Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21186 del 13/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/09/2017, (ud. 25/05/2017, dep.13/09/2017),  n. 21186

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al nr. 6931-2016 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LARGO

ARRIGO VII, 4 presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se

stesso;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI FOGGIA;

– intimata –

per regolamento di competenza avverso il provvedimento n. R.G.

9666/2015 del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 09/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/05/2017 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

lette le conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. ROSARIO

RUSSO GIOVANNI che chiede che la S.C., decidendo in camera di

consiglio con ordinanza sul ricorso in epigrafe indicato, annulli il

provvedimento impugnato, statuendo la competenza del Tribunale di

Milano, con ogni consequenziale provvedimento di legge; nulla per le

spese.

Fatto

PREMESSO IN DIRITTO

– che l’avv. B.A. iniziava la procedura di espropriazione presso terzi per il recupero di crediti professionali, notificando l’atto di pignoramento ex art. 543 c.p.c.alla debitrice Azienda sanitaria locale di Foggia ed al terzo pignorato Banca Popolare di Milano BMP soc. coop. a r.l., con sede legale in (OMISSIS), in qualità di assuntore del servizio di tesoreria unica dell’ente pubblico,

– che il Giudice della esecuzione del Tribunale di Milano, dopo aver qualificato come “opposizione agli atti esecutivi” ex art. 617 c.p.c., comma 2 la eccezione di incompetenza formulata alla udienza dal debitore esecutato, e dopo averla dichiarata inammissibile per decorso del termine di decadenza di venti giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento, ha ritenuto di dovere rilevare “ex officio”, pronunciando ordinanza in data 9.2.2016, la propria incompetenza ex art. 26 bis c.p.c., comma 1, assegnando al creditore procedente termine di gg. 90 dalla comunicazione del provvedimento per riassumere la procedura avanti il GE del Tribunale di Foggia;

– che avverso la ordinanza di incompetenza B.A. ha proposto ricorso per regolamento necessario ex art. 42 c.p.c. rilevando che, nel caso di notifica dell’atto introduttivo a persone giuridiche, la giurisprudenza di legittimità consentiva a colui che agiva in giudizio la scelta – in ordine al criterio di radicamento della competenza secondo il foro generale del reo ex art. 19 c.p.c. – tra il luogo della sede legale della persona giuridica, ed il luogo della sede secondaria della medesima persona giuridica, e dunque correttamente era stata individuata la competenza ex art. 26 bis c.p.c., comma 1, del GE del Tribunale di Milano, in quanto il tesoriere della ASL di Foggia, BMP soc. coop a r.l. (Banca Popolare di Milano), aveva la sede legale in (OMISSIS). Adduce a riscontro che al funzionario bancario che aveva sottoscritto la dichiarazione “positiva” ex art. 547 c.p.c., comunicata anteriormente alla udienza, era stata conferita apposita procura rappresentativa dalla BMP soc. coop a r.l. con sede in (OMISSIS) (alla cui sede legale era stato notificato l’atto di pignoramento presso terzi), non essendo pertanto necessariamente vincolato alla sola filiale affidataria del servizio la adozione ed il riconoscimento di vincoli sul conto di tesoreria della ASL; inoltre la “ratio legis” espressa nella relazione di accompagnamento alla Legge del 2014 che ha introdotto l’art. 26 bis c.p.c. (volta ad evitare la eccessiva concentrazione presso i Tribunali delle grandi città del carico di lavoro relativo alle procedure esecutive nei confronti delle PP.AA.) sarebbe stata tradita laddove non fosse consentito radicare il procedimento esecutivo – oltre che presso la sede locale della filiale – “anche” presso la “sede legale” dell’istituto affidatario del servizio di tesoreria;

il Pubblico Ministero ha rassegnato conclusioni scritte ritenendo che, ai sensi dell’art. 26 bis c.p.c., il criterio di collegamento debba individuarsi esclusivamente nella “sede legale” dell’istituto di credito che gestisce il servizio di tesoreria, non operando tale norma processuale alcun rinvio all’art. 19 c.p.c. e rimanendo quindi indifferente se l’istituto di credito operasse tramite filiali in loco, ed ha chiesto, pertanto, che venga dichiarata la competenza del GE del Tribunale di Milano.

Rilevato:

che il Giudice della esecuzione del Tribunale di Milano, con l’ordinanza impugnata, ha ritenuto: a) che la eccezione di incompetenza formulata dalla “parte debitrice” alla udienza di comparizione, fissata con atto di pignoramento presso terzi ai sensi dell’art. 543 c.p.c., comma 2, n. 4) e comma 3, dovesse qualificarsi come “opposizione agli atti esecutivi” ex art. 617 c.p.c., comma 2, e la ha dichiarata inammissibile in quanto proposta oltre il termine di decadenza di venti giorni (dalla data di ricezione della notifica dell’atto di pignoramento); b) che, tuttavia, la questione della incompetenza territoriale inderogabile era, comunque, rilevabile “ex officio” dal GE, entro la prima udienza, ai sensi dell’art. 38 c.p.c., comma 3.

– che, pertanto, definito con provvedimento di inammissibilità il giudizio di opposizione ex art. 617 c.p.c., comma 2, il G.E., spogliatosi della veste giudicante, ha dichiarato la propria incompetenza relativamente alla procedura esecutiva ex art. 543 c.p.c., rilevando come, dal combinato disposto dall’art. 413 c.p.c., comma 5, (introdotto dal D.Lgs. n. 80 del 1998, poi trasfuso nel TU n. 165 del 2001), cui rinvia l’art. 26 bis c.p.c., comma 1, (introdotto dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, art. 19, comma 1, lett. b) conv. in L. 10 novembre 2014, n. 162), e dalla L. 29 ottobre 1984, n. 720, art. 1 bis (che dispone, nel caso di pignoramenti e sequestri eseguiti contro enti od organismi pubblici, che la espropriazione presso terzi debba essere eseguita con atto di pignoramento notificato, oltre che all’ente od organismo pubblico, “all’azienda o istituto cassiere o tesoriere dell’ente od organismo contro il quale si procede” che assume quindi la qualità di terzo), ed indipendentemente dalle diverse tesi emerse in dottrina che, rispettivamente, limitavano l’applicazione dell’art. 26 bis c.p.c. alle sole controversie di lavoro o invece ne predicavano la estensione in relazione alla sola natura pubblica del debitore esecutato, nella specie la competenza del Giudice della esecuzione dovesse essere individuata in ogni caso perso l’Ufficio giudiziario di Foggia, tanto in relazione alla sede quella del “debitore esecutato” ASL di Foggia quale “Pubblica Amministrazione” debitrice (intendendosi per Amministrazioni Pubbliche ai sensi del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 1, comma 2, Testo Unico del Pubblico Impiego – “tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI”), quanto in relazione alla “sede secondaria” della filiale di (OMISSIS) dell’azienda di credito BMP soc. coop. a r.l. (avente sede legale in (OMISSIS)) con la quale l’ente pubblico aveva stipulato la convenzione in data 18.4.2012 per l’affidamento del servizio di tesoreria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

– che la pronuncia sulla propria incompetenza ex art. 26 bis c.p.c., comma 2, emessa dal GE del Tribunale di Milano difetta del presupposto giustificativo dell’esercizio della “potestas judicandi”, venendo in questione nella procedura esecutiva solo l’osservanza delle norme che attengono al regolare svolgimento del processo esecutivo (e, dunque, al “quomodo” dell’esecuzione forzata), che è assicurata per il tramite di ordinanze del giudice dell’esecuzione, avverso le quali è proponibile il rimedio generale dell’opposizione agli atti esecutivi (cfr. Corte cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 17845 del 08/08/2014);

– che per giurisprudenza consolidata di questa Corte, la specialità della disciplina del procedimento esecutivo non consente, neppure in via analogica, una assimilazione dei vizi e delle irregolarità concernenti la procedura a quelli propri del giudizio ordinario di cognizione, ivi compresi i vizi di competenza relativi alla individuazione del GE, con la conseguenza che sono inapplicabili alla ordinanza di diniego o di affermazione della competenza, emessa dal Giudice della esecuzione, i diversi rimedi impugnatori previsti per i provvedimenti emessi nel giudizio di cognizione, tale essendo anche il regolamento necessario di competenza ex artt. 42 e 323 c.p.c., dovendo eventuali vizi che riguardano detto provvedimento del GE essere fatti valere, oltre che attraverso l’istanza di revoca, solo attraverso il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi, atteso che l’errore sulla competenza può essere considerato come rientrante nel concetto di “irregolarità” di cui all’art. 617 c.p.c. (cfr. Corte cass. Sez. 3, Ordinanza n. 17444 del 30/08/2004; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 17462 del 23/07/2010; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 16292 del 26/07/2011; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 16292 del 26/07/2011).

Che in conseguenza va dichiarata la inammissibilità del ricorso per regolamento necessario ex art. 42 c.p.c., dovendo ulteriormente precisarsi che, nel caso in cui, come nella specie, il regolamento di competenza sia stato (inammissibilmente) proposto, si determina comunque la sospensione del decorso del termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, fino alla data di comunicazione del deposito dell’ordinanza di decisione del regolamento di competenza che non avendo svolto difese le altre parti non occorre provvedere alla liquidazione delle spese del procedimento.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2017

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