paradigma previsto dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. n. 24054 del 2017; ex plurimis, Cass. n. 24155 del 2017; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2016).

Pertanto, la censura con cui si denunzia il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 3 deve essere dedotta e formulata, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche mediante specifiche e intelligibili argomentazioni intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie; diversamente impedendosi alla Corte di cassazione di verificare essa il fondamento della lamentata violazione. Risulta, quindi, inammissibile, la deduzione di “errori di diritto” individuati (come nella specie) per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate (soprattutto, come sopra detto, allorquando dette norme riguardino aspetti eterogenei), ma non dimostrati per mezzo di una circostanziata critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (Cass. n. 11501 del 2006; Cass. n. 828 del 2007; Cass. n. 5353 del 2007; Cass. n. 10295 del 2007; Cass. 2831 del 2009; Cass. n. 24298 del 2016).

1.4. – Laddove, peraltro, il precedente (Cass. n. 817 del 2914) richiamato dalla ricorrente onde affermare l’asserita erroneità della valutazione operata dalla Corte di merito (e, secondo cui ai fini dell’individuazione dell’immobile oggetto di compravendita, stabilisce che assuma valore decisivo l’indicazione dei confini, per cui il ricorso ai dati catastali ha solo carattere sussidiario, essendo ammesso unicamente nell’ipotesi di indicazioni inadeguate o imprecise in ordine ai confini) riguarda l’indicazione dei criteri per individuare un immobile oggetto di compravendita, mentre, nella fattispecie, la determinazione del bene viene in considerazione al diverso fine di stabilire l’esatto contenuto di una servitù di passaggio.

2. – Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la “Violazione degli artt. 1362,1363,1364,1366 e 1369 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, in quanto i Giudici di merito omettevano di considerare che nell’atto di compravendita del 20.4.1978 il mappale (OMISSIS) (di asserita proprietà F.) non era inserito tra i confini del terreno di proprietà della ricorrente, allora venduto a corpo alla Cooperativa Edilizia Rinascita ad opera dello stesso F., il quale (con atto a rogito notaio T. del 7.12.1974) era diventato proprietario del mappale (OMISSIS)a, del mappale (OMISSIS) e della strada privata; nè l’omessa indicazione del mappale (OMISSIS) come confine del mappale (OMISSIS) poteva essere superata, come affermato dalla Corte distrettuale (sentenza impugnata pagina 5) per un’asserita “imprecisione”, contrastando tale interpretazione sia con il senso letterale delle parole usate nel contratto, sia con il senso logico dell’atto, sia dal comportamento tenuto posteriormente alla conclusione del contratto dal F.. La ricorrente osserva altresì che i Giudici di merito omettevano di valutare le convenzioni contenute nel contratto di vendita del 20.4.1978, che vengono analiticamente riproposte; affermando che le relative censure mosse non si risolvono in una diversa interpretazione degli elementi di giudizio e di fatto posti alla base della motivazione della sentenza impugnata, ma ne evidenziano la carenza argomentativa, l’incoerenza logica e il contrasto con le risultanze processuali.

2.1. – Il motivo è inammissibile.

2.2. – Come già rilevato (sub 1.3.) l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge (che implica necessariamente un problema interpretativo della stessa) e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione (peraltro, entro i limiti del paradigma previsto dal nuovo testo, applicabile nella specie iratione temporis, dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Orbene, sotto un primo profilo, è consolidato il principio secondo cui l’apprezzamento del giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione, tratta dalla analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex plurimis, Cass. n. 9275 del 2018; Cass. n. 5939 del 2018; Cass. n. 16056 del 2016; Cass. n. 15927 del 2016). Sono infatti riservate al Giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta tra le risultanze probatorie di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonchè la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, per cui è insindacabile, in sede di legittimità, il “peso probatorio” di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il Giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo Giudice (Cass. n. 1359 del 2014; Cass. n. 16716 del 2013; Cass. n. 1554 del 2004).

Parimenti, anche quanto specificamente alla interpretazione del contratto, l’accertamento, anche in base al significato letterale delle parole, della volontà degli stipulanti, in relazione al contenuto del negozio (cfr. Cass. n. 18509 del 2008), si traduce in un’indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito. Ne consegue che tale accertamento è censurabile in sede di legittimità soltanto per vizio di motivazione (Cass. n. 1646 del 2014), nel caso in cui (contrariamente a quanto risulta nella presente fattispecie) la motivazione stessa risulti talmente inadeguata da non consentire di ricostruire l’iter logico seguito dal giudice per attribuire all’atto negoziale un determinato contenuto, oppure nel caso di violazione delle norme ermeneutiche; con la precisazione che nessuna di tali censure può risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione (tra le tante, Cass. n. 26683 del 2006; Cass. n. 18375 del 2006; Cass. n. 1754 del 2006). Per sottrarsi al sindacato di legittimità, infatti, quella data dal giudice del merito al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, sì che quando di una clausola contrattuale siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto la interpretazione poi disattesa dal giudice del merito, dolersi in sede di legittimità che sia stata privilegiata l’altra (Cass. n. 10466 del 2017; Cass. n. 8909 del 2013; Cass. n. 24539 del 2009; Cass. n. 15604 del 2007; Cass. n. 4178 del 2007; Cass. n. 17248 del 2003).

2.3. – E’ altresì pacifico che il difetto di motivazione censurabile in sede di legittimità è configurabile (cosa che nella specie non è dato ravvisare) solo quando dall’esame del ragionamento svolto dal Giudice di merito e quale risulta dalla stessa sentenza impugnata emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre a una diversa decisione ovvero quando è evincibile l’obiettiva deficienza del processo logico che ha indotto il Giudice al suo convincimento, ma non già quando vi sia difformità rispetto alle attese del ricorrente (Cass. n. 13054 del 2014). Sicchè, neppure è prospettabile alcun vizio di nullità del procedimento o della sentenza (adombrato dalla ricorrente in termini di omessa considerazione di fatti) atteso che (per consolidato principio di questa Corte) ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (ex plurimis, Cass. n. 24155 del 2017; Cass. 17956 del 2015; Cass. 21612 del 2013; Cass. n. 20311 del 2011).

2.4. – Inoltre, sotto l’altro correlato profilo (peraltro comune al primo motivo), va rilevato che, così come articolata, la censura si risolve, in sostanza, nella sollecitazione ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto come emerse nel corso del procedimento e come argomentate dalla parte, così mostrando i ricorrenti di anelare ad una impropria trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto ancora gli apprezzamenti espressi dalla Corte di merito non condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni ai propri desiderata; quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa possano ancora legittimamente porsi dinanzi al giudice di legittimità (Cass. n. 5939 del 2018).

Come questa Corte ha più volte sottolineato, compito della Cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, nè quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dal giudice del merito (cfr. Cass. n. 3267 del 2008), dovendo invece il giudice di legittimità limitarsi a controllare se costui abbia dato conto delle ragioni della sua decisione e se il ragionamento probatorio, da esso reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile; ciò che nel caso di specie è dato riscontrare (cfr. Cass. n. 9275 del 2018).

3. – Con il terzo motivo, la ricorrente deduce la “Violazione dell’art. 91 c.p.c. e del D.M. n. 55 del 2014, art. 5, nn. 1, 5 e 6 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, evidenziando che la Corte d’appelli, nel liquidare le spese di lite, ha ritenuto indeterminabile il valore della causa, incorrendo in un errore di valutazione, in quanto il ricorso al valore indeterminabile è consentito in via sussidiaria qualora il valore della controversia non risulti determinabile. Dal momento che il prezzo di acquisto dell’immobile era stato di Lire 10.000.000 nel luglio 1999, il massimo danno per la ricorrente, in caso di accoglimento della domanda sarebbe stato quello della perdita di valore del terreno, che, aggiornato alla data di emissione della sentenza, arrivava al massimo di Euro 9.243,07.

3.1. – Il motivo non può essere accolto.

In primo luogo, poichè i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel giudizio d’appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione (quale nella specie il valore della controversia al fine della liquidazione delle spese di lite) non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio (Cass. n. 907 del 2018).

In secondo luogo, in quanto, con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di Cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa (fenomeno che non si è verificato nel caso in esame), con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti (Cass. n. 19613 del 2017); laddove peraltro non è contestato che liquidazione fatta nella sentenza impugnata rientra nella forbice tra il minimo e il massimo previsti dai parametri per lo scaglione indicato dalla stessa ricorrente.

4. – Il ricorso va dunque rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Va emessa altresì la dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per rimborso spese vive, oltre al rimborso forfettario spese generali, in misura del 15%, ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2019

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